REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 350

Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 16 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che individua i                 
bacini di rilievo regionale, tra cui ricade il territorio della                 
Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli;                                       
- l'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che individua il                
valore, le finalita' ed i contenuti del Piano di bacino;                        
- l'art. 6 ter della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, integrativo                 
dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i              
Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche           
per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;                    
- l'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che stabilisce le               
modalita' di approvazione dei Piani di bacino regionali da parte                
della Regione;                                                                  
- l'art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che al comma            
2, lettera l), stabilisce che spetta alla Giunta l'adottare ogni                
altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere             
normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;                   
premesso che:                                                                   
- con deliberazione n. 2/2 del 27 aprile 2001 il Comitato                       
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha                  
adottato il "Progetto di Piano stralcio per il rischio                          
idrogeologico", ai sensi dell'art. 17, comma 6/ter della Legge 18               
maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;                     
- l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso alla                  
Regione Emilia-Romagna, con nota del 26 giugno 2001, prot. 399, il              
Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico per gli                 
adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 1 e                
dell'art. 18, commi 6 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e                  
successive modifiche ed integrazioni;                                           
- ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il             
Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico                         
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli in data 15 maggio 2002,           
e' stato esaminato dalle Conferenze programmatiche delle Provincie di           
Ravenna e Forli', che in due diverse sedute si sono espresse                    
favorevolmente;                                                                 
- la Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dal comma 9              
dell'art. 18 e dal comma 1 dell'art. 19 della Legge 18 maggio 1989,             
n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n.             
1248 del 15 luglio 2002, si e' espressa sulle osservazioni presentate           
alla Regione e ha formulato il parere sul Progetto di Piano stralcio            
per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei Bacini Regionali                
Romagnoli;                                                                      
preso atto che:                                                                 
- con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002 il Comitato                       
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha                  
adottato il Piano stralcio per il rischio idrogeologico e le relative           
misure di salvaguardia;                                                         
- il Comitato istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali                 
Romagnoli nella seduta del 3 ottobre 2002, ha dato mandato alla                 
segreteria tecnica-operativa di svolgere un azione di verifica con              
gli Enti locali, le cui osservazioni non hanno trovato pieno                    
accoglimento nel Piano adottato, per meglio concorrere alla                     
formazione del Piano definitivo;                                                
- con nota n. 138 del 28 febbraio 2003 il Segretario dell'Autorita'             
di Bacino ha trasmesso alla Regione l'esito della suddetta verifica             
dando conto di una residua differenza tra le tutele messe in atto dal           
Piano adottato, gli effettivi livelli di rischio e le esigenze di               
governo del territorio, cosi' come erano state evidenziate dalle                
osservazioni presentate da alcuni Comuni;                                       
riscontrato che tale Piano e' costituito dai seguenti elaborati:                
- Relazione generale;                                                           
- Relazione tecnica - Rischio idraulico;                                        
- Relazione tecnica - Rischio di frana;                                         
- Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e               
1:10.000;                                                                       
- Schedatura delle aree a rischio di frana;                                     
- Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala                    
1:25.000;                                                                       
- Normativa;                                                                    
richiamate le motivazioni e il parere espressi dalla Giunta                     
regionale, nel proprio atto n. 1248 del 15 luglio 2002, sul Progetto            
di Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' dei               
Bacini Regionali Romagnoli e sulle osservazioni pervenute;                      
considerato che:                                                                
1) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il                  
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel           
parere espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1248 del            
15 luglio 2002, recependo nelle norme e nelle tavole di piano le                
proposte di modifica regionali contenute ai punti c), e), g)-1),                
g)-2), g)-3), g)-4), g)-5), g)-7), g)-9), g)-11), g)-12), g)-13),               
g)-14) e g)-15), h) nel modo seguente: - punto c): le modifiche                 
apportate all'apparato normativo nel suo complesso lo rendono                   
confacente alla gestione delle problematiche idrogeologiche del                 
bacino e la deliberazione di Comitato istituzionale 3/2, del 3                  
ottobre 2002, pone in salvaguardia gli articoli 2ter, 3, 4, 6, 9, 10            
e 12; - punti e) e g)-15): e' stato eseguito lo stralcio dell'art. 13           
delle norme del Progetto di Piano e sono state eliminate le tavole di           
riperimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico; - punto           
g)-1): le norme che individuano le disposizioni immediatamente                  
vincolanti all'atto dell'approvazione del Piano sono state inserite             
all'art. 2 bis, comma 3; - punto g)-2): sono stati eliminati gli                
articoli 15, 16 e 17 delle norme; - punto g)-3): quanto richiesto e'            
stato recepito all'art. 2 bis, comma 6; - punto g)-4): quanto                   
richiesto e' stato recepito con l'inserimento dell'art. 2 bis; -                
punto g)-5): quanto richiesto e' stato recepito all'art. 2 ter, comma           
1; - punto g)-7): l'articolato del Titolo II e' stato integrato con             
l'inserimento dei commi 5, 6, 7 nell'art. 3 e del comma 5 negli                 
articoli 4 e 6; - punto g)-9): le modifiche apportate all'art. 9                
soddisfano le richieste regionali; - punto g)-11): le aree                      
perimetrate ai sensi delle Leggi 30 marzo 1998, n. 61, e 3 agosto               
1998, n. 267, sono state inserite nell'art. 12 bis e nel relativo               
Allegato A della normativa; - punto g)-12): le aree perimetrate ai              
sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, sono state inserite                    
nell'art. 12 ter e nel relativo Allegato B della normativa; - punto             
g)-13): quanto richiesto e' stato recepito all'art. 13, commi 3 e 4;            
- punto g)-14): quanto richiesto e' stato recepito al comma 10                  
dell'art. 12; - punto h): quanto richiesto e' stato recepito                    
all'articolo 2 bis; la perimetrazione e la norma che insiste sulle              
aree perimetrate ai della Legge 3 agosto 1998, n. 267, vengono                  
tuttavia riviste e sostituite dalle disposizioni del Piano a seguito            
degli interventi realizzati per la messa in sicurezza di tali aree;             
2) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il                  
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel           
parere espresso dalla Giunta regionale nel proprio atto n. 1248 del             
15 luglio 2002, non recependo o recependo parzialmente o in modo                
inadeguato le proposte di modifica regionali contenute ai punti f),             
g)-8), g)-16); pertanto, per le motivazioni gia' espresse nei                   
suddetti punti, le norme del Piano stralcio sono modificate come di             
seguito specificato: punto f): - poiche' non appare opportuna                   
l'indicazione contenuta al comma 1 dell'art. 2 bis riferita ad                  
ulteriori atti pianificatori dell'Autorita' di Bacino del Reno, il              
testo del suddetto comma 1 e' stralciato a partire dalle parole "..             
Per le porzioni .." fino alla fine; conseguentemente, le aree in                
sinistra del fiume Lamone cartografate nelle tavole di piano                    
"Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico", Tavv.                      
223NO-223SO, 239NE-239SE e 240NO-240SO, ricadenti nel territorio di             
competenza dell'Autorita' di Bacino del Reno, sono stralciate; punto            
g)-8): - il comma 1 dell'art. 10 e' stralciato; - al quarto rigo del            
comma 2 dell'art. 10, ad ulteriore specifica, dopo la parola "..                
arginature .." sono aggiunte le parole "dei corsi d'acqua principali            
di pianura, come definiti nell'art. 2"; - al comma 3 dell'art. 10;              
per quanto detto al punto precedente, sono aggiunte le parole "dei              
corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2", dopo           
la parola ".. argini .."; punto g)-16):    - al settimo rigo del                
comma 2 dell'art. 7 le parole " .. Autorita' di bacino .." sono                 
sostituite con "Autorita' idraulica competente", in quanto                      
quest'ultima e' l'Autorita' preposta ad autorizzare gli                         
attraversamenti; - il comma 3 dell'art. 7 e' stralciato in quanto i             
tempi di realizzazione delle eventuali verifiche idrauliche verranno            
definiti dall'Autorita' idraulica competente;                                   
3) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha modificato il                  
Progetto di Piano stralcio recependo parzialmente le indicazioni                
contenute nel parere espresso al punto d) e g)-6) della deliberazione           
di Giunta regionale n. 1248 del 15 luglio 2002; inoltre a seguito               
delle verifiche effettuate, citate nel "Preso atto", e' emerso che il           
maggior il rischio idraulico e' individuabile in un intorno limitato            
del corso d'acqua, poiche' e' in questo intorno che le acque esondate           
mantengono effetti dinamici significativi rispetto all'incolumita'              
delle persone e alla salvaguardia dei beni; nella restante parte                
delle "Aree ad elevata probabilita' di esondazione" puo' essere                 
consentita la possibilita' di trasformazioni d'uso del suolo con                
l'adozione di misure atte alla mitigazione della vulnerabilita',                
analogamente a quanto previsto per le "Aree a moderata probabilita'             
di esondazione"; pertanto l'art. 3 delle norme e' riscritto cosi'               
come riportato in allegato (Allegato 1).                                        
4) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli non ha modificato il              
Progetto di Piano stralcio sulla base delle indicazioni contenute nel           
parere espresso al punto d) della deliberazione di Giunta regionale             
n. 1248 del 15 luglio 2002, non recependo nell'art. 12 delle norme le           
proposte di modifica relativamente alla zona 2 delle aree a rischio             
di frana; si ritiene tuttavia tale scelta condivisibile in quanto               
cautelativa rispetto alla pericolosita' di queste aree di possibile             
evoluzione del fenomeno franoso;                                                
5) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha apportato ulteriori            
modifiche alle norme del Piano stralcio, non basate sulle indicazioni           
contenute nel parere espresso nella deliberazione di Giunta regionale           
n. 1248 del 15 luglio 2002, che si ritengono condivisibili poiche'              
rendono le norme piu' chiare ed esaustive, tranne per gli articoli 4            
e 6 che, per le motivazioni di seguito espresse, sono cosi'                     
modificati: - al comma 2 dell'art 4 sono sostituite le parole ".. ed            
aventi funzione idraulica di espansione dei corsi d'acqua .." con le            
parole "adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d'acqua,              
secondo la definizione di cui all'art. 2", in quanto in cartografia             
non sono indicate le aree aventi funzione idraulica di espansione dei           
corsi d'acqua, mentre i tratti dei corsi d'acqua non arginati sono              
inequivocabilmente individuabili; dopo la parola ".. trasformazione             
.." devono essere aggiunte le parole "di uso"; - al comma 3 dell'art            
4 sono sostituite le parole ".. da valutarsi caso per caso in                   
relazione alle condizioni specifiche locali .." con le parole                   
"definiti dall'Autorita' di Bacino con un'apposita direttiva (nella             
quale saranno indicati anche gli accorgimenti tecnico-costruttivi)",            
alla fine del comma e' aggiunta la frase "In attesa della direttiva             
dell'Autorita' di Bacino, di cui sopra, il tirante idrico di                    
riferimento da considerare e' pari a 50 cm.", in quanto si ritiene              
indispensabile l'emanazione di una direttiva che individui i tiranti            
idrici, di supporto ai Comuni nell'individuazione degli accorgimenti            
tecnici per mitigare la vulnerabilita' degli edifici; - al comma 4              
degli artt. 4 e 6, al fine di semplificare le procedure autorizzative           
e di maggiore chiarezza, e' aggiunta dopo la parola "vigenti" la                
frase "riguardanti nuovi edificazioni e ampliamenti"; sono eliminate            
le parole da ".. sentita l'Autorita' .." fino a ".. esondazione";               
va aggiunta dopo le parole "tecnico-progettuali" la frase "di cui al            
comma 3"; - al comma 3 dell'art 6 e' sostituita la prima frase "..              
Il riferimento .. pari a 50 cm .." con le frasi "L'Autorita' di                 
Bacino definisce con apposita Direttiva i tiranti idrici di                     
riferimento e gli accorgimenti tecnico-costruttivi. In attesa di tale           
Direttiva il tirante idrico di riferimento da considerare e' pari a             
50 cm.", per le medesime motivazioni di cui al precedente alinea;               
6) l'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli ha recepito le                    
indicazioni regionali in merito alle osservazioni al Progetto di                
Piano, come sintetizzate negli Allegati A e B della deliberazione di            
Giunta regionale n. 1248 del 15 luglio 2002, apportando le                      
conseguenti modifiche al Piano stralcio, tranne che per                         
l'osservazione n. 4.4, presentata dal Comune di Verghereto; in                  
coerenza con quanto esposto al precedente punto 4, relativamente alla           
zona 2 delle aree a rischio di frana, si condivide la scelta compiuta           
dall'Autorita' di Bacino;                                                       
visti, inoltre, l'art. 37 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e le              
deliberazioni della Giunta regionale:                                           
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la                
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";                    
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, infine, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26                 
novembre 2001, n. 43, e della deliberazione della Giunta regionale n.           
2774 del 10 dicembre 2001:                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione di bacino e della costa, ing. Vinicio Ruggeri, in                
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della                  
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa. Protezione           
civile, Marioluigi Bruschini,                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare il Piano stralcio per il rischio idrogeologico,                 
adottato con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002 del Comitato               
istituzionale dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, per le             
motivazioni esposte nel precedente "Considerato" e con le modifiche             
indicate ai punti 2, 3 e 5 del "Considerato" e puntualmente riportate           
nell'Allegato 1, in quanto strumento atto a definire le azioni di               
governo necessarie a ridurre il rischio idrogeologico nei territori             
interessati dal Piano;                                                          
b) di precisare che il citato Allegato 1 e' parte integrante e                  
sostanziale della presente deliberazione;                                       
c) di demandare all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli il                 
compito di apportare agli elaborati del Piano le modifiche di cui al            
precedente punto a);                                                            
d) di demandare all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli la                 
notifica dell'approvazione del Piano e l'invio di copia del Piano ai            
Comuni territorialmente interessati;                                            
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Indice                                                                          
TITOLO I - GENERALITA'                                                          
Art. 1 Obiettivi, finalita' e contenuti del Piano  Art. 2 Definizioni           
Art. 2 bis Ambito territoriale di riferimento; effetti del Piano e              
provvedimenti immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri                 
livelli di pianificazione e modifiche al Piano                                  
TITOLO II - ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA                                      
Art. 2 ter Alveo Art. 3 Aree ad elevata probabilita' di esondazione             
Art. 4 Aree a moderata probabilita' di esondazione Art. 5 Aree a                
bassa probabilita' di esondazione Art. 6 Aree di potenziale                     
allagamento Art. 7 Attraversamenti Art. 8 Controllo degli apporti               
d'acqua Art. 9 Invarianza idraulica Art. 10 Distanze di rispetto dai            
corpi arginali  Art. 11 Controllo delle prestazioni complessive del             
sistema                                                                         
TITOLO III - ASSETTO IDROGEOLOGICO                                              
Art. 12 Aree a rischio di frana  Art. 12 bis Perimetrazioni contenute           
nei Piani straordinari di cui alla Legge 267/98 e recepite nel Piano            
stralcio per il rischio idrogeologico Art. 12 ter Perimetrazioni                
degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908           
e recepite nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico Art. 13              
Regolamentazione delle Unita' idromorfologiche elementari (UIE) a               
rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)            
Art. 14 Gestione dei suoli agricoli ai fini del buon assetto                    
idrogeologico                                                                   
TITOLO I                                                                        
GENERALITA'                                                                     
Art. 1                                                                          
Obiettivi, finalita' e contenuti del Piano                                      
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 183/89 gli obiettivi del           
presente Piano sono:                                                            
- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del                   
territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua             
tendenza evolutiva e delle sue potenzialita' d'uso;                             
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli             
di rischio socialmente accettabili;                                             
- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree             
di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche,               
naturalistico-ambientali e idrauliche.                                          
2. Il presente Piano, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al             
precedente comma 1, prevede la realizzazione di interventi                      
strutturali e non strutturali e detta regole per l'uso del suolo, per           
la gestione idraulica del sistema, per l'uso e la qualificazione                
delle risorse idriche.                                                          
3. Gli interventi previsti dal presente Piano hanno complessivamente            
le seguenti finalita' specifiche:                                               
- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la                 
moderazione delle piene nel bacino montano con interventi                       
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,                                  
idraulico-agro-silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche            
attraverso processi di recupero naturalistico;                                  
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili,            
nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i                 
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;                                 
- riduzione della pericolosita' della rete idrografica con                      
riferimento ad eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di            
30, 200 e 500 anni, mediante la realizzazione di casse di espansione,           
di adeguate sezioni di deflusso nei tronchi del reticolo idrografico            
ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici;            
- miglioramento della morfologia ai fini della officiosita' idraulica           
e della qualita' biologica dei corsi d'acqua e delle fasce riparie              
per garantire la piu' elevata diversita' ecologica e la massima                 
funzionalita' di autodepurazione possibile.                                     
Art. 2                                                                          
Definizioni                                                                     
1. Ai fini del presente Piano si intende per:                                   
- alveo: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; e'           
costituito da una porzione incisa, interessata dalle portate piu'               
modeste, e da aree di espansione inondabili durante le piene;                   
- aree a bassa probabilita' di esondazione: spazio di terreno                   
interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di               
ritorno (TR) superiore a 200 anni;                                              
- aree a moderata probabilita' di esondazione: spazio di terreno                
interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di               
ritorno (TR) superiore a 30 anni;                                               
- aree ad elevata probabilita' di esondazione: spazio di terreno                
interessabile dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) non             
superiore a 30 anni;                                                            
- aree di potenziale allagamento: aree interessabili da allagamenti             
per insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua minori e di                    
bonifica;                                                                       
- arginatura: manufatto realizzato per contenere le piene entro                 
l'alveo, definito da scarpate digradanti verso il fiume e verso il              
territorio esterno, le cui intersezioni ideali con il piano di                  
campagna sono definite piede arginale interno ed esterno                        
rispettivamente;                                                                
- Autorita' idraulica competente: ente a cui sono assegnate dalla               
legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla                   
realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e                    
sorveglianza del corso d'acqua;                                                 
- corpo idrico arginato: tratto di corso d'acqua confinato da                   
arginature continue;                                                            
- corsi d'acqua minori: corsi d'acqua non compresi fra i principali;            
- corsi d'acqua principali: si intendono con tale termine i corsi               
d'acqua Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano, Savio,            
Borello, Rubicone, Pisciatello, Rabbi; tali corsi d'acqua sono                  
definiti planimetricamente nella carta tecnica regionale dell'Emilia            
Romagna in scala 1:5000;                                                        
- frana attiva: e' una frana attualmente in movimento o con segni               
evidenti di riattivazione;                                                      
- frana quiescente: e' una frana non attiva al momento del                      
rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilita' di                   
riattivazione poiche' le cause preparatorie e scatenanti che hanno              
portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non              
hanno esaurito la loro potenzialita';                                           
- interventi non strutturali: azioni conoscitive, di monitoraggio, di           
allerta e assimilabili, nonche' tutte le operazioni di manutenzione e           
gestione del territorio che non comportino la realizzazione di nuovi            
manufatti o alterazioni importanti dello stato dei luoghi. Gli                  
interventi non strutturali comprendono anche norme, prescrizioni,               
direttive e indirizzi;                                                          
- interventi strutturali: grandi scavi e rimodellazioni del terreno,            
manufatti, opere idrauliche e di sostegno ed ogni altro intervento              
che comporti una significativa modifica dello stato dei luoghi;                 
- parzializzazione apprezzabile della capacita' d'invaso e di                   
laminazione: modificazione alle condizioni del deflusso che riduce i            
volumi disponibili attraverso i quali le piene possono subire                   
attenuazioni. Possono provocare effetti di parzializzazione della               
capacita' d'invaso le edificazioni in zona inondabile, i                        
restringimenti dell'alveo e altri interventi antropici interferenti             
con il regime idrologico del territorio;                                        
- pericolosita': e' una misura della probabilita' di accadimento di             
un determinato fenomeno potenziale in uno specifico periodo di tempo            
in una determinata area;                                                        
- piano di campagna: piano approssimante localmente la superficie               
topografica al di fuori dell'alveo;                                             
- rischio di frana elevato (R3): rischio per il quale sono possibili            
problemi per l'incolumita' delle persone, danni funzionali agli                 
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilita' degli                
stessi, l'interruzione della funzionalita' delle attivita'                      
socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;                     
- rischio di frana medio (R2): rischio per il quale sono possibili              
danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio                  
ambientale che non pregiudicano l'incolumita' del personale,                    
l'agibilita' degli edifici e la funzionalita' delle attivita'                   
economiche;                                                                     
- rischio di frana moderato (R1): rischio per il quale i danni                  
sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;                   
- rischio di frana molto elevato (R4): rischio per il quale sono                
possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni             
gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale,             
la distruzione di attivita' socioeconomiche;                                    
- rischio: e' il grado di esposizione di beni e persone a eventi di             
alluvione o di frana; concettualmente, e' rappresentato dalla                   
combinazione della pericolosita' del fenomeno e del valore del bene             
esposto che il fenomeno puo' sottrarre. In riferimento alle frane, il           
rischio e' il prodotto della pericolosita' per il valore degli                  
elementi esposti; pericolosita' e valore dei beni esposti sono                  
calcolati secondo le procedure esposte nella Relazione tecnica -                
rischio di frana del presente Piano;                                            
- territorio urbanizzato: territorio costituito dal perimetro                   
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i             
lotti interclusi; il territorio urbanizzato viene definito dagli                
strumenti urbanistici comunali vigenti;                                         
- tirante idrico, tirante idrico di riferimento: livello dell'acqua             
sopra il piano di campagna o sul fondo dell'alveo; il tirante idrico            
di riferimento e' quello che puo' essere ipotizzato verificarsi in              
occasione di esondazioni; di regola, il tirante idrico di riferimento           
e' fissato convenzionalmente in 50 cm;                                          
- tratto collinare-montano: parte di un corso d'acqua non confinato             
da arginature antropiche (di regola definito dal confine di valle               
della SS n. 9, Via Emilia);                                                     
- tratto di pianura: parte di un corso d'acqua che scorre nel                   
territorio di pianura (di regola definito dal confine di monte della            
SS n. 9, Via Emilia);                                                           
- unita' idromorfologica elementare (UIE): e' l'unita' di ordine                
gerarchico inferiore del bacino idrografico, utilizzata come unita'             
territoriale di riferimento;                                                    
- versante: porzione di UIE compresa tra la linea di crinale                    
principale e una linea di drenaggio principale o secondaria,                    
delimitata da linee di spartiacque secondarie che ne circoscrivono              
l'idrologia superficiale;                                                       
- vulnerabilita': e' il grado di perdita di uno o piu' elementi a               
rischio in caso di accadimento del fenomeno potenziale.                         
Art. 2 bis                                                                      
Ambito territoriale di riferimento;                                             
effetti del Piano e provvedimenti                                               
immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri                               
livelli di pianificazione e modifiche al Piano                                  
1. Il presente Piano si applica al territorio di competenza                     
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli come perimetrato dalla            
L.R. n. 14 del 29 marzo 1993.                                                   
2. Il presente Piano assume il carattere di Piano di settore ai sensi           
delle leggi regionali e nazionali vigenti. Rispetto ad esso sussiste            
obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di                  
livello comunale, nonche' dei piani regionali generali e di settore.            
3. Sono immediatamente vincolanti a far data dall'approvazione del              
presente Piano, per riferirsi a situazioni di rilevante rischio                 
potenziale, le prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 ter, 3,             
4, 5, 6; per gli stessi motivi sono anche immediatamente vincolanti             
le prescrizioni di cui al successivo articolo 12; infine, sono                  
immediatamente vincolanti al fine di supportare lo sviluppo                     
sostenibile del territorio le prescrizioni relative all'invarianza              
idraulica di cui all'art. 9 e quelle relative alle distanze dai corpi           
arginali di cui all'art. 10.                                                    
4. Sono fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dagli             
altri strumenti di pianificazione esistenti, e in particolare quanto            
relativo alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,                
bacini e corsi d'acqua" e "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi             
d'acqua" di cui alle norme dei Piani territoriali di coordinamento              
provinciale (PTCP) delle Province di Forli'-Cesena e Ravenna (artt.             
17, 18).                                                                        
5. Fanno eccezione al precedente comma le disposizioni sulle aree a             
rischio molto elevato ai sensi della Legge 267/98 di San Zaccaria in            
comune di Ravenna e dei territori limitrofi al torrente Pisciatello             
nei comuni di Montiano, Cesena e Cesenatico (FC), come perimetrate              
nel Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto               
elevato predisposto dall'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli di            
cui alla delibera Comitato istituzionale n. 2/2 del 28 settembre                
1999. Tali disposizioni decadono e sono sostituite dalle disposizioni           
del presente Piano.                                                             
6. Sono fatti salvi gli interventi sulle aree e la realizzazione di             
opere e manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono                
stati resi esecutivi alla data di adozione del Piano; in tal caso si            
raccomanda comunque ai titolari dell'autorizzazione l'adozione di               
tutte le possibili misure di riduzione della vulnerabilita' rispetto            
a frane ed esondazioni come segnalate dalle analisi del presente                
Piano.                                                                          
7. Il presente Piano si pone come supporto conoscitivo, normativo e             
tecnico-operativo per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e           
fissa criteri, prescrizioni e indirizzi che spetta alla                         
pianificazione generale, e in particolare al PTCP, contemperare con             
le istanze di sviluppo sostenibile del territorio e integrare con le            
considerazioni e le decisioni che esulino dagli aspetti propri della            
pianificazione di bacino.                                                       
8. A tal fine, il PTCP attua il presente Piano nel contesto della               
pianificazione territoriale ed urbanistica, e puo' assumerne                    
contenuti, valore ed effetti previa intesa con l'Autorita' dei Bacini           
Regionali Romagnoli, ai sensi dell'art. 21 della Legge 20/00 della              
Regione Emilia-Romagna.                                                         
9. La sola cartografia del presente Piano puo' inoltre essere                   
modificata attraverso strumenti di piano di livello comunale e                  
provinciale ai sensi e nei limiti dell'art. 22 della Legge 20/00                
della Regione Emilia-Romagna. In tal caso si applicano le procedure e           
valgono le restrizioni specificate nel medesimo articolo di legge. In           
ogni caso, le modifiche cartografiche attuate attraverso gli                    
strumenti di piano di livello comunale e provinciale devono basarsi             
su analisi e valutazioni tecniche di grado di approfondimento e                 
completezza uguali o superiori a quelle poste alla base del presente            
Piano.                                                                          
10. Ogni qual volta il Comitato tecnico approvi nuove analisi e                 
valutazioni che comportino la modifica delle perimetrazioni di aree a           
rischio di frana oppure di aree a moderata o elevata probabilita' di            
esondazione, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorita' dei                 
Bacini Regionali Romagnoli provvedera' alla pubblicazione delle                 
varianti cartografiche previa delibera del Comitato istituzionale. I            
tempi e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione            
delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione                  
regionale e nazionale vigente. Le analisi e valutazioni possono                 
derivare sia dall'attivita' di studi e ricerche di competenza                   
dell'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, sia da valutazioni di            
tutti gli altri soggetti pubblici e privati che ritengano opportuno             
esperirle. Il Comitato tecnico, nell'approvare tali analisi, ne                 
verifica la conformita' tecnico-scientifica allo stato delle                    
conoscenze e l'effettivo grado di approfondimento rispetto alle                 
analisi precedentemente disponibili.                                            
TITOLO II                                                                       
ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA                                                  
Art. 2 ter                                                                      
Alveo                                                                           
1. La porzione incisa dell'alveo e' perimetrata dai PTCP delle                  
Province di Forli'-Cesena e Ravenna ai sensi dell'art. 18 delle                 
rispettive norme. All'interno degli alvei vigono le prescrizioni                
stabilite nel medesimo art. 18 delle norme dei PTCP delle Province di           
Forli'-Cesena e Ravenna. Il presente Piano apporta alle                         
perimetrazioni delle Province gli aggiustamenti cartografici                    
derivanti dall'aggiornamento delle basi topografiche disponibili e              
delle modifiche morfologiche occorse.                                           
2. L'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli provvede con apposito             
atto a individuare cartograficamente, sulla base delle opportune                
considerazioni morfologiche e idrauliche, le aree di espansione                 
inondabili dei corsi d'acqua principali. In attesa di tale                      
perimetrazione, sono da considerarsi aree di espansione inondabili              
quelle perimetrate dai PTCP delle Province di Forli'-Cesena e Ravenna           
ai sensi dell'art. 17 delle rispettive norme.                                   
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi,           
bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18              
luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al                
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire             
la funzionalita' delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.            
L'Autorita' preposta puo' disporre che inerti eventualmente rimossi,            
vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in            
attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento           
delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della              
massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali,                
anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei,             
la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti            
in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere           
idrauliche e sia esclusa ogni utilita' di movimentazione in alveo               
lungo l'intera asta fluviale.                                                   
4. A tutti gli alvei dei corsi d'acqua del territorio dei bacini                
romagnoli si applicano inoltre i criteri e gli indirizzi per la                 
disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa di cui ai             
"Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la                    
disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco             
regionale del Delta del Po" approvato dall'Assemblea del Consorzio              
del Parco regionale del Delta del Po con delibera n. 2 della seduta             
del 10 febbraio 1999, contenuti agli articoli da 5 a 8 del documento            
citato.                                                                         
5. Tutti gli interventi attuati all'interno dell'alveo, che                     
provochino una modifica della morfologia dello stesso od occupazione            
di spazio interessabile dalle acque, devono essere sottoposti ad                
adeguate verifiche idrauliche preliminari, da compiersi in base alle            
norme tecniche di cui al comma 4 del successivo articolo 7.                     
Art. 3                                                                          
Aree ad elevata probabilita' di esondazione                                     
1. Le aree di cui al presente articolo sono distinte in:                        
a) aree adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d'acqua,              
secondo la definizione di cui all'art. 2;                                       
b) aree adiacenti ai tratti di pianura dei corsi d'acqua secondo la             
definizione di cui all'art. 2; in queste aree si individua una fascia           
a maggiore pericolosita', dovuta all'effetto dinamico dell'acqua                
esondata, di ampiezza pari a 300 m. dal piede esterno degli argini o            
dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati.                       
2. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono consentiti:               
- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a           
rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente, tali da                 
migliorare significativamente le condizioni di funzionalita'                    
idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da              
non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione                    
idraulica definitiva;                                                           
- demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e                     
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione             
edilizia, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art.            
31 della Legge 457/78 e senza aumento di superficie o volume,                   
ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate                     
necessita' di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.                    
3. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresi'                  
consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino            
sensibilmente il livello di rischio comportando significativo                   
ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacita' di                
invaso delle aree stesse e non precludano la possibilita' di                    
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:                    
- interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio, nuovi            
manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi; i                   
progetti relativi ai suddetti interventi dovranno essere corredati da           
un adeguato studio di compatibilita' idraulica;                                 
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle                    
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi                 
manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non                       
delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture               
parimenti essenziali e non delocalizzabili. I progetti relativi ai              
suddetti interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio             
di compatibilita' idraulica che dovra' ottenere l'approvazione                  
dell'Autorita' idraulica competente. I criteri per la redazione degli           
studi di compatibilita' idraulica sono stabiliti dall'Autorita' di              
Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del comma 4 del                     
successivo articolo 7.                                                          
4. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono mantenute le                  
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove                
edificazioni ed ampliamenti, purche' si dimostri che tali interventi            
non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili            
esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque ne'               
provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre              
parti del territorio. A tal fine, in sede di autorizzazione degli               
interventi previsti dallo strumento urbanistico, dovra' essere                  
acquisito il parere favorevole dell'Autorita' idraulica competente              
sul corso d'acqua da cui puo' originare l'esondazione che potra'                
prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute                 
necessarie.                                                                     
5. Nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nella fascia             
di maggiore pericolosita', oltre alle disposizioni di cui ai                    
precedenti commi 2 e 3, sono mantenute le previsioni degli strumenti            
urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni e ampliamenti. In            
sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento                
urbanistico, dovranno essere prescritte tutte le misure di                      
mitigazione del rischio ritenute necessarie. L'Autorita' di Bacino              
con una propria direttiva definisce i tiranti idrici di riferimento e           
gli eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi. In attesa di tale               
direttiva il riferimento per le misure da adottare e' la presenza di            
un tirante idrico sul piano campagna pari a 50 cm. L'ambito                     
tipologico esemplificativo delle misure da adottare e' il seguente:             
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra             
del tirante idrico di riferimento;                                              
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;           
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;                          
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli                
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed                      
impiantistiche.                                                                 
6. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella               
fascia di maggiore pericolosita', sono consentite nuove previsioni              
tramite varianti al PRG previste dall'art. 15 della L.R. 7 dicembre             
1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere               
favorevole dell'Autorita' idraulica competente sul corso d'acqua da             
cui puo' originare l'esondazione, che dovra' prescrivere le                     
necessarie misure atte a contenere il livello di rischio connesso               
alle esondazioni.                                                               
7. Per tutte le aree di cui al comma 1, lettera b), non ricadenti               
nella fascia di maggior pericolosita' valgono le prescrizioni di cui            
al successivo art. 4 relativo alle Aree a moderata probabilita' di              
esondazione.                                                                    
8. Per le aree perimetrate ai sensi della Legge 267/98 di cui                   
all'art. 2 bis, comma 5, cartografate come "Aree ad elevata                     
probabilita' di esondazione" valgono le disposizioni previste per le            
aree di cui al primo comma lett. a).                                            
9. Nel caso che le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei               
corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano                
modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in              
specifiche e definite zone, l'Autorita' di Bacino puo' adottare                 
modifiche alla perimetrazione delle aree medesime sulla base di studi           
idraulici, eseguite da enti o da privati interessati, secondo i                 
criteri e le metodologie applicate per la redazione del presente                
Piano, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono                  
esposte ai rischi idraulici previsti, o che questi interessino                  
un'area diversamente configurata.                                               
10. Nelle aree ad elevata probabilita' di esondazione interessate dal           
programma degli interventi previsti nelle linee d'azione di cui al              
punto 7 della relazione tecnica-rischio idraulico del presente Piano,           
i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano            
fino alla realizzazione degli interventi medesimi. Allo scopo, si               
individua la seguente procedura:                                                
- gli interventi previsti sono considerati prioritari per il                    
finanziamento nell'ambito dei programmi triennali di intervento,                
predisposti dall'Autorita' dei Bacini Romagnoli ai sensi dell'art. 21           
della Legge 183/89 e con le modalita' ivi previste;                             
- i programmi triennali di intervento individuano i soggetti                    
attuatori degli interventi, che predispongono i progetti e le                   
indagini necessari secondo le vigenti normative. Fra le analisi e le            
verifiche richieste e' da inserire la valutazione delle aree soggette           
a rischio residuale dopo l'intervento progettato, e la relativa                 
perimetrazione. Queste valutazioni sono da condursi con metodologia             
omogenea a quella utilizzata nella redazione del Piano, o comunque              
con criteri ritenuti adeguati dal Comitato tecnico;                             
- al termine dei lavori, il Comitato tecnico, preso atto dei                    
documenti relativi al collaudo dei lavori, approva in linea tecnica             
la cartografia delle aree soggette a rischio residuale e la sottopone           
al Comitato istituzionale;                                                      
- il Comitato istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica                  
funzionale di detti interventi e approva con apposita delibera la               
nuova perimetrazione, che costituisce variante cartografica al                  
presente Piano. I tempi e le modalita' di pubblicazione e le                    
procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti           
dalla legislazione regionale e nazionale vigente.                               
11. Le nuove perimetrazioni che si rendessero necessarie sulla base             
di rilievi topografici aggiornati e nuove conoscenze                            
idrologico-idrauliche, compresi gli aggiornamenti delle basi                    
cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di calcolo, sono              
approvate secondo la seguente procedura:                                        
- il Comitato tecnico approva gli studi e le indagini verificandone             
l'attendibilita' e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici             
correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e             
le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita                           
rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie.              
L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti e'                
contestuale;                                                                    
- il Comitato istituzionale prende atto della proposta di                       
perimetrazione e la approva con apposita delibera. La nuova                     
perimetrazione costituisce variante cartografica al presente Piano. I           
tempi e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione            
delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione                  
regionale e nazionale vigente.                                                  
Art. 4                                                                          
Aree a moderata probabilita' di esondazione                                     
1. L'uso delle aree a moderata probabilita' di inondazione andra'               
regolamentato in sede di revisione degli strumenti urbanistici dai              
Comuni tenendo conto, compatibilmente con la presenza di centri                 
abitati, di salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di                  
naturale espansione al fine:                                                    
- di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalita' idraulica            
del corso d'acqua in relazione alla capacita' di invaso e laminazione           
delle piene delle aree predette anche in rapporto agli effetti sulla            
condizione di deflusso della rete idrografica di valle;                         
- di mantenere e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali            
dei siti.                                                                       
2. Nelle aree ricadenti sotto il presente articolo adiacenti ai                 
tratti collinari e montani dei corsi d'acqua, secondo la definizione            
di cui all'art. 2, eventuali interventi di trasformazione di uso dei            
suoli potranno essere autorizzati dai Comuni territorialmente                   
competenti a condizione che non comportino una parzializzazione                 
apprezzabile della capacita' di invaso e di laminazione delle aree              
stesse, e previo parere vincolante dell'Autorita' idraulica                     
competente espresso sulla base di uno studio di compatibilita'                  
idraulica presentato dal proponente l'intervento. I criteri per la              
redazione degli studi di compatibilita' idraulica sono stabiliti                
dall'Autorita' di Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del               
comma 4 del successivo articolo 7.                                              
3. Nelle rimanenti aree ricadenti sotto il presente articolo, in                
relazione ai livelli idrici attesi a seguito di un'inondazione,                 
definiti dall'Autorita' di Bacino con un'apposita direttiva dovra'              
essere attuato ogni sforzo per limitare i danni derivanti da                    
allagamenti, anche attraverso l'adozione di accorgimenti tecnico                
costruttivi quali:                                                              
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra             
del tirante idrico di riferimento;                                              
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;           
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;                          
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli                
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed                      
impiantistiche.                                                                 
In attesa della direttiva dell'Autorita' di Bacino, di cui sopra, il            
tirante idrico di riferimento da considerare e' pari a 50 cm.                   
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate            
tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In                 
particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione           
degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli                  
accorgimenti tecnico-progettuali di cui al comma 3 necessari a                  
evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi              
connessi all'esondazione.                                                       
5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle               
aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei              
siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo               
idrologico e idraulico o topografico, l'Autorita' di Bacino apporta             
le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime               
procedure individuate ai commi 10 e 11 dell'art. 3 precedente.                  
Art. 5                                                                          
Aree a bassa probabilita' di esondazione                                        
1. Nelle zone a bassa probabilita' di inondazione l'aumento del                 
livello di sicurezza delle popolazioni dovra' essere affidato alla              
predisposizione da parte degli enti competenti di adeguati piani di             
allertamento e di interventi atti a mitigare l'effetto delle                    
inondazioni.                                                                    
Art. 6                                                                          
Aree di potenziale allagamento                                                  
1. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento           
la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali,            
reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono                
subordinate all'adozione di misure in termini di protezione                     
dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilita'.                              
2. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale                   
allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede            
di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso           
di adozione di nuove varianti agli stessi.                                      
3. L'Autorita' di Bacino definisce con apposita direttiva i tiranti             
idrici di riferimento. In attesa di tale direttiva il tirante idrico            
di riferimento da considerare e' pari a 50 cm. L'ambito tipologico              
esemplificativo delle misure da adottare e' il seguente:                        
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra             
del tirante idrico di riferimento;                                              
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;           
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;                          
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli                
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed                      
impiantistiche.                                                                 
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate            
tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In                 
particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione           
degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli                  
accorgimenti tecnico - progettuali di cui al comma 3, necessari a               
evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi              
connessi all'esondazione.                                                       
5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle               
aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei              
siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo               
idrologico e idraulico o topografico, l'Autorita' di Bacino apporta             
le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime               
procedure individuate ai commi 10 e 11 dell'art. 3 precedente.                  
Art. 7                                                                          
Attraversamenti                                                                 
1. In riferimento alle analisi idrologiche predisposte per la                   
redazione del Piano, l'Autorita' di Bacino prescrive le portate                 
minime di riferimento per la progettazione degli attraversamenti.               
Salvo diverso avviso, da motivarsi in relazione a specifiche                    
condizioni locali, la portata di riferimento di progetto per tutti i            
nuovi attraversamenti e' quella con tempo di ritorno 200 anni, e                
viene valutata per i corsi d'acqua maggiori con il metodo di                    
regionalizzazione di cui all'Allegato 2 della Relazione tecnica -               
Rischio idraulico, e per i corsi d'acqua minori (bacino drenato                 
inferiore ai 10 kmq) con la formula razionale di cui all'Allegato 3             
della Relazione tecnica - Rischio idraulico, impiegando le curve di             
possibilita' climatica di cui all'Allegato 2. Le Autorita' idrauliche           
competenti verificano il rispetto della portata di riferimento nel              
progetto degli attraversamenti e subordinano l'autorizzazione a tale            
verifica.                                                                       
2. A partire dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorita' idraulica            
competente provvede a segnalare all'Autorita' di Bacino gli                     
attraversamenti che per la possibilita' di configurare situazioni di            
rischio siano da sottoporre a verifica idraulica sulla base dei                 
valori della portata di riferimento, qualora essi non siano gia'                
individuati nella Relazione tecnica - Rischio idraulico del Piano ai            
fini dell'adeguamento. L'Autorita' idraulica competente valuta caso             
per caso le esigenze di intervento per la mitigazione dei rischi,               
eventualmente anche richiedendo ai titolari degli attraversamenti               
segnalati una verifica idraulica dei medesimi.                                  
3. I nuovi attraversamenti realizzati devono essere compatibili con             
la piena di riferimento definita dall'Autorita' di Bacino come detto.           
4. L'Autorita' di Bacino, con il progredire delle conoscenze                    
idrologiche, approva un documento di norme tecniche relative al                 
calcolo delle portate di riferimento per il progetto degli                      
attraversamenti, alla esecuzione delle verifiche idrauliche e degli             
studi di compatibilita' idraulica. A far data dall'adozione di detto            
documento da parte del Comitato istituzionale dell'Autorita' di                 
Bacino, che viene prontamente trasmesso alle Autorita' idrauliche               
competenti, la progettazione dovra' attenersi alle norme tecniche in            
esso contenute.                                                                 
5. Nuovi attraversamenti di qualunque tipo interessanti il tratto               
arginato non devono avere comunque la quota di sottotrave al di sotto           
della quota di sommita' arginale ed altresi' devono prevedere, in               
maniera commisurata al tipo di attraversamento, opere atte a                    
massimizzare il grado di sicurezza di un significativo tratto del               
corso d'acqua indicato dall'Autorita' idraulica competente.                     
Art. 8                                                                          
Controllo degli apporti d'acqua                                                 
1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema           
di smaltimento, nei Comuni il cui territorio ricade nelle aree di               
pianura l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di            
drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso               
modificando quindi i regimi idraulici, e' subordinata all'attuazione            
di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un                
volume d'invaso pari almeno a 100 mc. per ogni ettaro di terreno                
drenato ed al parere favorevole dell'Autorita' idraulica competente,            
espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato           
il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Ai fini                      
dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio                   
tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da            
considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume                   
specifico d'invaso.                                                             
2. I Comuni ricadenti nelle aree di pianura dettano norme o comunque            
emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi,           
la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche               
nelle aree edificate.                                                           
Art. 9                                                                          
Invarianza idraulica                                                            
1. Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si                 
intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio               
della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi                    
superficiali originati dall'area stessa.                                        
2. Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni             
urbanistiche, e' prescritto di realizzare un volume minimo di invaso            
atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna area in           
cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili, a monte del           
punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore.                       
3. Detto volume minimo d'invaso deve essere realizzato in ogni                  
intervento che modifichi le condizioni preesistenti del sito in                 
termini di permeabilita' delle superfici.                                       
4. Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti la            
trasformazione che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei              
suoli possono concordare la realizzazione di volumi al servizio                 
dell'intero comparto urbano, di entita' almeno pari alla somma dei              
volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque                    
idraulicamente a monte del recapito finale.                                     
5. Il volume minimo di cui ai commi precedenti deve essere calcolato            
secondo la procedura riportata nell'Allegato n. 6 della Relazione               
tecnica - Rischio idraulico del Piano di bacino, che vale ai fini del           
presente articolo come Regolamento di attuazione. I Comuni,                     
nell'approvare gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e            
regolamenti comunali, secondo le vigenti norme e in base alle                   
procedure correnti, verificano la rispondenza dei piani attuativi e             
dei progetti ai requisiti di volume di invaso. In base alle                     
indicazioni tecniche di cui all'Allegato n. 6 della Relazione tecnica           
- Rischio idraulico del Piano di bacino, sono fissati i criteri per             
considerare nel computo del volume richiesto anche il contributo                
delle reti fognarie.                                                            
6. Per le aree di trasformazione urbanistica che portino ad una                 
impermeabilizzazione superiore al 30% della superficie territoriale,            
nei soli casi in cui la superficie territoriale complessiva dell'area           
di trasformazione disciplinata da un medesimo Piano attuativo sia               
superiore ai 10 ha, e' richiesto di verificare con un apposito                  
modello previsionale, da valutarsi in accordo con l'Autorita'                   
idraulica competente sul recapito del drenaggio dell'area, che non si           
abbia un aggravio alla piena del corpo idrico recettore nemmeno a               
seguito della laminazione operata attraverso i volumi prescritti ai             
sensi del comma 2.                                                              
7. La norma del presente articolo si applica anche a tutti gli                  
interventi di impermeabilizzazione che comportino un ampliamento                
netto delle superfici coperte da pavimentazioni o da volumi edilizi.            
Nelle apposite sedi autorizzative, i soggetti che rilasciano                    
l'autorizzazione sono tenuti al controllo del rispetto dei requisiti            
di cui al precedente comma 2. Non possono essere in nessun caso                 
considerati a tal fine tetti con copertura a verde ed aree in cui               
siano presenti manufatti che intercettano l'acqua infiltrata in                 
profondita' nel sottosuolo, quali i volumi edilizi interrati anche se           
ricoperti superiormente da terreno naturale.                                    
8. Possono essere adottate soluzioni alternative a quella della                 
realizzazione del volume d'invaso di cui ai commi precedenti, purche'           
si dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di           
portata di piena ai valori precedenti l'impermeabilizzazione. A tal             
fine il proponente dovra' corredare il progetto di un'apposita                  
documentazione idrologica ed idraulica, che dovra' essere accettata             
dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione all'intervento.                    
9. L'Autorita' di Bacino promuove iniziative di monitoraggio ai fini            
di perfezionare le modalita' di calcolo dei volumi minimi di invaso             
in funzione degli indici di fabbricazione, e si riserva di sostituire           
le prescrizioni di cui all'Allegato n. 6 alla Relazione tecnica -               
Rischio idraulico con un nuovo regolamento di attuazione del presente           
articolo. Detto regolamento potra' essere adottato direttamente dal             
Comitato istituzionale della Autorita' di Bacino, senza costituire              
variante al presente Piano.                                                     
Art. 10                                                                         
Distanze di rispetto dai corpi arginali                                         
1. Di norma i Comuni del territorio di pianura attraversato da corpi            
idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti                      
urbanistici, devono localizzare le previsioni insediative ad una                
distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua            
principali di pianura, come definiti nell'art. 2, non inferiore a               
metri 150; eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle                   
arginature secondo modalita' da concordare di concerto fra il Comune            
e l'Autorita' idraulica competente, potranno essere concesse in sede            
di approvazione del Piano strutturale comunale ai sensi dell'art. 32            
della L.R. 20 del 24 marzo 2000.                                                
2. Per una distanza dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua            
principali di pianura, come definiti nell'art. 2, pari a metri 30, e'           
comunque vietata ogni nuova costruzione. In tale fascia di rispetto             
sono consentiti unicamente gli interventi di cui al IV comma                    
dell'art. 3 delle presenti norme.                                               
Art. 11                                                                         
Controllo delle prestazioni complessive del sistema                             
1. I Consorzi di bonifica competenti per il territorio oggetto del              
presente Piano valutano, entro un anno dalla data di adozione del               
Piano medesimo, l'insieme dei rischi idraulici connessi con la                  
propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad            
eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 200 anni, fornendo               
all'Autorita' di Bacino i dati geometrici (sezioni e profili)                   
relativi ai collettori principali; definiscono inoltre linee                    
d'intervento per la riduzione dei rischi individuati. L'Autorita' di            
Bacino fornisce a tal fine i dati idrologici di riferimento contenuti           
nell'Allegato 2, e le risorse di calcolo necessarie alle verifiche              
richieste. Tali studi devono essere approvati con delibera del                  
Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino previo parere                   
dell'Autorita' idraulica competente e del Comitato tecnico.                     
2. L'approvazione, da parte della Autorita' competente, di qualsiasi            
opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici e'              
subordinata alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche           
dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al precedente              
comma 1.                                                                        
3. Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel           
reticolo idrografico principale, minore e di bonifica, indotta da               
interventi antropici, e' subordinata al parere favorevole                       
dell'Autorita' idraulica competente.                                            
4. Le manovre d'invaso a fini irrigui del reticolo idrografico minore           
e di bonifica non devono indurre nel territorio idrografico                     
principale livelli idrometrici rispetto al fondo dell'alveo superiori           
al 60% dei livelli massimi ritenuti ammissibili che, per la parte               
arginata del reticolo idrografico, sono da considerarsi pari all'80%            
dell'altezza della sommita' arginale piu' bassa.                                
5. Le modalita' di funzionamento e di manutenzione delle opere                  
idrauliche facenti parte del reticolo idrografico principale e non              
gestite direttamente dall'Autorita' idraulica competente, devono                
essere concordate e definite con l'Autorita' idraulica medesima                 
mediante apposita convenzione.                                                  
TITOLO III                                                                      
ASSETTO IDROGEOLOGICO                                                           
Art. 12                                                                         
Aree a rischio di frana                                                         
1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le UIE a diverso grado             
di rischio: molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato             
(R1).                                                                           
2. L'Autorita' di Bacino provvede a verificare lo stato di                      
pericolosita' e di rischio nelle UIE classificate a rischio molto               
elevato R4 e elevato R3, e a perimetrare e normare quelle aree ove il           
rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato             
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                
1:10.000".                                                                      
3. La perimetrazione di cui al comma 2 comprende una suddivisione del           
territorio in due zone a diverso grado di pericolosita':                        
Zona 1 - corrispondente all'area dissestata, e' definita come la zona           
a piu' elevata pericolosita' e viene valutata e delimitata in base ai           
risultati delle indagini svolte;                                                
Zona 2 - corrispondente all'area di possibile evoluzione del                    
dissesto.                                                                       
4. Nelle Zone 1 e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili             
distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.              
5. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:                          
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;                           
b) gli interventi di manutenzione ordinaria cosi' come definiti alla            
lett. a) dell'art. 31 della Legge 457/78;                                       
c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita'            
degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica                 
incolumita', senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti            
di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico,            
ad eccezione dei seguenti casi: - opere imposte da normative vigenti;           
- opere connesse ad adeguamenti normativi; - manufatti tutelati dalle           
normative vigenti; - trasformazioni dei manufatti edilizi definite              
dai Comuni a "rilevante utilita' sociale" espressamente dichiarata;             
d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la             
ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse                  
pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il                
progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad                    
esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere                 
vincolante dell'Autorita' di Bacino che si esprime entro 60 giorni in           
merito alla compatibilita' e coerenza dell'opera con gli obiettivi              
del presente Piano;                                                             
e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti             
franosi.                                                                        
6. Ai fini della presente norma, le opere di manutenzione ordinaria,            
lettera a) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, senza                
aumento di volumi o di superfici o di vani utili non sono da                    
considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei              
manufatti.                                                                      
7. Nelle zone perimetrate e contrassegnate con il numero 2 e' vietata           
la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.                    
8. Nelle medesime zone, oltre agli interventi ammessi per le zone 1,            
sono consentiti esclusivamente:                                                 
f) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,                      
risanamento conservativo cosi' come definiti alle lettere b) e c)               
dell'art. 31 della Legge 457/78, senza aumento di superficie o                  
volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio;            
g) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente             
per motivate necessita' di adeguamento igienico-sanitario.                      
9. Nelle zone perimetrate e contrassegnate con 1 e con 2, nel                   
rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi           
ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:                             
- adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue           
opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al             
ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;                
- verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete                     
acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere                
eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in           
presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;             
- ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire            
grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni,            
evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se                   
temporanei;                                                                     
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del DM 11 marzo            
1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle                
rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate ..", e successive              
modifiche ed integrazioni, nonche' nel rispetto delle norme sismiche            
vigenti.                                                                        
10. Le nuove perimetrazioni o le modifiche sia cartografiche sia                
normative che si rendessero necessarie sulla base:                              
(a) di rilievi topografici aggiornati,                                          
(b) di nuove conoscenze geognostiche, compresi gli aggiornamenti                
delle basi cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di                 
valutazione,                                                                    
(c) di interventi di consolidamento eseguiti,                                   
sono approvate secondo la seguente procedura:                                   
- il Comitato tecnico approva gli studi e le indagini verificandone             
l'attendibilita' e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici             
correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e             
le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita                           
rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie.              
L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti e'                
contestuale;                                                                    
- il Comitato istituzionale prende atto della proposta di modifica              
cartografica e/o normativa e la approva con apposita delibera. Le               
nuove disposizioni costituiscono variante al presente Piano. I tempi            
e le modalita' di pubblicazione e le procedure di approvazione delle            
varianti sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale                
vigente.                                                                        
Art. 12 bis                                                                     
Perimetrazioni contenute nei Piani straordinari                                 
di cui alla Legge 267/98 e recepite                                             
nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico                                 
1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 bis, comma 5 delle                   
presenti norme, le perimetrazioni contenute nei Piani straordinari,             
che ricomprendono anche le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del             
PTPR sugli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge               
445/1908, sono recepite all'interno del Piano stralcio per il rischio           
idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del             
suolo e del territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di           
Piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato                        
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                
1:10.000".                                                                      
2. Nell'appendice "A", vengono richiamati i riferimenti normativi               
relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 1.                      
Art. 12 ter                                                                     
Perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare                          
ai sensi della Legge 445/1908 recepite                                          
nel Piano stralcio per il rischio idrogeologico                                 
1. Le perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi           
della Legge 445/1908, approvate prima del 1993, vengono recepite nel            
Piano stralcio per il rischio idrogeologico e per esse restano in               
vigore le limitazioni d'uso del suolo e del territorio vigenti ai               
sensi dell'art. 29 del PTPR. Tali perimetrazioni sono contenute                 
nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala           
1:5.000 e 1:10.000".                                                            
2. Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del PTPR degli abitati               
dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908, approvate              
dopo il 1993, vengono recepite nel Piano stralcio per il rischio                
idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del             
suolo e del territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di           
Piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato                        
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                
1:10.000".                                                                      
3. Nell'appendice "B", vengono richiamati i riferimenti normativi               
relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 2.                      
Art. 13                                                                         
Regolamentazione delle                                                          
Unita' idromorfologiche elementari (UIE)                                        
a rischio idrogeologico molto elevato (R4),                                     
elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)                                        
1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le UIE a rischio molto             
elevato (R4), elevato (R3), a rischio medio (R2) e moderato (R1).               
2. Nelle UIE a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), con                  
esclusione delle aree perimetrate ai sensi del comma 3 dell'art. 12             
(zona 1 e 2), la realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione             
della manutenzione ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei               
luoghi dovranno essere autorizzati dai Comuni previa acquisizione di            
relazione geologico-tecnica che dovra' valutare la fattibilita' degli           
interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilita'           
complessiva dei versanti dell'intera UIE e indicare eventuali                   
prescrizioni atte a contenere possibili rischi.                                 
3. Nelle UIE a rischio medio (R2) e rischio moderato (R1) l'analisi             
di approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti viene             
demandata ai Comuni, i quali potranno definire le conseguenti misure            
di salvaguardia, che dovranno essere trasmesse all'Autorita' dei                
Bacini Regionali Romagnoli e, inoltre, segnalare eventuali opere                
necessarie per la mitigazione del rischio. Tali opere vengono                   
proposte ai fini dell'inserimento nei programmi triennali di                    
intervento di cui all'art. 21 della Legge 183/89.                               
4. Entro dodici mesi dall'adozione del presente Piano l'Autorita' dei           
Bacini Regionali Romagnoli emana un'apposita direttiva tecnica                  
contenente:                                                                     
- i criteri e le modalita' con cui verificare i rischi e definire le            
misure di salvaguardia all'interno delle aree a rischio medio e                 
moderato;                                                                       
- l'individuazione delle modalita' con cui condurre le indagini di              
approfondimento atte a migliorare ed integrare le perimetrazioni                
delle aree a rischio molto elevato ed elevato, che i Comuni dovranno            
seguire per proporre eventuali modifiche cartografiche ai sensi                 
dell'art. 2 bis, comma 9 di cui al Titolo I delle presenti norme;               
- l'indicazione dei criteri per le analisi specifiche relative agli             
obiettivi del progetto in merito alla mitigazione del rischio per gli           
interventi di consolidamento di cui alla lettera c), comma 10                   
dell'art.12.                                                                    
Art. 14                                                                         
Gestione dei suoli agricoli                                                     
ai fini del buon assetto idrogeologico                                          
1. Ai fini del buon assetto idrogeologico dei bacini, e' prescritto             
che, in relazione alle condizioni locali di pendenza, litologia e               
pedologia, condizioni climatiche, vengano adottati tutti gli                    
accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo e alla               
regimazione delle acque.                                                        
2. In particolare, e' necessario:                                               
a) limitare l'aratura dei terreni a profondita' tali da non                     
compromettere la stabilita' dei versanti e l'accelerazione dei                  
processi erosivi, e in ogni caso non superiori ai 50 cm.;                       
b) predisporre sistemi di scoline e fossi in modo da contenere la               
lunghezza del pendio su cui puo' svilupparsi il ruscellamento;                  
c) mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo             
da evitare l'apporto di detrito e sedimenti alle proprieta'                     
contermini;                                                                     
d) mantenere ovunque possibile un soddisfacente grado di protezione             
antierosiva attraverso la preservazione della copertura erbosa nei              
terreni sottoposti a colture arboree o arbustive, e adottando per le            
colture seminative ed erbacee accorgimenti come strisce vegetate in             
permanenza, siepi e filari in modo da prevenire la perdita di                   
sedimento;                                                                      
e) adottare il piu' possibile sistemi di concimazione con prodotti              
arricchenti il terreno in sostanza organica.                                    
3. L'Autorita' di Bacino, sentite le Province e le Comunita' Montane            
territorialmente interessate predispone, entro sei mesi                         
dall'approvazione del presente Piano, una direttiva contenente norme            
per la corretta gestione del suolo agricolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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