COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la costruzione del depuratore aziendale dell'Azienda agricola Santamaria Srl in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al Rubicone)
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto per la costruzione del depuratore aziendale dell'Azienda
agricola Santamaria Srl in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al
Rubicone).
II progetto e' presentato dall'Azienda agricola Santamaria Srl.
Il progetto e' localizzato in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al
Rubicone).
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Sogliano al
Rubicone e di Mercato Saraceno e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
17894/101 del 4/3/2003, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto per la costruzione del
depuratore aziendale dell'Azienda agricola Santamaria Srl in
localita' Bivio Montegelli (Sogliano al Rubicone) - presentato
dall'Azienda agricola Santamaria Srl, dall'ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
1) dovranno essere realizzati tutti gli interventi indicati nelle
Tavole di progetto 11.1, 11.2 e 11.3 di cui alla relazione
integrativa, nonche' quelli ulteriormente specificati nella relazione
geologica integrativa, come specificati ed integrati nei punti
successivi; in particolare lungo il canale calanchivo a monte della
vasca destinata a digestore biogas dovra' essere previsto: 1.1)
miglioramento e/o rifacimento della rete scolante superficiale; 1.2)
estensione nel fondo e nei fianchi del canale di frana degli impianti
vegetazionali, gia' previsti nel progetto di riqualificazione
ambientale e paesaggistica dell'Azienda agricola Santamaria; 1.3)
protezione dall'erosione superficiale sui fianchi del canale
calanchivo mediante riprofi'latura del piede delle scarpate la
piantumazione di specie arbustive ed eventuale realizzazione di
viminate; 1.4) prevedere sia per gli impianti arborei che arbustivi
l'annaffiatura di soccorso, la sarchiatura nelle macchie alberate, il
risarcimento delle fallanze e le concimazioni con concimi a rapida ed
a lenta cessione nei due anni successivi all'impianto; 1.5) il canale
calanchivo dovra' essere inerbito con essenze erbacee aventi grandi
capacita' consolidante del suolo che potranno essere costituite a
titolo indicativo da un miscuglio di lolium perenne, festuca
arundinacea, hedysarum coronarium, lotus cornicolatus e medicago
lupulina;
2) dovra' essere prevista la costruzione di un argine di
contenimento in terra battuta di altezza pari a circa tre metri in
zona prossima alla sezione di chiusura dell'asse calanchivo
soprastante la vasca del digestore anaerobico e contestuale
realizzazione di adeguata tombinatura di attraversamento del fosso di
raccolta delle acque superficiali del calanco;
3) dovranno essere installati a valle dell'argine di contenimento
due inclinometri sui quali dovranno essere eseguite due campagna
annuali di misurazione;
4) nel caso in cui la lettura dei dati inclinometrici evidenziassero
anche minimi movimenti si dovra' provvedere tempestivamente alla
realizzazione di una paratia in pali trivellati a presidio del corpo
digestore biogas;
5) dovra' essere realizzata al piede della scarpata a monte del
manufatto adibito a vasca di depurazione una gabbionata, o altresi'
un argine in terra battuta piantumato, a rinfianco del terreno di
scoscendimento prevedendo, se necessario, l'inserimento di eventuali
elementi antierosivi sui fronti piu' acclivi della scarpata stessa;
6) gli esiti dei monitoraggi sugli inclinometri dovranno essere
trasmessi periodicamente all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Ufficio Valutazione impatto ambientale;
7) ad ultimazione degli interventi indicati sopra, che dovranno
essere avviati contestualmente alla realizzazione delle
infrastrutture previste dal progetto, compatibilmente alle condizioni
meteoclimatiche e di accessibilita' dei luoghi, dovra' essere fornito
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena - Ufficio
Valutazione impatto ambientale, un rapporto di fine lavori corredato
da una planimetria, indicante puntualmente la tipologia delle opere
realizzate, ed idonea documentazione fotografica;
8) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera,
dalle attivita' previste in tale fase e dal traffico indotto, al fine
di garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica;
9) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei i periodi di loro attivita';
10) l'impianto oggetto di valutazione dovra' essere dotato di tutte
le caratteristiche tecniche e costruttive e di accorgimenti atti a
garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore
nell'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i
limiti stabiliti dalla normativa vigente;
11) l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di
accorgimenti atti a garantire il contenimento delle emissioni gassose
di sostanze odorigene e di aerosol nell'ambiente circostante, al fine
di ottenere livelli di concentrazione di ogni singola sostanza,
nell'ambiente esterno all'area dell'impianto e in prossimita' dei
ricettori presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva
umana e di garantire la salute pubblica;
12) per l'impianto di cogenerazione dovra' essere verificata, presso
il competente ufficio dell'Amministrazione provinciale, la necessita'
di acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
del DPR 203/88;
13) e' necessario che vengano effettuati gli interventi previsti nel
"Progetto di riqualificazione paesaggistica dell'Azienda agricola
Santa Maria" cosi' come approvato in data 4/4/2002 e che le azioni
individuate nella Tav. 11.1 vengano realizzate contestualmente alla
realizzazione dell'opera, sia relativamente agli interventi
strutturali (realizzazione e/o riprofilatura del fosso, realizzazione
della briglia in terra, riprofilatura del piede della scarpata, ecc.)
che per quel che riguarda le piantumazioni e gli interventi di
ingegneria naturalistica;
14) il refluo effluente dall'impianto di depurazione dovra'
rispettare i limiti previsti della Tabella 4 "Limiti di emissione per
le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"
dell'Allegato 5 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed
integrazioni;
15) in condizioni di massima potenzialita' dell'allevamento
suinicolo, stimato in 1.400 tonnellate di peso vivo allevabile, i
volumi di reflui da conferire al depuratore di Romagna Acque, quando
operativo, dovranno essere pari a 50.000 mc/anno, in ogni caso,
comunque, i reflui utilizzati per la fertirrigazione non dovranno
superare i 321 metri cubi per ettaro di superficie aziendale
irrigata;
b) di quantificare in Euro 269,65, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera all'Azienda agricola
Santamaria Srl, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di
Mercato Saraceno e ad ARPA;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza ed al Servizio Risorse
idriche, atmosferiche e Smaltimento dei rifiuti.".