DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 350
Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 16 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che individua i
bacini di rilievo regionale, tra cui ricade il territorio della
Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli;
- l'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che individua il
valore, le finalita' ed i contenuti del Piano di bacino;
- l'art. 6 ter della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, integrativo
dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i
Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche
per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- l'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che stabilisce le
modalita' di approvazione dei Piani di bacino regionali da parte
della Regione;
- l'art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che al comma
2, lettera l), stabilisce che spetta alla Giunta l'adottare ogni
altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere
normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
premesso che:
- con deliberazione n. 2/2 del 27 aprile 2001 il Comitato
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha
adottato il "Progetto di Piano stralcio per il rischio
idrogeologico", ai sensi dell'art. 17, comma 6/ter della Legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso alla
Regione Emilia-Romagna, con nota del 26 giugno 2001, prot. 399, il
Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico per gli
adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e
dell'art. 18, commi 6 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il
Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli in data 15 maggio 2002,
e' stato esaminato dalle Conferenze programmatiche delle Provincie di
Ravenna e Forli', che in due diverse sedute si sono espresse
favorevolmente;
- la Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dal comma 9
dell'art. 18 e dal comma 1 dell'art. 19 della Legge 18 maggio 1989,
n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n.
1248 del 15 luglio 2002, si e' espressa sulle osservazioni presentate
alla Regione e ha formulato il parere sul Progetto di Piano stralcio
per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli;
preso atto che:
- con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002 il Comitato
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha
adottato il Piano stralcio per il rischio idrogeologico e le relative
misure di salvaguardia;
- il Comitato istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli nella seduta del 3 ottobre 2002, ha dato mandato alla
segreteria tecnica-operativa di svolgere un azione di verifica con
gli Enti locali, le cui osservazioni non hanno trovato pieno
accoglimento nel Piano adottato, per meglio concorrere alla
formazione del Piano definitivo;
- con nota n. 138 del 28 febbraio 2003 il Segretario dell'Autorita'
di Bacino ha trasmesso alla Regione l'esito della suddetta verifica
dando conto di una residua differenza tra le tutele messe in atto dal
Piano adottato, gli effettivi livelli di rischio e le esigenze di
governo del territorio, cosi' come erano state evidenziate dalle
osservazioni presentate da alcuni Comuni;
riscontrato che tale Piano e' costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale;
- Relazione tecnica - Rischio idraulico;
- Relazione tecnica - Rischio di frana;
- Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000;
- Schedatura delle aree a rischio di frana;
- Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala
1:25.000;
- Normativa;
richiamate le motivazioni e il parere espressi dalla Giunta
regionale, nel proprio atto n. 1248 del 15 luglio 2002, sul Progetto
di Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli e sulle osservazioni pervenute;
considerato che:
1) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel
parere espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1248 del
15 luglio 2002, recependo nelle norme e nelle tavole di piano le
proposte di modifica regionali contenute ai punti c), e), g)-1),
g)-2), g)-3), g)-4), g)-5), g)-7), g)-9), g)-11), g)-12), g)-13),
g)-14) e g)-15), h) nel modo seguente: - punto c): le modifiche
apportate all'apparato normativo nel suo complesso lo rendono
confacente alla gestione delle problematiche idrogeologiche del
bacino e la deliberazione di Comitato istituzionale 3/2, del 3
ottobre 2002, pone in salvaguardia gli articoli 2ter, 3, 4, 6, 9, 10
e 12; - punti e) e g)-15): e' stato eseguito lo stralcio dell'art. 13
delle norme del Progetto di Piano e sono state eliminate le tavole di
riperimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico; - punto
g)-1): le norme che individuano le disposizioni immediatamente
vincolanti all'atto dell'approvazione del Piano sono state inserite
all'art. 2 bis, comma 3; - punto g)-2): sono stati eliminati gli
articoli 15, 16 e 17 delle norme; - punto g)-3): quanto richiesto e'
stato recepito all'art. 2 bis, comma 6; - punto g)-4): quanto
richiesto e' stato recepito con l'inserimento dell'art. 2 bis; -
punto g)-5): quanto richiesto e' stato recepito all'art. 2 ter, comma
1; - punto g)-7): l'articolato del Titolo II e' stato integrato con
l'inserimento dei commi 5, 6, 7 nell'art. 3 e del comma 5 negli
articoli 4 e 6; - punto g)-9): le modifiche apportate all'art. 9
soddisfano le richieste regionali; - punto g)-11): le aree
perimetrate ai sensi delle Leggi 30 marzo 1998, n. 61, e 3 agosto
1998, n. 267, sono state inserite nell'art. 12 bis e nel relativo
Allegato A della normativa; - punto g)-12): le aree perimetrate ai
sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, sono state inserite
nell'art. 12 ter e nel relativo Allegato B della normativa; - punto
g)-13): quanto richiesto e' stato recepito all'art. 13, commi 3 e 4;
- punto g)-14): quanto richiesto e' stato recepito al comma 10
dell'art. 12; - punto h): quanto richiesto e' stato recepito
all'articolo 2 bis; la perimetrazione e la norma che insiste sulle
aree perimetrate ai della Legge 3 agosto 1998, n. 267, vengono
tuttavia riviste e sostituite dalle disposizioni del Piano a seguito
degli interventi realizzati per la messa in sicurezza di tali aree;
2) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel
parere espresso dalla Giunta regionale nel proprio atto n. 1248 del
15 luglio 2002, non recependo o recependo parzialmente o in modo
inadeguato le proposte di modifica regionali contenute ai punti f),
g)-8), g)-16); pertanto, per le motivazioni gia' espresse nei
suddetti punti, le norme del Piano stralcio sono modificate come di
seguito specificato: punto f): - poiche' non appare opportuna
l'indicazione contenuta al comma 1 dell'art. 2 bis riferita ad
ulteriori atti pianificatori dell'Autorita' di Bacino del Reno, il
testo del suddetto comma 1 e' stralciato a partire dalle parole "..
Per le porzioni .." fino alla fine; conseguentemente, le aree in
sinistra del fiume Lamone cartografate nelle tavole di piano
"Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico", Tavv.
223NO-223SO, 239NE-239SE e 240NO-240SO, ricadenti nel territorio di
competenza dell'Autorita' di Bacino del Reno, sono stralciate; punto
g)-8): - il comma 1 dell'art. 10 e' stralciato; - al quarto rigo del
comma 2 dell'art. 10, ad ulteriore specifica, dopo la parola "..
arginature .." sono aggiunte le parole "dei corsi d'acqua principali
di pianura, come definiti nell'art. 2"; - al comma 3 dell'art. 10;
per quanto detto al punto precedente, sono aggiunte le parole "dei
corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2", dopo
la parola ".. argini .."; punto g)-16): - al settimo rigo del
comma 2 dell'art. 7 le parole " .. Autorita' di bacino .." sono
sostituite con "Autorita' idraulica competente", in quanto
quest'ultima e' l'Autorita' preposta ad autorizzare gli
attraversamenti; - il comma 3 dell'art. 7 e' stralciato in quanto i
tempi di realizzazione delle eventuali verifiche idrauliche verranno
definiti dall'Autorita' idraulica competente;
3) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il
Progetto di Piano stralcio recependo parzialmente le indicazioni
contenute nel parere espresso al punto d) e g)-6) della deliberazione
di Giunta regionale n. 1248 del 15 luglio 2002; inoltre a seguito
delle verifiche effettuate, citate nel "Preso atto", e' emerso che il
maggior il rischio idraulico e' individuabile in un intorno limitato
del corso d'acqua, poiche' e' in questo intorno che le acque esondate
mantengono effetti dinamici significativi rispetto all'incolumita'
delle persone e alla salvaguardia dei beni; nella restante parte
delle "Aree ad elevata probabilita' di esondazione" puo' essere
consentita la possibilita' di trasformazioni d'uso del suolo con
l'adozione di misure atte alla mitigazione della vulnerabilita',
analogamente a quanto previsto per le "Aree a moderata probabilita'
di esondazione"; pertanto l'art. 3 delle norme e' riscritto cosi'
come riportato in allegato (Allegato 1).
4) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli non ha modificato il
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel
parere espresso al punto d) della deliberazione di Giunta regionale
n. 1248 del 15 luglio 2002, non recependo nell'art. 12 delle norme le
proposte di modifica relativamente alla zona 2 delle aree a rischio
di frana; si ritiene tuttavia tale scelta condivisibile in quanto
cautelativa rispetto alla pericolosita' di queste aree di possibile
evoluzione del fenomeno franoso;
5) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha apportato ulteriori
modifiche alle norme del Piano stralcio, non basate sulle indicazioni
contenute nel parere espresso nella deliberazione di Giunta regionale
n. 1248 del 15 luglio 2002, che si ritengono condivisibili poiche'
rendono le norme piu' chiare ed esaustive, tranne per gli articoli 4
e 6 che, per le motivazioni di seguito espresse, sono cosi'
modificati: - al comma 2 dell'art 4 sono sostituite le parole ".. ed
aventi funzione idraulica di espansione dei corsi d'acqua .." con le
parole "adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d'acqua,
secondo la definizione di cui all'art. 2", in quanto in cartografia
non sono indicate le aree aventi funzione idraulica di espansione dei
corsi d'acqua, mentre i tratti dei corsi d'acqua non arginati sono
inequivocabilmente individuabili; dopo la parola ".. trasformazione
.." devono essere aggiunte le parole "di uso"; - al comma 3 dell'art
4 sono sostituite le parole ".. da valutarsi caso per caso in
relazione alle condizioni specifiche locali .." con le parole
"definiti dall'Autorita' di Bacino con un'apposita direttiva (nella
quale saranno indicati anche gli accorgimenti tecnico-costruttivi)",
alla fine del comma e' aggiunta la frase "In attesa della direttiva
dell'Autorita' di Bacino, di cui sopra, il tirante idrico di
riferimento da considerare e' pari a 50 cm.", in quanto si ritiene
indispensabile l'emanazione di una direttiva che individui i tiranti
idrici, di supporto ai Comuni nell'individuazione degli accorgimenti
tecnici per mitigare la vulnerabilita' degli edifici; - al comma 4
degli artt. 4 e 6, al fine di semplificare le procedure autorizzative
e di maggiore chiarezza, e' aggiunta dopo la parola "vigenti" la
frase "riguardanti nuovi edificazioni e ampliamenti"; sono eliminate
le parole da ".. sentita l'Autorita' .." fino a ".. esondazione";
va aggiunta dopo le parole "tecnico-progettuali" la frase "di cui al
comma 3"; - al comma 3 dell'art 6 e' sostituita la prima frase "..
Il riferimento .. pari a 50 cm .." con le frasi "L'Autorita' di
Bacino definisce con apposita Direttiva i tiranti idrici di
riferimento e gli accorgimenti tecnico-costruttivi. In attesa di tale
Direttiva il tirante idrico di riferimento da considerare e' pari a
50 cm.", per le medesime motivazioni di cui al precedente alinea;
6) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha recepito le
indicazioni regionali in merito alle osservazioni al Progetto di
Piano, come sintetizzate negli Allegati A e B della deliberazione di
Giunta regionale n. 1248 del 15 luglio 2002, apportando le
conseguenti modifiche al Piano stralcio, tranne che per
l'osservazione n. 4.4, presentata dal Comune di Verghereto; in
coerenza con quanto esposto al precedente punto 4, relativamente alla
zona 2 delle aree a rischio di frana, si condivide la scelta compiuta
dall'Autorita' di Bacino;
visti, inoltre, l'art. 37 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e le
deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, infine, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26
novembre 2001, n. 43, e della deliberazione della Giunta regionale n.
2774 del 10 dicembre 2001:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione di bacino e della costa, ing. Vinicio Ruggeri, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare il Piano stralcio per il rischio idrogeologico,
adottato con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002 del Comitato
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, per le
motivazioni esposte nel precedente "Considerato" e con le modifiche
indicate ai punti 2, 3 e 5 del "Considerato" e puntualmente riportate
nell'Allegato 1, in quanto strumento atto a definire le azioni di
governo necessarie a ridurre il rischio idrogeologico nei territori
interessati dal Piano;
b) di precisare che il citato Allegato 1 e' parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
c) di demandare all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli il
compito di apportare agli elaborati del Piano le modifiche di cui al
precedente punto a);
d) di demandare all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli la
notifica dell'approvazione del Piano e l'invio di copia del Piano ai
Comuni territorialmente interessati;
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Indice
TITOLO I - GENERALITA'
Art. 1 Obiettivi, finalita' e contenuti del Piano Art. 2 Definizioni
Art. 2 bis Ambito territoriale di riferimento; effetti del Piano e
provvedimenti immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri
livelli di pianificazione e modifiche al Piano
TITOLO II - ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA
Art. 2 ter Alveo Art. 3 Aree ad elevata probabilita' di esondazione
Art. 4 Aree a moderata probabilita' di esondazione Art. 5 Aree a
bassa probabilita' di esondazione Art. 6 Aree di potenziale
allagamento Art. 7 Attraversamenti Art. 8 Controllo degli apporti
d'acqua Art. 9 Invarianza idraulica Art. 10 Distanze di rispetto dai
corpi arginali Art. 11 Controllo delle prestazioni complessive del
sistema
TITOLO III - ASSETTO IDROGEOLOGICO
Art. 12 Aree a rischio di frana Art. 12 bis Perimetrazioni contenute
nei Piani straordinari di cui alla Legge 267/98 e recepite nel Piano
stralcio per il rischio idrogeologico Art. 12 ter Perimetrazioni
degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908
e recepite nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico Art. 13
Regolamentazione delle Unita' idromorfologiche elementari (UIE) a
rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)
Art. 14 Gestione dei suoli agricoli ai fini del buon assetto
idrogeologico
TITOLO I
GENERALITA'
Art. 1
Obiettivi, finalita' e contenuti del Piano
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 183/89 gli obiettivi del
presente Piano sono:
- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del
territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua
tendenza evolutiva e delle sue potenzialita' d'uso;
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli
di rischio socialmente accettabili;
- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree
di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche,
naturalistico-ambientali e idrauliche.
2. Il presente Piano, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
precedente comma 1, prevede la realizzazione di interventi
strutturali e non strutturali e detta regole per l'uso del suolo, per
la gestione idraulica del sistema, per l'uso e la qualificazione
delle risorse idriche.
3. Gli interventi previsti dal presente Piano hanno complessivamente
le seguenti finalita' specifiche:
- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la
moderazione delle piene nel bacino montano con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agro-silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche
attraverso processi di recupero naturalistico;
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili,
nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;
- riduzione della pericolosita' della rete idrografica con
riferimento ad eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di
30, 200 e 500 anni, mediante la realizzazione di casse di espansione,
di adeguate sezioni di deflusso nei tronchi del reticolo idrografico
ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici;
- miglioramento della morfologia ai fini della officiosita' idraulica
e della qualita' biologica dei corsi d'acqua e delle fasce riparie
per garantire la piu' elevata diversita' ecologica e la massima
funzionalita' di autodepurazione possibile.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Piano si intende per:
- alveo: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; e'
costituito da una porzione incisa, interessata dalle portate piu'
modeste, e da aree di espansione inondabili durante le piene;
- aree a bassa probabilita' di esondazione: spazio di terreno
interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di
ritorno (TR) superiore a 200 anni;
- aree a moderata probabilita' di esondazione: spazio di terreno
interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di
ritorno (TR) superiore a 30 anni;
- aree ad elevata probabilita' di esondazione: spazio di terreno
interessabile dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) non
superiore a 30 anni;
- aree di potenziale allagamento: aree interessabili da allagamenti
per insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua minori e di
bonifica;
- arginatura: manufatto realizzato per contenere le piene entro
l'alveo, definito da scarpate digradanti verso il fiume e verso il
territorio esterno, le cui intersezioni ideali con il piano di
campagna sono definite piede arginale interno ed esterno
rispettivamente;
- Autorita' idraulica competente: ente a cui sono assegnate dalla
legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla
realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e
sorveglianza del corso d'acqua;
- corpo idrico arginato: tratto di corso d'acqua confinato da
arginature continue;
- corsi d'acqua minori: corsi d'acqua non compresi fra i principali;
- corsi d'acqua principali: si intendono con tale termine i corsi
d'acqua Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano, Savio,
Borello, Rubicone, Pisciatello, Rabbi; tali corsi d'acqua sono
definiti planimetricamente nella carta tecnica regionale dell'Emilia
Romagna in scala 1:5000;
- frana attiva: e' una frana attualmente in movimento o con segni
evidenti di riattivazione;
- frana quiescente: e' una frana non attiva al momento del
rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilita' di
riattivazione poiche' le cause preparatorie e scatenanti che hanno
portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non
hanno esaurito la loro potenzialita';
- interventi non strutturali: azioni conoscitive, di monitoraggio, di
allerta e assimilabili, nonche' tutte le operazioni di manutenzione e
gestione del territorio che non comportino la realizzazione di nuovi
manufatti o alterazioni importanti dello stato dei luoghi. Gli
interventi non strutturali comprendono anche norme, prescrizioni,
direttive e indirizzi;
- interventi strutturali: grandi scavi e rimodellazioni del terreno,
manufatti, opere idrauliche e di sostegno ed ogni altro intervento
che comporti una significativa modifica dello stato dei luoghi;
- parzializzazione apprezzabile della capacita' d'invaso e di
laminazione: modificazione alle condizioni del deflusso che riduce i
volumi disponibili attraverso i quali le piene possono subire
attenuazioni. Possono provocare effetti di parzializzazione della
capacita' d'invaso le edificazioni in zona inondabile, i
restringimenti dell'alveo e altri interventi antropici interferenti
con il regime idrologico del territorio;
- pericolosita': e' una misura della probabilita' di accadimento di
un determinato fenomeno potenziale in uno specifico periodo di tempo
in una determinata area;
- piano di campagna: piano approssimante localmente la superficie
topografica al di fuori dell'alveo;
- rischio di frana elevato (R3): rischio per il quale sono possibili
problemi per l'incolumita' delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilita' degli
stessi, l'interruzione della funzionalita' delle attivita'
socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- rischio di frana medio (R2): rischio per il quale sono possibili
danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l'incolumita' del personale,
l'agibilita' degli edifici e la funzionalita' delle attivita'
economiche;
- rischio di frana moderato (R1): rischio per il quale i danni
sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- rischio di frana molto elevato (R4): rischio per il quale sono
possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,
la distruzione di attivita' socioeconomiche;
- rischio: e' il grado di esposizione di beni e persone a eventi di
alluvione o di frana; concettualmente, e' rappresentato dalla
combinazione della pericolosita' del fenomeno e del valore del bene
esposto che il fenomeno puo' sottrarre. In riferimento alle frane, il
rischio e' il prodotto della pericolosita' per il valore degli
elementi esposti; pericolosita' e valore dei beni esposti sono
calcolati secondo le procedure esposte nella Relazione tecnica -
rischio di frana del presente Piano;
- territorio urbanizzato: territorio costituito dal perimetro
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i
lotti interclusi; il territorio urbanizzato viene definito dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti;
- tirante idrico, tirante idrico di riferimento: livello dell'acqua
sopra il piano di campagna o sul fondo dell'alveo; il tirante idrico
di riferimento e' quello che puo' essere ipotizzato verificarsi in
occasione di esondazioni; di regola, il tirante idrico di riferimento
e' fissato convenzionalmente in 50 cm;
- tratto collinare-montano: parte di un corso d'acqua non confinato
da arginature antropiche (di regola definito dal confine di valle
della SS n. 9, Via Emilia);
- tratto di pianura: parte di un corso d'acqua che scorre nel
territorio di pianura (di regola definito dal confine di monte della
SS n. 9, Via Emilia);
- unita' idromorfologica elementare (UIE): e' l'unita' di ordine
gerarchico inferiore del bacino idrografico, utilizzata come unita'
territoriale di riferimento;
- versante: porzione di UIE compresa tra la linea di crinale
principale e una linea di drenaggio principale o secondaria,
delimitata da linee di spartiacque secondarie che ne circoscrivono
l'idrologia superficiale;
- vulnerabilita': e' il grado di perdita di uno o piu' elementi a
rischio in caso di accadimento del fenomeno potenziale.
Art. 2 bis
Ambito territoriale di riferimento;
effetti del Piano e provvedimenti
immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri
livelli di pianificazione e modifiche al Piano
1. Il presente Piano si applica al territorio di competenza
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli come perimetrato dalla
L.R. n. 14 del 29 marzo 1993.
2. Il presente Piano assume il carattere di Piano di settore ai sensi
delle leggi regionali e nazionali vigenti. Rispetto ad esso sussiste
obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di
livello comunale, nonche' dei piani regionali generali e di settore.
3. Sono immediatamente vincolanti a far data dall'approvazione del
presente Piano, per riferirsi a situazioni di rilevante rischio
potenziale, le prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 ter, 3,
4, 5, 6; per gli stessi motivi sono anche immediatamente vincolanti
le prescrizioni di cui al successivo articolo 12; infine, sono
immediatamente vincolanti al fine di supportare lo sviluppo
sostenibile del territorio le prescrizioni relative all'invarianza
idraulica di cui all'art. 9 e quelle relative alle distanze dai corpi
arginali di cui all'art. 10.
4. Sono fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dagli
altri strumenti di pianificazione esistenti, e in particolare quanto
relativo alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua" e "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi
d'acqua" di cui alle norme dei Piani territoriali di coordinamento
provinciale (PTCP) delle Province di Forli'-Cesena e Ravenna (artt.
17, 18).
5. Fanno eccezione al precedente comma le disposizioni sulle aree a
rischio molto elevato ai sensi della Legge 267/98 di San Zaccaria in
comune di Ravenna e dei territori limitrofi al torrente Pisciatello
nei comuni di Montiano, Cesena e Cesenatico (FC), come perimetrate
nel Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato predisposto dall'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli di
cui alla delibera Comitato istituzionale n. 2/2 del 28 settembre
1999. Tali disposizioni decadono e sono sostituite dalle disposizioni
del presente Piano.
6. Sono fatti salvi gli interventi sulle aree e la realizzazione di
opere e manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono
stati resi esecutivi alla data di adozione del Piano; in tal caso si
raccomanda comunque ai titolari dell'autorizzazione l'adozione di
tutte le possibili misure di riduzione della vulnerabilita' rispetto
a frane ed esondazioni come segnalate dalle analisi del presente
Piano.
7. Il presente Piano si pone come supporto conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e
fissa criteri, prescrizioni e indirizzi che spetta alla
pianificazione generale, e in particolare al PTCP, contemperare con
le istanze di sviluppo sostenibile del territorio e integrare con le
considerazioni e le decisioni che esulino dagli aspetti propri della
pianificazione di bacino.
8. A tal fine, il PTCP attua il presente Piano nel contesto della
pianificazione territoriale ed urbanistica, e puo' assumerne
contenuti, valore ed effetti previa intesa con l'Autorita' dei Bacini
Regionali Romagnoli, ai sensi dell'art. 21 della Legge 20/00 della
Regione Emilia-Romagna.
9. La sola cartografia del presente Piano puo' inoltre essere
modificata attraverso strumenti di piano di livello comunale e
provinciale ai sensi e nei limiti dell'art. 22 della Legge 20/00
della Regione Emilia-Romagna. In tal caso si applicano le procedure e
valgono le restrizioni specificate nel medesimo articolo di legge. In
ogni caso, le modifiche cartografiche attuate attraverso gli
strumenti di piano di livello comunale e provinciale devono basarsi
su analisi e valutazioni tecniche di grado di approfondimento e
completezza uguali o superiori a quelle poste alla base del presente
Piano.
10. Ogni qual volta il Comitato tecnico approvi nuove analisi e
valutazioni che comportino la modifica delle perimetrazioni di aree a
rischio di frana oppure di aree a moderata o elevata probabilita' di
esondazione, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli provvedera' alla pubblicazione delle
varianti cartografiche previa delibera del Comitato istituzionale. I
tempi e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione
delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione
regionale e nazionale vigente. Le analisi e valutazioni possono
derivare sia dall'attivita' di studi e ricerche di competenza
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, sia da valutazioni di
tutti gli altri soggetti pubblici e privati che ritengano opportuno
esperirle. Il Comitato tecnico, nell'approvare tali analisi, ne
verifica la conformita' tecnico-scientifica allo stato delle
conoscenze e l'effettivo grado di approfondimento rispetto alle
analisi precedentemente disponibili.
TITOLO II
ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA
Art. 2 ter
Alveo
1. La porzione incisa dell'alveo e' perimetrata dai PTCP delle
Province di Forli'-Cesena e Ravenna ai sensi dell'art. 18 delle
rispettive norme. All'interno degli alvei vigono le prescrizioni
stabilite nel medesimo art. 18 delle norme dei PTCP delle Province di
Forli'-Cesena e Ravenna. Il presente Piano apporta alle
perimetrazioni delle Province gli aggiustamenti cartografici
derivanti dall'aggiornamento delle basi topografiche disponibili e
delle modifiche morfologiche occorse.
2. L'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli provvede con apposito
atto a individuare cartograficamente, sulla base delle opportune
considerazioni morfologiche e idrauliche, le aree di espansione
inondabili dei corsi d'acqua principali. In attesa di tale
perimetrazione, sono da considerarsi aree di espansione inondabili
quelle perimetrate dai PTCP delle Province di Forli'-Cesena e Ravenna
ai sensi dell'art. 17 delle rispettive norme.
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi,
bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire
la funzionalita' delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
L'Autorita' preposta puo' disporre che inerti eventualmente rimossi,
vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in
attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento
delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della
massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali,
anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei,
la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti
in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere
idrauliche e sia esclusa ogni utilita' di movimentazione in alveo
lungo l'intera asta fluviale.
4. A tutti gli alvei dei corsi d'acqua del territorio dei bacini
romagnoli si applicano inoltre i criteri e gli indirizzi per la
disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa di cui ai
"Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la
disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco
regionale del Delta del Po" approvato dall'Assemblea del Consorzio
del Parco regionale del Delta del Po con delibera n. 2 della seduta
del 10 febbraio 1999, contenuti agli articoli da 5 a 8 del documento
citato.
5. Tutti gli interventi attuati all'interno dell'alveo, che
provochino una modifica della morfologia dello stesso od occupazione
di spazio interessabile dalle acque, devono essere sottoposti ad
adeguate verifiche idrauliche preliminari, da compiersi in base alle
norme tecniche di cui al comma 4 del successivo articolo 7.
Art. 3
Aree ad elevata probabilita' di esondazione
1. Le aree di cui al presente articolo sono distinte in:
a) aree adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d'acqua,
secondo la definizione di cui all'art. 2;
b) aree adiacenti ai tratti di pianura dei corsi d'acqua secondo la
definizione di cui all'art. 2; in queste aree si individua una fascia
a maggiore pericolosita', dovuta all'effetto dinamico dell'acqua
esondata, di ampiezza pari a 300 m. dal piede esterno degli argini o
dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati.
2. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono consentiti:
- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a
rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente, tali da
migliorare significativamente le condizioni di funzionalita'
idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da
non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione
idraulica definitiva;
- demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.
31 della Legge 457/78 e senza aumento di superficie o volume,
ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate
necessita' di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.
3. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresi'
consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino
sensibilmente il livello di rischio comportando significativo
ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacita' di
invaso delle aree stesse e non precludano la possibilita' di
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
- interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio, nuovi
manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi; i
progetti relativi ai suddetti interventi dovranno essere corredati da
un adeguato studio di compatibilita' idraulica;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi
manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture
parimenti essenziali e non delocalizzabili. I progetti relativi ai
suddetti interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio
di compatibilita' idraulica che dovra' ottenere l'approvazione
dell'Autorita' idraulica competente. I criteri per la redazione degli
studi di compatibilita' idraulica sono stabiliti dall'Autorita' di
Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del comma 4 del
successivo articolo 7.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono mantenute le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove
edificazioni ed ampliamenti, purche' si dimostri che tali interventi
non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili
esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque ne'
provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre
parti del territorio. A tal fine, in sede di autorizzazione degli
interventi previsti dallo strumento urbanistico, dovra' essere
acquisito il parere favorevole dell'Autorita' idraulica competente
sul corso d'acqua da cui puo' originare l'esondazione che potra'
prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute
necessarie.
5. Nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nella fascia
di maggiore pericolosita', oltre alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 2 e 3, sono mantenute le previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni e ampliamenti. In
sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento
urbanistico, dovranno essere prescritte tutte le misure di
mitigazione del rischio ritenute necessarie. L'Autorita' di Bacino
con una propria direttiva definisce i tiranti idrici di riferimento e
gli eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi. In attesa di tale
direttiva il riferimento per le misure da adottare e' la presenza di
un tirante idrico sul piano campagna pari a 50 cm. L'ambito
tipologico esemplificativo delle misure da adottare e' il seguente:
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra
del tirante idrico di riferimento;
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed
impiantistiche.
6. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella
fascia di maggiore pericolosita', sono consentite nuove previsioni
tramite varianti al PRG previste dall'art. 15 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere
favorevole dell'Autorita' idraulica competente sul corso d'acqua da
cui puo' originare l'esondazione, che dovra' prescrivere le
necessarie misure atte a contenere il livello di rischio connesso
alle esondazioni.
7. Per tutte le aree di cui al comma 1, lettera b), non ricadenti
nella fascia di maggior pericolosita' valgono le prescrizioni di cui
al successivo art. 4 relativo alle Aree a moderata probabilita' di
esondazione.
8. Per le aree perimetrate ai sensi della Legge 267/98 di cui
all'art. 2 bis, comma 5, cartografate come "Aree ad elevata
probabilita' di esondazione" valgono le disposizioni previste per le
aree di cui al primo comma lett. a).
9. Nel caso che le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei
corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano
modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in
specifiche e definite zone, l'Autorita' di Bacino puo' adottare
modifiche alla perimetrazione delle aree medesime sulla base di studi
idraulici, eseguite da enti o da privati interessati, secondo i
criteri e le metodologie applicate per la redazione del presente
Piano, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono
esposte ai rischi idraulici previsti, o che questi interessino
un'area diversamente configurata.
10. Nelle aree ad elevata probabilita' di esondazione interessate dal
programma degli interventi previsti nelle linee d'azione di cui al
punto 7 della relazione tecnica-rischio idraulico del presente Piano,
i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
fino alla realizzazione degli interventi medesimi. Allo scopo, si
individua la seguente procedura:
- gli interventi previsti sono considerati prioritari per il
finanziamento nell'ambito dei programmi triennali di intervento,
predisposti dall'Autorita' dei Bacini Romagnoli ai sensi dell'art. 21
della Legge 183/89 e con le modalita' ivi previste;
- i programmi triennali di intervento individuano i soggetti
attuatori degli interventi, che predispongono i progetti e le
indagini necessari secondo le vigenti normative. Fra le analisi e le
verifiche richieste e' da inserire la valutazione delle aree soggette
a rischio residuale dopo l'intervento progettato, e la relativa
perimetrazione. Queste valutazioni sono da condursi con metodologia
omogenea a quella utilizzata nella redazione del Piano, o comunque
con criteri ritenuti adeguati dal Comitato tecnico;
- al termine dei lavori, il Comitato tecnico, preso atto dei
documenti relativi al collaudo dei lavori, approva in linea tecnica
la cartografia delle aree soggette a rischio residuale e la sottopone
al Comitato istituzionale;
- il Comitato istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica
funzionale di detti interventi e approva con apposita delibera la
nuova perimetrazione, che costituisce variante cartografica al
presente Piano. I tempi e le modalita' di pubblicazione e le
procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti
dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
11. Le nuove perimetrazioni che si rendessero necessarie sulla base
di rilievi topografici aggiornati e nuove conoscenze
idrologico-idrauliche, compresi gli aggiornamenti delle basi
cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di calcolo, sono
approvate secondo la seguente procedura:
- il Comitato tecnico approva gli studi e le indagini verificandone
l'attendibilita' e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici
correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e
le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita
rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie.
L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti e'
contestuale;
- il Comitato istituzionale prende atto della proposta di
perimetrazione e la approva con apposita delibera. La nuova
perimetrazione costituisce variante cartografica al presente Piano. I
tempi e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione
delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione
regionale e nazionale vigente.
Art. 4
Aree a moderata probabilita' di esondazione
1. L'uso delle aree a moderata probabilita' di inondazione andra'
regolamentato in sede di revisione degli strumenti urbanistici dai
Comuni tenendo conto, compatibilmente con la presenza di centri
abitati, di salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di
naturale espansione al fine:
- di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalita' idraulica
del corso d'acqua in relazione alla capacita' di invaso e laminazione
delle piene delle aree predette anche in rapporto agli effetti sulla
condizione di deflusso della rete idrografica di valle;
- di mantenere e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali
dei siti.
2. Nelle aree ricadenti sotto il presente articolo adiacenti ai
tratti collinari e montani dei corsi d'acqua, secondo la definizione
di cui all'art. 2, eventuali interventi di trasformazione di uso dei
suoli potranno essere autorizzati dai Comuni territorialmente
competenti a condizione che non comportino una parzializzazione
apprezzabile della capacita' di invaso e di laminazione delle aree
stesse, e previo parere vincolante dell'Autorita' idraulica
competente espresso sulla base di uno studio di compatibilita'
idraulica presentato dal proponente l'intervento. I criteri per la
redazione degli studi di compatibilita' idraulica sono stabiliti
dall'Autorita' di Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del
comma 4 del successivo articolo 7.
3. Nelle rimanenti aree ricadenti sotto il presente articolo, in
relazione ai livelli idrici attesi a seguito di un'inondazione,
definiti dall'Autorita' di Bacino con un'apposita direttiva dovra'
essere attuato ogni sforzo per limitare i danni derivanti da
allagamenti, anche attraverso l'adozione di accorgimenti tecnico
costruttivi quali:
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra
del tirante idrico di riferimento;
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed
impiantistiche.
In attesa della direttiva dell'Autorita' di Bacino, di cui sopra, il
tirante idrico di riferimento da considerare e' pari a 50 cm.
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate
tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In
particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione
degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli
accorgimenti tecnico-progettuali di cui al comma 3 necessari a
evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi
connessi all'esondazione.
5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle
aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei
siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo
idrologico e idraulico o topografico, l'Autorita' di Bacino apporta
le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime
procedure individuate ai commi 10 e 11 dell'art. 3 precedente.
Art. 5
Aree a bassa probabilita' di esondazione
1. Nelle zone a bassa probabilita' di inondazione l'aumento del
livello di sicurezza delle popolazioni dovra' essere affidato alla
predisposizione da parte degli enti competenti di adeguati piani di
allertamento e di interventi atti a mitigare l'effetto delle
inondazioni.
Art. 6
Aree di potenziale allagamento
1. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento
la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali,
reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono
subordinate all'adozione di misure in termini di protezione
dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilita'.
2. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale
allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede
di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso
di adozione di nuove varianti agli stessi.
3. L'Autorita' di Bacino definisce con apposita direttiva i tiranti
idrici di riferimento. In attesa di tale direttiva il tirante idrico
di riferimento da considerare e' pari a 50 cm. L'ambito tipologico
esemplificativo delle misure da adottare e' il seguente:
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra
del tirante idrico di riferimento;
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed
impiantistiche.
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate
tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In
particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione
degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli
accorgimenti tecnico - progettuali di cui al comma 3, necessari a
evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi
connessi all'esondazione.
5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle
aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei
siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo
idrologico e idraulico o topografico, l'Autorita' di Bacino apporta
le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime
procedure individuate ai commi 10 e 11 dell'art. 3 precedente.
Art. 7
Attraversamenti
1. In riferimento alle analisi idrologiche predisposte per la
redazione del Piano, l'Autorita' di Bacino prescrive le portate
minime di riferimento per la progettazione degli attraversamenti.
Salvo diverso avviso, da motivarsi in relazione a specifiche
condizioni locali, la portata di riferimento di progetto per tutti i
nuovi attraversamenti e' quella con tempo di ritorno 200 anni, e
viene valutata per i corsi d'acqua maggiori con il metodo di
regionalizzazione di cui all'Allegato 2 della Relazione tecnica -
Rischio idraulico, e per i corsi d'acqua minori (bacino drenato
inferiore ai 10 kmq) con la formula razionale di cui all'Allegato 3
della Relazione tecnica - Rischio idraulico, impiegando le curve di
possibilita' climatica di cui all'Allegato 2. Le Autorita' idrauliche
competenti verificano il rispetto della portata di riferimento nel
progetto degli attraversamenti e subordinano l'autorizzazione a tale
verifica.
2. A partire dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorita' idraulica
competente provvede a segnalare all'Autorita' di Bacino gli
attraversamenti che per la possibilita' di configurare situazioni di
rischio siano da sottoporre a verifica idraulica sulla base dei
valori della portata di riferimento, qualora essi non siano gia'
individuati nella Relazione tecnica - Rischio idraulico del Piano ai
fini dell'adeguamento. L'Autorita' idraulica competente valuta caso
per caso le esigenze di intervento per la mitigazione dei rischi,
eventualmente anche richiedendo ai titolari degli attraversamenti
segnalati una verifica idraulica dei medesimi.
3. I nuovi attraversamenti realizzati devono essere compatibili con
la piena di riferimento definita dall'Autorita' di Bacino come detto.
4. L'Autorita' di Bacino, con il progredire delle conoscenze
idrologiche, approva un documento di norme tecniche relative al
calcolo delle portate di riferimento per il progetto degli
attraversamenti, alla esecuzione delle verifiche idrauliche e degli
studi di compatibilita' idraulica. A far data dall'adozione di detto
documento da parte del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
Bacino, che viene prontamente trasmesso alle Autorita' idrauliche
competenti, la progettazione dovra' attenersi alle norme tecniche in
esso contenute.
5. Nuovi attraversamenti di qualunque tipo interessanti il tratto
arginato non devono avere comunque la quota di sottotrave al di sotto
della quota di sommita' arginale ed altresi' devono prevedere, in
maniera commisurata al tipo di attraversamento, opere atte a
massimizzare il grado di sicurezza di un significativo tratto del
corso d'acqua indicato dall'Autorita' idraulica competente.
Art. 8
Controllo degli apporti d'acqua
1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema
di smaltimento, nei Comuni il cui territorio ricade nelle aree di
pianura l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di
drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso
modificando quindi i regimi idraulici, e' subordinata all'attuazione
di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un
volume d'invaso pari almeno a 100 mc. per ogni ettaro di terreno
drenato ed al parere favorevole dell'Autorita' idraulica competente,
espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato
il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio
tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da
considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume
specifico d'invaso.
2. I Comuni ricadenti nelle aree di pianura dettano norme o comunque
emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi,
la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche
nelle aree edificate.
Art. 9
Invarianza idraulica
1. Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si
intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio
della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi
superficiali originati dall'area stessa.
2. Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni
urbanistiche, e' prescritto di realizzare un volume minimo di invaso
atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna area in
cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili, a monte del
punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore.
3. Detto volume minimo d'invaso deve essere realizzato in ogni
intervento che modifichi le condizioni preesistenti del sito in
termini di permeabilita' delle superfici.
4. Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti la
trasformazione che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei
suoli possono concordare la realizzazione di volumi al servizio
dell'intero comparto urbano, di entita' almeno pari alla somma dei
volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque
idraulicamente a monte del recapito finale.
5. Il volume minimo di cui ai commi precedenti deve essere calcolato
secondo la procedura riportata nell'Allegato n. 6 della Relazione
tecnica - Rischio idraulico del Piano di bacino, che vale ai fini del
presente articolo come Regolamento di attuazione. I Comuni,
nell'approvare gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e
regolamenti comunali, secondo le vigenti norme e in base alle
procedure correnti, verificano la rispondenza dei piani attuativi e
dei progetti ai requisiti di volume di invaso. In base alle
indicazioni tecniche di cui all'Allegato n. 6 della Relazione tecnica
- Rischio idraulico del Piano di bacino, sono fissati i criteri per
considerare nel computo del volume richiesto anche il contributo
delle reti fognarie.
6. Per le aree di trasformazione urbanistica che portino ad una
impermeabilizzazione superiore al 30% della superficie territoriale,
nei soli casi in cui la superficie territoriale complessiva dell'area
di trasformazione disciplinata da un medesimo Piano attuativo sia
superiore ai 10 ha, e' richiesto di verificare con un apposito
modello previsionale, da valutarsi in accordo con l'Autorita'
idraulica competente sul recapito del drenaggio dell'area, che non si
abbia un aggravio alla piena del corpo idrico recettore nemmeno a
seguito della laminazione operata attraverso i volumi prescritti ai
sensi del comma 2.
7. La norma del presente articolo si applica anche a tutti gli
interventi di impermeabilizzazione che comportino un ampliamento
netto delle superfici coperte da pavimentazioni o da volumi edilizi.
Nelle apposite sedi autorizzative, i soggetti che rilasciano
l'autorizzazione sono tenuti al controllo del rispetto dei requisiti
di cui al precedente comma 2. Non possono essere in nessun caso
considerati a tal fine tetti con copertura a verde ed aree in cui
siano presenti manufatti che intercettano l'acqua infiltrata in
profondita' nel sottosuolo, quali i volumi edilizi interrati anche se
ricoperti superiormente da terreno naturale.
8. Possono essere adottate soluzioni alternative a quella della
realizzazione del volume d'invaso di cui ai commi precedenti, purche'
si dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di
portata di piena ai valori precedenti l'impermeabilizzazione. A tal
fine il proponente dovra' corredare il progetto di un'apposita
documentazione idrologica ed idraulica, che dovra' essere accettata
dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione all'intervento.
9. L'Autorita' di Bacino promuove iniziative di monitoraggio ai fini
di perfezionare le modalita' di calcolo dei volumi minimi di invaso
in funzione degli indici di fabbricazione, e si riserva di sostituire
le prescrizioni di cui all'Allegato n. 6 alla Relazione tecnica -
Rischio idraulico con un nuovo regolamento di attuazione del presente
articolo. Detto regolamento potra' essere adottato direttamente dal
Comitato istituzionale della Autorita' di Bacino, senza costituire
variante al presente Piano.
Art. 10
Distanze di rispetto dai corpi arginali
1. Di norma i Comuni del territorio di pianura attraversato da corpi
idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti
urbanistici, devono localizzare le previsioni insediative ad una
distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua
principali di pianura, come definiti nell'art. 2, non inferiore a
metri 150; eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle
arginature secondo modalita' da concordare di concerto fra il Comune
e l'Autorita' idraulica competente, potranno essere concesse in sede
di approvazione del Piano strutturale comunale ai sensi dell'art. 32
della L.R. 20 del 24 marzo 2000.
2. Per una distanza dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua
principali di pianura, come definiti nell'art. 2, pari a metri 30, e'
comunque vietata ogni nuova costruzione. In tale fascia di rispetto
sono consentiti unicamente gli interventi di cui al IV comma
dell'art. 3 delle presenti norme.
Art. 11
Controllo delle prestazioni complessive del sistema
1. I Consorzi di bonifica competenti per il territorio oggetto del
presente Piano valutano, entro un anno dalla data di adozione del
Piano medesimo, l'insieme dei rischi idraulici connessi con la
propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad
eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 200 anni, fornendo
all'Autorita' di Bacino i dati geometrici (sezioni e profili)
relativi ai collettori principali; definiscono inoltre linee
d'intervento per la riduzione dei rischi individuati. L'Autorita' di
Bacino fornisce a tal fine i dati idrologici di riferimento contenuti
nell'Allegato 2, e le risorse di calcolo necessarie alle verifiche
richieste. Tali studi devono essere approvati con delibera del
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino previo parere
dell'Autorita' idraulica competente e del Comitato tecnico.
2. L'approvazione, da parte della Autorita' competente, di qualsiasi
opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici e'
subordinata alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche
dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al precedente
comma 1.
3. Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel
reticolo idrografico principale, minore e di bonifica, indotta da
interventi antropici, e' subordinata al parere favorevole
dell'Autorita' idraulica competente.
4. Le manovre d'invaso a fini irrigui del reticolo idrografico minore
e di bonifica non devono indurre nel territorio idrografico
principale livelli idrometrici rispetto al fondo dell'alveo superiori
al 60% dei livelli massimi ritenuti ammissibili che, per la parte
arginata del reticolo idrografico, sono da considerarsi pari all'80%
dell'altezza della sommita' arginale piu' bassa.
5. Le modalita' di funzionamento e di manutenzione delle opere
idrauliche facenti parte del reticolo idrografico principale e non
gestite direttamente dall'Autorita' idraulica competente, devono
essere concordate e definite con l'Autorita' idraulica medesima
mediante apposita convenzione.
TITOLO III
ASSETTO IDROGEOLOGICO
Art. 12
Aree a rischio di frana
1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le UIE a diverso grado
di rischio: molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato
(R1).
2. L'Autorita' di Bacino provvede a verificare lo stato di
pericolosita' e di rischio nelle UIE classificate a rischio molto
elevato R4 e elevato R3, e a perimetrare e normare quelle aree ove il
rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000".
3. La perimetrazione di cui al comma 2 comprende una suddivisione del
territorio in due zone a diverso grado di pericolosita':
Zona 1 - corrispondente all'area dissestata, e' definita come la zona
a piu' elevata pericolosita' e viene valutata e delimitata in base ai
risultati delle indagini svolte;
Zona 2 - corrispondente all'area di possibile evoluzione del
dissesto.
4. Nelle Zone 1 e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili
distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.
5. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria cosi' come definiti alla
lett. a) dell'art. 31 della Legge 457/78;
c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita'
degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica
incolumita', senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti
di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico,
ad eccezione dei seguenti casi: - opere imposte da normative vigenti;
- opere connesse ad adeguamenti normativi; - manufatti tutelati dalle
normative vigenti; - trasformazioni dei manufatti edilizi definite
dai Comuni a "rilevante utilita' sociale" espressamente dichiarata;
d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la
ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il
progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad
esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere
vincolante dell'Autorita' di Bacino che si esprime entro 60 giorni in
merito alla compatibilita' e coerenza dell'opera con gli obiettivi
del presente Piano;
e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti
franosi.
6. Ai fini della presente norma, le opere di manutenzione ordinaria,
lettera a) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, senza
aumento di volumi o di superfici o di vani utili non sono da
considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei
manufatti.
7. Nelle zone perimetrate e contrassegnate con il numero 2 e' vietata
la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.
8. Nelle medesime zone, oltre agli interventi ammessi per le zone 1,
sono consentiti esclusivamente:
f) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo cosi' come definiti alle lettere b) e c)
dell'art. 31 della Legge 457/78, senza aumento di superficie o
volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio;
g) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente
per motivate necessita' di adeguamento igienico-sanitario.
9. Nelle zone perimetrate e contrassegnate con 1 e con 2, nel
rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi
ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
- adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue
opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al
ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete
acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere
eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in
presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire
grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni,
evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se
temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del DM 11 marzo
1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate ..", e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' nel rispetto delle norme sismiche
vigenti.
10. Le nuove perimetrazioni o le modifiche sia cartografiche sia
normative che si rendessero necessarie sulla base:
(a) di rilievi topografici aggiornati,
(b) di nuove conoscenze geognostiche, compresi gli aggiornamenti
delle basi cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di
valutazione,
(c) di interventi di consolidamento eseguiti,
sono approvate secondo la seguente procedura:
- il Comitato tecnico approva gli studi e le indagini verificandone
l'attendibilita' e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici
correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e
le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita
rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie.
L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti e'
contestuale;
- il Comitato istituzionale prende atto della proposta di modifica
cartografica e/o normativa e la approva con apposita delibera. Le
nuove disposizioni costituiscono variante al presente Piano. I tempi
e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione delle
varianti sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale
vigente.
Art. 12 bis
Perimetrazioni contenute nei Piani straordinari
di cui alla Legge 267/98 e recepite
nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico
1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 bis, comma 5 delle
presenti norme, le perimetrazioni contenute nei Piani straordinari,
che ricomprendono anche le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del
PTPR sugli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge
445/1908, sono recepite all'interno del Piano stralcio per il rischio
idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del
suolo e del territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di
Piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000".
2. Nell'appendice "A", vengono richiamati i riferimenti normativi
relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 1.
Art. 12 ter
Perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare
ai sensi della Legge 445/1908 recepite
nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico
1. Le perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi
della Legge 445/1908, approvate prima del 1993, vengono recepite nel
Piano stralcio per il rischio idrogeologico e per esse restano in
vigore le limitazioni d'uso del suolo e del territorio vigenti ai
sensi dell'art. 29 del PTPR. Tali perimetrazioni sono contenute
nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala
1:5.000 e 1:10.000".
2. Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del PTPR degli abitati
dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908, approvate
dopo il 1993, vengono recepite nel Piano stralcio per il rischio
idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del
suolo e del territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di
Piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e
1:10.000".
3. Nell'appendice "B", vengono richiamati i riferimenti normativi
relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 2.
Art. 13
Regolamentazione delle
Unita' idromorfologiche elementari (UIE)
a rischio idrogeologico molto elevato (R4),
elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)
1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le UIE a rischio molto
elevato (R4), elevato (R3), a rischio medio (R2) e moderato (R1).
2. Nelle UIE a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), con
esclusione delle aree perimetrate ai sensi del comma 3 dell'art. 12
(zona 1 e 2), la realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione
della manutenzione ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei
luoghi dovranno essere autorizzati dai Comuni previa acquisizione di
relazione geologico-tecnica che dovra' valutare la fattibilita' degli
interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilita'
complessiva dei versanti dell'intera UIE e indicare eventuali
prescrizioni atte a contenere possibili rischi.
3. Nelle UIE a rischio medio (R2) e rischio moderato (R1) l'analisi
di approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti viene
demandata ai Comuni, i quali potranno definire le conseguenti misure
di salvaguardia, che dovranno essere trasmesse all'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli e, inoltre, segnalare eventuali opere
necessarie per la mitigazione del rischio. Tali opere vengono
proposte ai fini dell'inserimento nei programmi triennali di
intervento di cui all'art. 21 della Legge 183/89.
4. Entro dodici mesi dall'adozione del presente Piano l'Autorita' dei
Bacini Regionali Romagnoli emana un'apposita direttiva tecnica
contenente:
- i criteri e le modalita' con cui verificare i rischi e definire le
misure di salvaguardia all'interno delle aree a rischio medio e
moderato;
- l'individuazione delle modalita' con cui condurre le indagini di
approfondimento atte a migliorare ed integrare le perimetrazioni
delle aree a rischio molto elevato ed elevato, che i Comuni dovranno
seguire per proporre eventuali modifiche cartografiche ai sensi
dell'art. 2 bis, comma 9 di cui al Titolo I delle presenti norme;
- l'indicazione dei criteri per le analisi specifiche relative agli
obiettivi del progetto in merito alla mitigazione del rischio per gli
interventi di consolidamento di cui alla lettera c), comma 10
dell'art.12.
Art. 14
Gestione dei suoli agricoli
ai fini del buon assetto idrogeologico
1. Ai fini del buon assetto idrogeologico dei bacini, e' prescritto
che, in relazione alle condizioni locali di pendenza, litologia e
pedologia, condizioni climatiche, vengano adottati tutti gli
accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo e alla
regimazione delle acque.
2. In particolare, e' necessario:
a) limitare l'aratura dei terreni a profondita' tali da non
compromettere la stabilita' dei versanti e l'accelerazione dei
processi erosivi, e in ogni caso non superiori ai 50 cm.;
b) predisporre sistemi di scoline e fossi in modo da contenere la
lunghezza del pendio su cui puo' svilupparsi il ruscellamento;
c) mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo
da evitare l'apporto di detrito e sedimenti alle proprieta'
contermini;
d) mantenere ovunque possibile un soddisfacente grado di protezione
antierosiva attraverso la preservazione della copertura erbosa nei
terreni sottoposti a colture arboree o arbustive, e adottando per le
colture seminative ed erbacee accorgimenti come strisce vegetate in
permanenza, siepi e filari in modo da prevenire la perdita di
sedimento;
e) adottare il piu' possibile sistemi di concimazione con prodotti
arricchenti il terreno in sostanza organica.
3. L'Autorita' di Bacino, sentite le Province e le Comunita' Montane
territorialmente interessate predispone, entro sei mesi
dall'approvazione del presente Piano, una direttiva contenente norme
per la corretta gestione del suolo agricolo.