REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la costruzione del depuratore aziendale dell'Azienda agricola Santamaria Srl in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al Rubicone)

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la                  
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente           
il progetto per la costruzione del depuratore aziendale dell'Azienda            
agricola Santamaria Srl in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al              
Rubicone).                                                                      
II progetto e' presentato dall'Azienda agricola Santamaria Srl.                 
Il progetto e' localizzato in localita' Bivio Montegelli (Sogliano al           
Rubicone).                                                                      
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Sogliano al                   
Rubicone e di Mercato Saraceno e della provincia di Forli'-Cesena.              
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.             
17894/101 del 4/3/2003, ha assunto la seguente decisione:                       
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                     
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto per la costruzione del              
depuratore aziendale dell'Azienda agricola Santamaria Srl in                    
localita' Bivio Montegelli (Sogliano al Rubicone) - presentato                  
dall'Azienda agricola Santamaria Srl, dall'ulteriore procedura di VIA           
con le seguenti prescrizioni:                                                   
 1) dovranno essere realizzati tutti gli interventi indicati nelle              
Tavole di progetto 11.1, 11.2 e 11.3 di cui alla relazione                      
integrativa, nonche' quelli ulteriormente specificati nella relazione           
geologica integrativa, come specificati ed integrati nei punti                  
successivi; in particolare lungo il canale calanchivo a monte della             
vasca destinata a digestore biogas dovra' essere previsto: 1.1)                 
miglioramento e/o rifacimento della rete scolante superficiale; 1.2)            
estensione nel fondo e nei fianchi del canale di frana degli impianti           
vegetazionali, gia' previsti nel progetto di riqualificazione                   
ambientale e paesaggistica dell'Azienda agricola Santamaria; 1.3)               
protezione dall'erosione superficiale sui fianchi del canale                    
calanchivo mediante riprofi'latura del piede delle scarpate la                  
piantumazione di specie arbustive ed eventuale realizzazione di                 
viminate; 1.4) prevedere sia per gli impianti arborei che arbustivi             
l'annaffiatura di soccorso, la sarchiatura nelle macchie alberate, il           
risarcimento delle fallanze e le concimazioni con concimi a rapida ed           
a lenta cessione nei due anni successivi all'impianto; 1.5) il canale           
calanchivo dovra' essere inerbito con essenze erbacee aventi grandi             
capacita' consolidante del suolo che potranno essere costituite a               
titolo indicativo da un miscuglio di lolium perenne, festuca                    
arundinacea, hedysarum coronarium, lotus cornicolatus e medicago                
lupulina;                                                                       
 2) dovra' essere prevista la costruzione di un argine di                       
contenimento in terra battuta di altezza pari a circa tre metri in              
zona prossima alla sezione di chiusura dell'asse calanchivo                     
soprastante la vasca del digestore anaerobico e contestuale                     
realizzazione di adeguata tombinatura di attraversamento del fosso di           
raccolta delle acque superficiali del calanco;                                  
 3)  dovranno essere installati a valle dell'argine di contenimento             
due inclinometri sui quali dovranno essere eseguite due campagna                
annuali di misurazione;                                                         
 4) nel caso in cui la lettura dei dati inclinometrici evidenziassero           
anche minimi movimenti si dovra' provvedere tempestivamente alla                
realizzazione di una paratia in pali trivellati a presidio del corpo            
digestore biogas;                                                               
 5)  dovra' essere realizzata al piede della scarpata a monte del               
manufatto adibito a vasca di depurazione una gabbionata, o altresi'             
un argine in terra battuta piantumato, a rinfianco del terreno di               
scoscendimento prevedendo, se necessario, l'inserimento di eventuali            
elementi antierosivi sui fronti piu' acclivi della scarpata stessa;             
 6)  gli esiti dei monitoraggi sugli inclinometri dovranno essere               
trasmessi periodicamente all'Amministrazione provinciale di                     
Forli'-Cesena, Ufficio Valutazione impatto ambientale;                          
 7) ad ultimazione degli interventi indicati sopra, che dovranno                
essere avviati contestualmente alla realizzazione delle                         
infrastrutture previste dal progetto, compatibilmente alle condizioni           
meteoclimatiche e di accessibilita' dei luoghi, dovra' essere fornito           
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena - Ufficio                      
Valutazione impatto ambientale, un rapporto di fine lavori corredato            
da una planimetria, indicante puntualmente la tipologia delle opere             
realizzate, ed idonea documentazione fotografica;                               
 8) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure           
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'            
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera,            
dalle attivita' previste in tale fase e dal traffico indotto, al fine           
di garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti             
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica;                         
 9) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto              
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle Direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di            
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto              
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti                 
durante le fasi previste e nei i periodi di loro attivita';                     
10) l'impianto oggetto di valutazione dovra' essere dotato di tutte             
le caratteristiche tecniche e costruttive e di accorgimenti atti a              
garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore                        
nell'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i           
limiti stabiliti dalla normativa vigente;                                       
11) l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,           
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di           
accorgimenti atti a garantire il contenimento delle emissioni gassose           
di sostanze odorigene e di aerosol nell'ambiente circostante, al fine           
di ottenere livelli di concentrazione di ogni singola sostanza,                 
nell'ambiente esterno all'area dell'impianto e in prossimita' dei               
ricettori presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva            
umana e di garantire la salute pubblica;                                        
12)  per l'impianto di cogenerazione dovra' essere verificata, presso           
il competente ufficio dell'Amministrazione provinciale, la necessita'           
di acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi              
del DPR 203/88;                                                                 
13) e' necessario che vengano effettuati gli interventi previsti nel            
"Progetto di riqualificazione paesaggistica dell'Azienda agricola               
Santa Maria" cosi' come approvato in data 4/4/2002 e che le azioni              
individuate nella Tav. 11.1 vengano realizzate contestualmente alla             
realizzazione dell'opera, sia relativamente agli interventi                     
strutturali (realizzazione e/o riprofilatura del fosso, realizzazione           
della briglia in terra, riprofilatura del piede della scarpata, ecc.)           
che per quel che riguarda le piantumazioni e gli interventi di                  
ingegneria naturalistica;                                                       
14) il refluo effluente dall'impianto di depurazione dovra'                     
rispettare i limiti previsti della Tabella 4 "Limiti di emissione per           
le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"                 
dell'Allegato 5 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed                   
integrazioni;                                                                   
15)  in condizioni di massima potenzialita' dell'allevamento                    
suinicolo, stimato in 1.400 tonnellate di peso vivo allevabile, i               
volumi di reflui da conferire al depuratore di Romagna Acque, quando            
operativo, dovranno essere pari a 50.000 mc/anno, in ogni caso,                 
comunque, i reflui utilizzati per la fertirrigazione non dovranno               
superare i 321 metri cubi per ettaro di superficie aziendale                    
irrigata;                                                                       
b) di quantificare in Euro 269,65, pari allo 0,02 % del valore                  
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;                    
c) di trasmettere la presente delibera all'Azienda agricola                     
Santamaria Srl, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di                 
Mercato Saraceno e ad ARPA;                                                     
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma              
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.           
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di            
deliberazione;                                                                  
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza ed al Servizio Risorse                
idriche, atmosferiche e Smaltimento dei rifiuti.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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