DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 marzo 2003, n. 45
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali (proposta 45)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, concernente "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
richiamato il Titolo V - Capo II della citata L.R. 43/01, "Funzioni
dirigenziali" e in particolare gli artt. 37 e 38, che dettano norma
in ordine all'esercizio di funzioni dirigenziali, prevedendo:
- all'art. 37 - comma 5 - che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio individuano, ciascuno per il rispettivo organico, le
funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari direttivi di elevata
responsabilita';
- all'art. 38 - comma 2 - che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano
disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture regionali;
ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui ai su richiamati
articoli, approvando l'allegato tecnico "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
dato atto, che la Giunta regionale adottera' analogo provvedimento
sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, fatte salve le
specificita' del Consiglio regionale;
dato atto, inoltre, del rispetto della vigente normativa in materia
di relazioni sindacali;
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del
12/12/2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr.
Pietro Curzio - in merito alla legittimita' del presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione e Sviluppo, in merito, regolarita' tecnica del
presente atto;
a voti unanimi
delibera:
a) di approvare le disposizioni di indirizzo, in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture del Consiglio
regionale, di cui all'allegato tecnico "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", parte integrante e
sostanziale del presente atto.
ALLEGATO TECNICO
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali
INDICE
Premessa
1) Indirizzi generali
1.1) Rapporti tra direzione politica e dirigenza
1.2) Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa
1.3) Vantazione dell'attivita' amministrativa e di gestione
2) Relazioni funzionali tra la Direzione generale e i vari Servizi
3) L'istituzione di gruppi di lavoro
4) Le attribuzioni della dirigenza
4.1) Attivita' di amministrazione e gestione
4.2) Attribuzioni e funzioni del Direttore generale
4.3) Attribuzione e funzioni dei dirigenti: Servizi e Professional
5) L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
6) Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative
6.1) Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di
elevata responsabilita'
Allegato 1 - Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita'
contrattuale
Allegato 2 - Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di
entrata
Allegato 3 - Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di
spesa
Allegato 4 - Responsabilita' dirigenziali in materia di processi
organizzativi, gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Allegato 5 - Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento
dei dati personali
Premessa
L'approvazione della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e dei successivi
atti di ridefinizione della struttura organizzativa della Regione
rappresenta uno dei tasselli del processo di innovazione della
Regione.
E' inoltre portata a compimento la ormai acquisita
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego con la
conseguente disapplicazione delle norme di legge regionale che
disciplinavano profili sia del rapporto di lavoro, sia di carattere
organizzativo, norme ora espressamente abrogate dalla L.R. 43/01 (di
seguito indicata come legge regionale).
La ridefinizione delle funzioni della direzione politica e della
dirigenza, effettuata dalla legge regionale in coerenza con i
principi della legislazione statale, consente poi di articolare con
maggiore chiarezza le responsabilita' nella attuazione delle
politiche regionali e nella gestione, con una distinzione tra i
diversi ruoli che postula necessariamente la collaborazione tra gli
stessi.
Il contesto nel quale ci si colloca e' dunque caratterizzato da
un'accresciuta valorizzazione dei profili di flessibilita'
organizzativa e degli strumenti di governo di tale flessibilita'
collocati a diversi livelli di responsabilita' - della direzione
politica e della dirigenza - e con diverse modalita' - atti
dell'Ufficio di Presidenza, della dirigenza ovvero nella
contrattazione collettiva.
L'Ufficio di Presidenza deve ora regolare, nel rispetto delle
specifiche procedure previste dalla legge regionale, le modalita' e
le competenze per l'espressione dei pareri di regolarita'
amministrativa e contabile (art. 37, comma 4 della legge regionale)
nonche' individuare le funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari
direttivi di elevata responsabilita' (art. 37, comma 5 della legge
regionale).
Con il presente atto si intende definire nel complesso il sistema
delle relazioni fra direzione politica e dirigenza, nonche' il
sistema delle responsabilita' dirigenziali e di funzionari direttivi
di elevata responsabilita', dando attuazione alle previsioni della
legge regionale sopra richiamate.
1. Indirizzi generali
1.1) Rapporti tra direzione politica e dirigenza
Secondo i principi stabiliti dalla legge regionale, gli organi
politici esercitano la funzione di indirizzo politico-amministrativo
"fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da
realizzare nonche' adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni; verificano altresi' la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti" (art. 33 comma 1).
Alla dirigenza sono attribuite, prevalentemente, funzioni di supporto
e assistenza tecnico-procedimentale agli Organi consiliari, nonche'
funzioni organizzative con la gestione di risorse umane, tecniche,
finanziarie e competenze amministrative per la realizzazione degli
obiettivi e dei programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza, ivi
compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno.
Tale distinzione di funzioni e competenze, mantiene in capo agli
organi di governo la titolarita' delle scelte politiche.
I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attivita' di
supporto diretta agli organi politici nell'espletamento delle
funzioni di propria competenza, dell'attivita' amministrativa,
dell'organizzazione e dei relativi risultati.
Per mantenere distinte le sfere riservate alla direzione politica e
alla dirigenza ed i connessi ambiti di responsabilita', gli organi
politici devono operare in modo da fornire le coordinate necessarie e
sufficienti ad indirizzare l'azione autonoma dei dirigenti.
L'attivita' di indirizzo della direzione politica si esplica
attraverso gli atti di programmazione, di pianificazione, di
determinazione degli obiettivi dell'azione amministrativa.
1.2) Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa
Gli atti assunti dai dirigenti sono definitivi secondo l'espressa
previsione dell'art. 41, comma 1 della legge regionale.
Al fine di assicurare all'Ufficio di Presidenza la conoscenza degli
atti adottati dai dirigenti, a norma del comma 2 dell'art. 41 della
legge regionale, il Servizio Segreteria senerale predispone, di norma
mensilmente, un elenco degli atti adottati dai dirigenti per la
relativa presa d'atto da parte dell'UP.
Il definitivo superamento di un rapporto gerarchico tra direzione
politica e dirigenza, verso un rapporto fondato sulla distinzione dei
ruoli e sulla collaborazione, rende ragione del divieto espresso di
avocazione da parte degli organi politici di atti di competenza
dirigenziale.
1.3) Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione
La legge regionale appronta diversi strumenti per valutare, in senso
lato, l'attivita' amministrativa, di organizzazione e di supporto
agli Organi collegiali. Si tratta di strumenti e metodologie ciascuna
con specifici contenuti ed orientate a finalita' distinte, ma che
concorrono, unitariamente considerate, a porre in essere un sistema
integrato di verifica/controllo/riorientamento a supporto sia delle
decisioni di indirizzo politico - amministrativo, sia dell'attivita'
amministrativa e di gestione.
Si tratta di attivita' che prendono in considerazione l'azione
dell'Amministrazione sotto diversi profili, non solo di regolarita'
amministrativa e contabile, ma che tendono a valutare anche il
raggiungimento degli obiettivi prefissati (il controllo strategico),
l'efficacia e l'efficienza della gestione (il controllo di gestione),
l'attivita' dei dirigenti (la valutazione della dirigenza).
II Titolo VI della legge regionale prevede e disciplina, in via
generale, tali strumenti che trovano attuazione sia nel Regolamento
interno del Consiglio per la contabilita' e l'amministrazione (art.
98), sia in successivi ed appositi atti dell'Ufficio di Presidenza,
per quanto di competenza e secondo modalita' stabilite dai contratti
di lavoro per la valutazione della dirigenza.
2. Relazioni funzionali tra la Direzione generale e i vari Servizi
L'integrazione nell'organizzazione nel suo complesso delle attivita'
di tutti i Servizi, comprese le Strutture di supporto agli Organi di
garanzia, costituisce una ordinaria modalita' di lavoro, cui devono
ricorrere la Direzione generale e i dirigenti. E' a costoro infatti
che spetta individuare, in relazione agli obiettivi assegnati, ai
programmi di lavoro e agli indirizzi sulla gestione e
sull'amministrazione definiti dagli organi politici, le forme piu'
idonee di collaborazione e integrazione.
3. L'istituzione di gruppi di lavoro
Con il presente atto si forniscono gli indirizzi organizzativi
relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro, previsti dalla lett.
m) del comma 1 dell'art. 40 della L.R. 43/01.
Il Direttore generale puo' costituire, di concerto con i responsabili
di Servizio, con proprio atto, gruppi di lavoro nell'ambito della
Direzione, per lo svolgimento coordinato di azioni, progetti,
attivita' istruttorie che comportano il concorso di competenze
diversificate e/o specialistiche, che superino lo svolgimento di
competenze ordinarie.
Il provvedimento di istituzione del gruppo, oltre ad individuarne i
componenti e il referente, stabilisce obiettivi, oggetto dei lavori
del gruppo, risultati da ottenere e tempi da rispettare.
4. Le attribuzioni della dirigenza
4.1) Attivita' di amministrazione e gestione
Nell'esercizio delle funzioni di gestione, proprie della dirigenza,
il Direttore generale deve assicurare il rispetto del principio della
piena collaborazione tra la direzione politica e la direzione
amministrativa. Tale principio fondamentale deve essere applicato in
modo flessibile in relazione al concreto atteggiarsi delle
situazioni. In particolare, nel compiere le valutazioni che rientrano
nella sfera delle proprie attribuzioni, il direttore deve investire
la direzione politica delle valutazioni necessarie per l'adozione
degli atti quando la specificita' delle situazioni lo richieda, e la
decisione da assumere presenti una particolare rilevanza politica.
Spetta al Direttore generale valutare la situazione concreta ed
individuare i casi in cui, per la stessa efficiente gestione
dell'attivita' amministrativa, risulta opportuno coinvolgere l'organo
politico in determinate valutazioni che presentano profili di
particolare delicatezza. E' altresi', tenuto ad informare l'Ufficio
di Presidenza sull'esito delle iniziative piu' significative.
Al fine di garantire l'unitarieta' e la coerenza dell'attivita' dei
singoli settori il Direttore generale e i responsabili di servizio,
ispirano la propria attivita' al metodo della collegialita' e della
condivisione delle scelte.
Il Direttore generale, i dirigenti in relazione alle funzioni
assegnate ai Servizi, ovvero altri funzionari delegati appositamente,
partecipano alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni
consiliari, secondo le modalita' previste dal regolamento del
Consiglio; essi supportano, altresi', gli Organi consiliari nella
redazione di testi normativi.
4.2 Attribuzioni e funzioni del Direttore generale
Al Direttore generale sono demandate le funzioni indicate nell'art.
40 della legge regionale. E' responsabilita' del Direttore generale
l'attivita' di indirizzo, regolazione e controllo dell'attivita'
amministrativo-gestionale svolta dalle strutture organizzative
facenti capo alla direzione e dal personale direttamente assegnato.
In particolare il Direttore generale, nella predisposizione del
programma di lavoro della direzione, valorizza l'apporto dei
dirigenti. Inoltre il Direttore generale nella predisposizione dei
programmi annuali di attivita' della Direzione si avvale della
collaborazione propositiva dei dirigenti di Servizio e dei dirigenti
Professional, prima dell'adozione dei relativi atti attuativi, al
fine di assicurare il coordinamento generale tra i Servizi della
direzione e la coerenza con il programma generale di lavoro,
prevedendo anche modalita' di verifica periodica e di informazione
reciproca.
Nell'ambito delle funzioni di controllo dell'attivita' della
Direzione, l'art. 40 della legge regionale (precisamente la lettera h
del comma 1) prevede in capo al Direttore generale un potere di
sostituzione del dirigente in caso di inerzia.
Pertanto, in caso di inerzia di un dirigente responsabile di servizio
o di un dirigente professional, il Direttore generale puo' fissare
con apposita determina un termine perentorio per l'adozione
dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione alla
complessita' dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse
pubblico che motivano la necessita' della sua adozione. Qualora
l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il Direttore
generale puo' adottare l'atto in sostituzione del dirigente
ordinariamente competente. Qualora l'atto sia di competenza di un
dirigente professional non alle dirette dipendenze della Direzione,
il Direttore generale provvede su proposta del Responsabile di
Servizio.
La sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o
impedimento e' disciplinata dal comma 1 dell'art. 46 della legge
regionale. Nel caso previsto dalla seconda parte di tale comma
(assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese per
attivita' di ordinaria amministrazione), il Direttore generale
individua, con apposita nota, il dirigente responsabile di Servizio
assegnato alla Direzione quale proprio sostituto.
Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, lavori e opere
pubbliche, trattamento dei dati personali. Negli stessi allegati sono
anche indicate le funzioni e gli atti di competenza del Direttore
generale delegabili a dirigenti responsabili di servizio o titolari
di posizioni professional alle dirette dipendenze della Direzione. La
delega attiene alla responsabilita' ed alle scelte complessive di
carattere organizzativo proprie del Direttore generale; nel caso in
cui venga effettuata, tenendo conto delle funzioni e dei compiti
attribuiti alla struttura o posizione dirigenziale destinataria della
delega, deve risultare da apposita determina e riguardare una
funzione e/o l'adozione di atti o provvedimenti di una determinata
tipologia.
4.3 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: Servizi e "Professional"
Alle posizioni dirigenziali con responsabilita' di Servizio sono
demandate le responsabilita' indicate nell'art. 39 della legge, in
relazione alle attribuzione proprie del servizio come sinteticamente
indicate nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130 del
21/12/2000, di riorganizzazione delle strutture del Consiglio, come
modificata ed integrata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 192 del 12 dicembre 2001.
Alle posizioni dirigenziali professional, con riguardo agli ambiti di
attivita' definiti negli atti di organizzazione, sono demandate le
responsabilita' dei procedimenti/processi/progetti assegnati in sede
di pianificazione annuale delle attivita', avuto a riferimento anche
quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 32/93, in
un'ottica di valorizzazione degli stessi nell'attivita' della
Direzione generale e dei Servizi cui sono assegnati.
In detto ambito i dirigenti professional hanno responsabilita'
tecnica propria delle relative risultanze, siano esse direttamente
prodotte quale apporto tecnico-professionale, sia frutto del
coordinamento di gruppi di lavoro e adottano tutti i necessari atti
di tipo endoprocedimentale, anche a rilevanza esterna, ad esclusione
del provvedimento finale, che, salva espressa delega, permane nella
responsabilita' del dirigente preposto alla struttura cui fa capo la
funzione. Relativamente a detti provvedimenti, il dirigente
professional cura la notifica e le necessarie comunicazioni.
Sia i responsabili di Servizio che i dirigenti "Professional",
partecipano con piena capacita' propositiva alla redazione dei
programmi annuali di tutta l'attivita' ed a loro volta, sono tenuti a
coinvolgere, sia nella fase propositiva che in quella attuativa,
tutto il personale del proprio Servizio e segnatamente i titolari di
posizione organizzativa.
Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, di trattamento
dei dati personali. Negli stessi allegati sono anche indicate le
funzioni e gli atti di competenza del dirigente responsabile di
servizio delegabili a dirigenti titolari di posizioni professional
assegnati al Servizio. La delega attiene alla responsabilita' ed alle
scelte di carattere organizzativo proprie del responsabile di
servizio; nel caso in cui venga effettuata, tenendo conto delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla struttura o posizione
dirigenziale destinataria della delega, deve risultare da apposita
determina e riguardare una funzione e/o l'adozione di atti o
provvedimenti di una determinata tipologia.
5. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile e'
prevista in relazione ai provvedimenti di competenza degli organi
politici, secondo la seguente ripartizione:
1) al Direttore generale spetta l'espressione del parere preventivo
di regolarita' amministrativa;
2) ai Responsabili di Servizio, ciascuno per il proprio ambito,
compete l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile
sui provvedimenti che comportano impegno di spesa ai sensi dell'art.
32 del Regolamento interno del Consiglio regionale per
l'amministrazione e la contabilita' approvato con deliberazione
consiliare n. 393 del 30/7/2002.
6. Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative
Ai titolari delle posizioni organizzative e' conferibile la
responsabilita' dei procedimenti, progetti ed attivita' assegnati in
sede di pianificazione annuale, avuto a riferimento le finalita' e le
disposizioni di cui alla L.R. 32/93, artt. 11, 12 e 13, relativamente
ai processi, progetti ed attivita' tecnico-specialistiche oggetto
delle posizioni organizzative, cosi' come individuate nelle schede
descrittive.
Agli stessi e' altresi' richiesta una capacita' propositiva, con
riferimento agli ambiti di competenza, sia in relazione alla
predisposizione dei programmi annuali, sia in relazione alla loro
attuazione. In detto ambito i titolari di posizione organizzativa
hanno responsabilita' tecnico-professionale propria, relativamente
alle risultanze delle istruttorie tecniche a rilevanza interna loro
affidate.
I titolari di posizione organizzativa, in particolare, possono
effettuare le seguenti attivita' a rilevanza interna:
- istruttorie tecniche preliminari all'assunzione, da parte del
dirigente preposto, di atti o iniziative;
- rilasciare certificazioni attestanti stati di fatto desumibili
dagli atti d'ufficio;
- effettuare ricognizioni di ordine tecnico preliminari
all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi
ecc..
6.1) Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di
elevata responsabilita'
In attuazione di quanto disposto dalla L R. 43/01, all'art. 37, commi
5 e 6, i funzionari direttivi di elevata responsabilita' cui possono
essere delegate funzioni dirigenziali sono individuati nei titolari
di incarico di posizione organizzativa.
Ai medesimi sono delegabili, relativamente alle attivita' di
competenza, le responsabilita' dirigenziali di gestione
endoprocedimentale quali:
- comunicazione di avvio e conclusione di procedimenti, di progetti
ovvero richieste di precisazioni e documentazione ecc.;
- adozione degli eventuali provvedimenti a rilevanza interna (quali
ad esempio pareri);
- comunicazione o notifica di provvedimenti adottati dal dirigente
preposto alla struttura di appartenenza della posizione
organizzativa.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 43/01, puo'
essere oggetto di delega di funzioni dirigenziali, in relazione alle
attivita' di competenza, l'adozione degli eventuali atti
amministrativi, anche a rilevanza esterna, quali:
- attestazioni, certificazioni e simili rientranti nella categoria
delle dichiarazioni di scienza;
- singoli ordinativi per servizi e/o forniture in esecuzione del
contratto stipulato dal dirigente competente.
La delega di funzioni non puo', in ogni caso, costituire attivita'
prevalente del titolare di posizione organizzativa.
ALLEGATO 1
Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita' contrattuale
1. Attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (di
cui al Titolo III Regolamento interno del Consiglio per
l'amministrazione e la contabilita').
Al Direttore generale competono le funzioni di programmazione e
coordinamento dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni
e servizi, ai fini della approvazione da parte dell'Ufficio di
Presidenza degli atti annuali di programmazione previsti dall'art. 22
e successivi del Regolamento interno del Consiglio regionale per
l'amministrazione e la contabilita'.
E' riservata in via generale al Direttore generale la facolta' di
effettuare controlli, anche mediante richiesta di dettagliata
relazione, in merito alle attivita' connesse alla fornitura di beni e
servizi.
E' inoltre riservata al Direttore generale:
a) la nomina delle commissioni di esame e valutazione delle offerte,
nel caso di gare pubbliche od ufficiose con aggiudicazione
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa (artt. 58 - 61
Regolamento interno);
b) la designazione dell'ufficiale rogante per i contratti stipulati
in forma pubblica amministrativa (art 63 Regolamento interno);
c) l'avvio della procedura, su proposta del dirigente del settore
interessato, qualora sia necessario procedere ad acquisizioni non
programmate ma urgenti (art. 23, comma 2, Regolamento interno).
1.1) Competenze dirigenziali nelle procedure di gara
Sono attribuite al Responsabile del Servizio competente in materia di
contratti, sulla base dei provvedimenti normativi e amministrativi in
materia di organizzazione, le seguenti competenze:
1.1.1) con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e
servizi espletate mediante gara ad evidenza pubblica:
a) adozione del provvedimento di indizione della gara, approvazione
della documentazione di gara (art. 53, art. 56, comma 1 lettera a,
del Regolamento interno per l'amministrazione e la contabilita');
b) pubblicazione del bando di gara;
c) ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si
procede tramite licitazione privata, appalto concorso, trattativa
privata con pubblicazione di un bando;
d) approvazione dell'esito della gara e dello schema di contratto da
stipulare con l'aggiudicatario; contestuale impegno della spesa (art.
33, comma 8, Regolamento interno);
1.1.2) con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e
servizi espletate mediante trattativa privata previa gara ufficiosa
(procedure negoziate):
a) espletamento della gara ufficiosa, mediante formazione e invio
della lettera invito a ditte normalmente iscritte nell'elenco
fornitori del Consiglio (art. 56, comma 1, lettera a), art. 61
Regolamento intemo);
b) approvazione dei risultati della gara e dell'eventuale schema di
contratto da stipulare con l'affidatario; contestuale impegno della
spesa (art. 33, comma 8, Regolamento interno).
Per particolari oggetti contrattuali, individuati in sede di
formazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 22 del
Regolamento interno, le predette competenze possono essere assunte,
anche parzialmente, dal Direttore generale (art. 56, comma 3,
Regolamento interno).
Sono attribuite al Responsabile del Servizio nella cui competenza
ricade per materia l'oggetto del contratto (sulla base dei
provvedimenti normativi e amministrativi in materia di
organizzazione), le seguenti competenze:
a) richiesta di attivazione della procedura di gara al Responsabile
del Servizio competente in materia di contratti, secondo quanto
previsto all'art. 56, comma 5, del Regolamento intemo;
b) presidenza delle sedute pubbliche di gara, in qualita' di
Autorita' di gara (art. 57, Regolamento interno);
c) stipulazione del contratto o emissione dell'ordine formale, per
contratti stipulati ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere c) e d),
Regolamento interno e ogniqualvolta sia necessario precisare
condizioni e termini del contratto stipulato;
d) assunzione degli atti necessari quando si procede ad affidamenti
diretti, rinnovi e proroghe contrattuali, ai sensi della vigente
normativa (art. 56, comma 6, art. 66, Regolamento interno).
Le funzioni di cui alle lettere b) e c) possono essere attribuite dal
Direttore generale ad altro dirigente Responsabile di Servizio o
"Professional", d'intesa con il Responsabile del Servizio nella cui
competenza ricade per materia l'oggetto del contratto (art. 57
Regolamento interno).
II Responsabile del Servizio competente in materia di contratti ed il
Responsabile del Servizio nella cui competenza ricade per materia
l'oggetto del contratto svolgono congiuntamente le seguenti
attivita':
a) ricognizione delle offerte pervenute a seguito di gara ufficiosa;
la funzione puo' essere delegata a dirigenti "Professional" o
funzionari titolari di posizioni organizzative dei rispettivi Servizi
competenti per materia (art. 61, comma 6, Regolamento interno);
b) istruttoria relativa all'esame delle eventuali offerte con
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, individuate
come prescritto dalla vigente normativa, con l'assistenza dei
dirigenti professional o funzionari dei rispettivi Servizi competenti
per materia.
1.1.3) Procedure in economia per acquisto di beni e servizi
II Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, con riferimento
alle competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, provvede, secondo le
disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio per
l'amministrazione e la contabilita', come segue:
- ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia (artt. 69 - 72 del Regolamento
interno).
II Dirigente responsabile della struttura competente per materia
(sulla base dei provvedimenti normativi e amministrativi in materia
di organizzazione) provvede come segue:
- ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia per le spese individuate agli
artt. 42 - comma 5 e 43 del Regolamento interno.
Il Responsabile dei Servizio nella cui competenza ricade per materia
l'oggetto del contratto (sulla base dei provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione) provvede come segue:
- richiesta di attivazione della procedura al Responsabile del
Servizio Gestione e Sviluppo (art. 70 del Regolamento interno).
Tali funzioni possono essere delegate al Dirigente Professional
assegnato al servizio/struttura nella cui competenza ricade la
materia.
ALLEGATO 2
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di entrata
2.1) Accertamento delle entrate
II Responsabile del Servizio competente in materia di bilancio, nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento interno del
Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilita', procede
d'ufficio all'accertamento delle entrate.<%2>Laddove non ricorrano i
presupposti previsti dall'art. 26, il Responsabile del Servizio
competente in materia di bilancio, procede all'accertamento delle
entrate sulla base di provvedimenti adottati dall'Ufficio di
Presidenza, o dal Direttore generale o dai Responsabili di Servizio
competenti per materia.
2.2) Riscossione e versamento delle entrate
Spetta al Responsabile del Servizio competente in materia di
bilancio, la riscossione delle entrate mediante ordinativi d'incasso
(art. 27, Regolamento di contabilita').
II Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un
dirigente Responsabile di Servizio o dirigente "professional",
assegnato al Servizio, l'esercizio della funzione di emissione e
firma degli ordinativi d'incasso.
ALLEGATO 3
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di spesa
3.1) Procedure di spesa
In via ordinaria le competenze in materia di procedura di spesa sono
attribuite ai Responsabili di Servizio ed ai dirigenti Professional,
per l'attuazione dei programmi deliberati dall'Ufficio di Presidenza,
sulla base delle assegnazioni di funzioni da parte del Direttore
generale.
Agli stessi competono l'adozione dei provvedimenti di liquidazione
che ne conseguono, nonche' la richiesta di emissione dei titoli di
pagamento (artt. 32, 35 e 36 del Regolamento di contabilita').
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un
Dirigente Professional, assegnato al Servizio, l'esercizio di
funzioni assegnate. Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti
di impegno e liquidazione che ne conseguono, nonche' la richiesta di
emissione dei titoli di pagamento.
Restano in capo al Direttore generale, le competenze in materia di
procedura di spesa per l'attuazione dei programmi della Direzione
generale.
Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti di liquidazione che
ne conseguono, nonche' la richiesta di emissione dei titoli di
pagamento (artt. 32, 35 e 36 del Regolamento di contabilita').
Il Direttore generale puo', con propria determina, delegare un
Dirigente Professional, assegnato alla Direzione, l'esercizio di
funzioni proprie. Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti di
impegno e liquidazione che ne conseguono, nonche' la richiesta di
emissione dei titoli di pagamento.
3.2) Ordinazione dei titoli di spesa
Spetta al Responsabile del Servizio competente in materia di
bilancio, o ad un dirigente delegato, l'ordinazione dei titoli di
spesa.
ALLEGATO 4
Responsabilita' dirigenziali in materia di processi organizzativi,
gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro
4.1) Indirizzi generali
A differenza di altri settori di attivita' dell'Ente le
responsabilita' in materia di gestione dei processi organizzativi,
delle risorse umane e della sicurezza nei luoghi di lavoro spesso non
richiedono, per essere esercitate, l'adozione di atti amministrativi;
tale fatto distintivo non deve tuttavia porre in ombra la forte
responsabilita' connessa alla gestione di fattori dai quali dipende
il successo di grande parte dell'attivita' dell'Ente e che
costituisce uno dei filoni di responsabilita' tipicamente
dirigenziale; in questo ambito, quindi, l'articolazione delle
responsabilita', di seguito indicata, tiene conto di questa
peculiarita', richiamando i ruoli dirigenziali che rispondono di
processi o fasi rilevanti degli stessi.
I dirigenti preposti (Direttore generale e Responsabili di Servizio),
nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, promuovono il
concorso dei dirigenti professional e dei titolari di posizione
organizzativa all'esercizio delle responsabilita' ai medesimi
conferite, per quanto di rispettiva competenza.
II Direttore generale ed i Responsabili di Servizio assumono i
provvedimenti connessi all'esercizio delle responsabilita' loro
conferite dall'Ufficio di Presidenza; il Direttore generale individua
e disciplina, con propri atti, le eventuali ulteriori responsabilita'
delegate ai Responsabili di Servizio.
Non sono delegabili a responsabili di posizione dirigenziale
professionali e ai titolari di posizione organizzativa, l'adozione di
provvedimenti finali inerenti l'organizzazione, la gestione, la
valutazione e lo sviluppo del personale.
4.2) Responsabilita' del Direttore generale
E' responsabilita' del Direttore generale l'attivita' di normazione,
indirizzo, regolazione e controllo per quanto riguarda
l'organizzazione della Direzione generale, delle risorse umane e
della sicurezza nell'ambito della struttura; in particolare e'
responsabilita' del Direttore generale: l'organizzazione ed il
funzionamento generale della Direzione (art. 40, lettere c), d), f),
g), h) ed i) della legge regionale) e precisamente:
- la specificazione delle funzioni demandate ai Servizi;
- l'istituzione delle posizioni dirigenziali ed organizzative;
- il conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilita' di
posizione organizzativa;
- l'adozione di progetti di innovazione organizzativa, tecnologica,
di telelavoro ecc.;
- la pianificazione del budget determinato dall'Ufficio di Presidenza
per la gestione del personale e formulazione dei relativi indirizzi
per i dirigenti di servizio;
- l'analisi in ordine alle proposte dei dirigenti responsabili di
servizio relativamente ai fabbisogni ordinari e straordinari di
personale;
- l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale assegnato alla
direzione, anche tramite l'attuazione di processi di mobilita'
interna;
- l'acquisizione di personale attraverso processi selettivi o
proveniente da altre Direzioni o Enti, anche esterni;
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
- l'individuazione degli esperti da inserire nelle commissioni
esaminatrici dei concorsi, dei processi selettivi interni o per la
elaborazione di graduatorie per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato o con contratto di formazione - lavoro
ecc.;
- l'accensione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
- la formulazione delle proposte da inserire nel programma degli
incarichi professionali (art. 12 della legge regionale);
- il conferimento degli incarichi di prestazione professionale e di
collaborazione coordinata e continuativa;
- la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per la
formazione del personale e verifica di coerenza delle azioni attuate;
formulazione di indirizzi ai dirigenti di servizio per la
segnalazione di fabbisogni formativi di natura intersettoriale e per
la partecipazione alle iniziative trasversali del personale assegnato
ai singoli servizi;
- la valutazione dei dirigenti di servizio e professional
direttamente dipendenti;
- la valutatone dei responsabili di posizione organizzativa e del
personale direttamente dipendenti;
- la verifica sulla omogeneita' e coerenza applicativa dei criteri
stabiliti per la valutazione, da parte dei dirigenti di servizio;
- il monitoraggio e controllo successivo sull'esercizio delle
responsabilita' dei dirigenti di servizio e delle altre
responsabilita' direttamente dipendenti;
- l'autorizzazione o il diniego relativamente all'assunzione di
incarichi esterni da parte del personale del Consiglio;
- la contestazione degli addebiti e la irrogazione di sanzioni
disciplinari, nei confronti dei dirigenti e del personale
funzionalmente dipendente;
- l'adozione degli atti propri dei dirigenti in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro (es: designazione addetti gestione emergenze e
primo soccorso) e comunicazioni al datore di lavoro ex DLgs 626/94,
relativamente ai pericoli esistenti presso la struttura di
competenza.
Le attivita' di istruttoria, coordinamento e raccordo con la
Direzione generale, necessarie all'esercizio delle responsabilita'
sopraprecisate, vengono svolte con la collaborazione del Responsabile
del Servizio competente in materia di personale e risorse umane, nel
cui ambito potranno anche essere delegate.
Tali attivita' possono, altresi', essere conferite ad altre posizioni
dirigenziali - di struttura o professional - e/o a funzionari
Responsabili di posizione organizzativa.
Il Direttore generale puo' delegare ai dirigenti Responsabili di
Servizio il conferimento degli incarichi di responsabilita' delle
posizioni organizzative istituite presso i rispettivi Servizi.
4.3) Responsabilita' dei dirigenti Responsabili di Servizio
E' responsabilita' dei Responsabili di Servizio, nell'ambito degli
indirizzi stabiliti dai relativi Direttori generali ai sensi
dell'art. 40, lettere c), g) ed i) della legge regionale:
- la pianificazione annuale delle attivita' assegnate e
dell'organizzazione del lavoro all'interno del Servizio;
- la specificazione annuale dei procedimenti/progetti assegnati ai
dirigenti professional ed ai responsabili di posizione organizzativa,
afferenti il servizio e relativa definizione del personale e delle
risorse di cui gli stessi si avvalgono per l'attuazione delle
attivita';
- la proposta, al relativo Direttore generale per quanto riguarda:
a) i fabbisogni professionali ordinari e straordinari;
b) la valutazione di preliminare congruenza relativamente al
personale previsto in ingresso nel servizio a vario titolo e la
eventuale dichiarazione di non avvenuto superamento del periodo di
prova, per quanto riguarda i neoassunti;
c) la proposta di piani di sviluppo del personale e delle conseguenti
azioni; individuazione partecipanti ai percorsi di formazione
trasversale;
- la valutazione dei risultati e del personale assegnato al servizio;
- la gestione amministrativa dei personale assegnato:
concessione/diniego autorizzazione ferie, missioni e relativa
liquidazione delle parcelle, ecc..;
- la valutazione di compatibilita' organizzativa rispetto alle
richieste di: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa, di assunzione di incarichi esterni,
attuazione di progetti di telelavoro, ecc..;
- la contestazione di addebiti e l'irrogazione di sanzioni
disciplinari nei confronti del personale assegnato;
- il presidio organizzativo della sicurezza nei luoghi di lavoro con
particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria, ai dispositivi
di protezione individuale, all'applicazione delle procedure di
sicurezza ed alla gestione emergenze, relativamente al personale
assegnato al Servizio. Detta responsabilita' comporta relazioni
costanti con la Direzione generale ed il controllo del rispetto delle
prescrizioni.
responsabilita' del Responsabile del Servizio competente in materia
di personale e risorse umane:
- la predisposizione degli atti di concessione/diniego di istituti
normativi quali aspettative e congedi senza assegni, permessi per
studio ecc., previo parere dei Responsabili di Servizio cui risulta
assegnato il dipendente richiedente;
- la rilevazione informatizzata dei dati di presenza/assenza e del
trattamento economico di missione dei dipendenti del Consiglio e la
verifica del rispetto della normativa vigente in materia;
- la gestione amministrativa del salario accessorio.
ALLEGATO 5
Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento dei dati
personali
5.1) Indirizzi generali
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, come e' noto, ha dettato una
complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione
dei dati personali a tutela dei diritti fondamentali della
personalita' connessi all'utilizzo delle informazioni di carattere
personale ed ha previsto diversi adempimenti ed obblighi a carico dei
soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le Amministrazioni
pubbliche.
Dopo l'entrata in vigore della Legge 675/96, il Consiglio ha
individuato il "Titolare del trattamento dei dati personali"
(deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre 2000)
e ha definito criteri uniformi di applicazione della Legge statale
con atto del Direttore generale n. 111 del 19 marzo 1998.
Con la presente deliberazione si intende definire l'articolazione
delle responsabilita' in capo alla dirigenza del Consiglio in ordine
al trattamento dei dati personali con riguardo specifico al complesso
degli obblighi previsti dalla citata Legge 675/96, aggiornando
limitatamente a tale aspetto la preesistente disciplina.
A tal fine nel fare rinvio alle definizioni contenute nella Legge
675/96, appare opportuno fare alcune premesse di ordine generale.
In primo luogo ed in linea generale, ai sensi dell'art. 27 della
Legge 675/96 il Consiglio puo' trattare dati personali unicamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
In secondo luogo "titolare" del trattamento e' il Consiglio, inteso
come struttura nel suo complesso, ai cui organi spetta, nel rispetto
delle relative competenze, l'adozione degli atti contenenti le scelte
di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati.
Al Consiglio in quanto "Titolare del trattamento dei dati personali"
spetta:
a) approvare le indicazioni applicative circa i trattamenti
effettuati dal Consiglio in considerazione delle proprie funzioni
istituzionali;
b) fornire le indicazioni applicative circa i limiti stabiliti dalla
legge e dagli eventuali regolamenti regionali vigenti per
l'esecuzione dei trattamenti nonche' vigilare, anche con verifiche
periodiche, sull'attuazione delle istruzioni impartite;
c) designare il/i "Responsabile/i per il trattamento dei dati
personali", con specificazione analitica per iscritto dei compiti; il
"Responsabile della sicurezza", su proposta del Direttore generale;
il "Responsabile del diritto di accesso" ai sensi dell'art. 13, Legge
675/96;
d) predisporre le misure minime di sicurezza previste dalla Sezione
II della Legge 675/96, dal DPR 318/99 e dagli eventuali decreti che
saranno successivamente emanati in materia;
e) individuare con apposito regolamento i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis
della Legge 675/96.
I compiti indicati alle precedenti lettere b), c) e d) sono
delegabili all'Ufficio di Presidenza.
Al Presidente del Consiglio spetta la sottoscrizione degli atti di
notifica, delle comunicazioni e delle richieste al Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito indicato come Garante),
fatta salva la possibilita' di delegare, con apposito atto, tale
funzione al Direttore generale.
II "Responsabile del trattamento dei dati personali" e', invece, quel
soggetto che 'gestisce' e, comunque, opera nel trattamento dei dati
in luogo del titolare e, quindi, ha il potere-dovere di porre in
essere tutte le azioni e adottare tutti gli atti non riservati agli
organi politici.
Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre
2000:
- il Direttore generale, e' stato designato, ai sensi della Legge
675/96 ed in particolare dell'art. 8, quale soggetto "Responsabile di
primo livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio
regionale;
- i dirigenti Responsabili di Servizio, sono stati designati, ai
sensi della Legge 675/96 ed in particolare dell'art. 8, quali
soggetti "Responsabili di secondo livello del trattamento dei dati
personali" per il Consiglio regionale. Tale "responsabilita' di
secondo livello" e' in capo anche al Direttore generale,
limitatamente pero' al trattamento dei dati di competenza della
struttura a supporto della Direzione generale.
5.2) Funzioni e compiti del Direttore generale
Le funzioni e i compiti del Direttore generale, quale "Responsabile
di primo livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio
regionale, sono individuati primariamente in compiti di
coordinamento, raccordo e supervisione sull'attivita' dei
"Responsabili di secondo livello" per quanto riguarda l'applicazione
uniforme e di controllo sulla piena attuazione degli adempimenti
previsti dalla Legge 675/96 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tali funzioni e compiti possono essere cosi' esemplificate:
a) verificare il rispetto della normativa in materia di trattamento
dei dati, in particolare mediante l'attuazione e il mantenimento
della liceita' e legittimita' dei trattamenti alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari;
b) istituire e aggiornare periodicamente l'elenco delle banche dati,
informatizzate e non, costituite nell'ambito della Direzione;
c) elaborare periodicamente l'elenco aggiornato delle banche di dati,
informatizzate e fornire periodicamente al Consiglio i trattamenti
dei dati ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/96, affinche' siano
individuate con provvedimento;
d) disporre le modifiche al trattamento dei dati, affinche' sia
congruo rispetto alla normativa vigente;
e) disporre la cessazione di qualsiasi trattamento dei dati non
effettuato in ragione delle funzioni istituzionali svolte dall'Ente e
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
f) predisporre e curare l'informativa di cui all'art. 10 della Legge
675/96, eventualmente anche coordinandosi con gli altri "Responsabili
del trattamento dei dati";
g) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario affinche'
sia assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 13 della Legge 675/96;
h) disporre e adottare gli atti necessari affinche' sia assicurato
agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge 675/96 e, comunque, provvedere sulle istanze degli interessati;
i) disporre l'adozione dei provvedimenti (blocco, cancellazione,
rettificazione etc.) imposti dal Garante quale misura conseguente
all'accoglimento delle richieste degli interessati;
j) predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante
nei casi e nei modi previsti dalla legge;
k) collaborare con il "Responsabile della sicurezza" per quanto
concerne l'attuazione del DPR 318/99, cosi' come degli eventuali
decreti che saranno successivamente emanati in materia;
l) procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di
gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi
periodicamente.
Al Direttore generale compete inoltre:
a) la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici necessari
per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 13 della Legge 675/96;
b) proporre al Consiglio la designazione del "Responsabile della
sicurezza".
5.3) Funzioni e compiti delegabili ai dirigenti Responsabili di
Servizio
La individuazione dei compiti del Direttori generali effettuata nel
paragrafo 5.2), in ossequio al dettato della legge statale, contiene
sia compiti ascrivibili a funzioni di direzione e coordinamento
generale sia compiti che ben possono rientrare negli ambiti di
competenza dei servizi.
In un ottica di gestione razionale e' pertanto opportuno articolare
tali funzioni e compiti nell'ambito della Direzione attraverso
l'utilizzo della "delega", quale istituto compatibile con le
previsioni della Legge 675/96.
Pertanto, fermo restando in capo al Direttore generale le funzioni di
coordinamento e controllo, sono delegabili ai dirigenti responsabili
di Servizio (ovvero ad un dirigente professional assegnato alla
Direzione) tutte le funzioni e i compiti indicati nel paragrafo 5.2),
ad eccezione di quelle di cui alle lettere c), h), i) e j).
Il Direttore generale puo' delegare a dirigenti Responsabili di
Servizio la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici
necessari per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di
cui all'art. 13 della Legge 675/96.
5.4) Funzioni e compiti dei dirigenti Responsabili di Servizio
I dirigenti Responsabili di Servizio quali "Responsabili di secondo
livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio
regionale, oltre alle funzioni a loro delegate dal Direttore
generale, esercitano le seguenti funzioni:
a) collaborano con il Direttore generale per l'esplicazione delle
funzioni di sua competenza;
b) forniscono periodicamente al Direttore generale l'elenco
aggiornato delle banche dati, informatizzate e non, affinche' siano
individuate con atto del Consiglio regionale;
c) indicano al Direttore generale i casi nei quali il trattamento
delle banche dati censite necessita dell'adozione di apposita
disciplina.
A dette funzioni si sommano i compiti, che sono stati riassunti in
forma schematizzata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre
2000, valevoli naturalmente all'interno della struttura di
competenza:
1) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del
trattamento, impartendo loro, ancora per iscritto, le idonee
istruzioni relative alle operazioni da compiere (a tal fine si
precisa che l'incaricato del trattamento dei dati e' la persona
fisica incaricata per iscritto di compiere le operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
2) assegnare agli incaricati una specifica autorizzazione per il
trattamento dei dati sensibili;
3) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
4) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e
predisposte dal "Titolare del trattamento";
5) vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei
soggetti nominati incaricati;
6) verificare periodicamente lo stato di applicazione della Legge
675/96, nonche' il buon funzionamento, la corretta applicazione e la
conformita' alle indicazioni dell'Autorita' Garante dei sistemi e
delle misure di sicurezza adottate;
7) comunicare immediatamente al "Titolare" gli eventuali nuovi
trattamenti da intraprendere nel proprio servizio di competenza,
provvedendo alle necessarie formalita' di legge;
8) individuare, per il servizio di competenza, i trattamenti di dati
sensibili, di cui all'art. 22, comma 3, il cui trattamento sia
previsto da espressa disposizione di legge, identificare oltre ai
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite;
9) predisporre le soluzioni organizzative e procedurali volte a
consentire la massima diffusione, in relazione all'attivita'
amministrativa, delle informazioni ex art. 10 della Legge 675/96;
10) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali
reclami degli interessati;
11) operare al fine di facilitare l'interessato nell'esercizio dei
suoi diritti ex art. 13 della Legge 675/96.
5.5) Funzioni e compiti del "Responsabile della sicurezza"
L'art. 8, Legge 675/96 consente al titolare del trattamento dei dati
di designare diversi responsabili del trattamento, attribuendo a
ciascuno compiti differenti.
In considerazione dell'estrema complessita' delle misure di sicurezza
idonee e di quelle previste dal DPR 318/99, nonche' delle competenze
necessarie per lo svolgimento del compito ed al fine di assicurare
l'omogeneita' delle modalita' dei trattamenti elettronici dei dati e
delle relative misure di sicurezza, si ritiene necessario designare
un unico Responsabile della sicurezza.
L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno (con deliberazione n.
95 del 13 novembre 2000), dovendo adempiere alle disposizioni di cui
agli artt. 2 e 4 del sopra citato DPR, individuare:
- come "amministratore di sistema" il soggetto avente compiti di
sovrintendere alle risorse del sistema operativo dell'elaboratore del
Consiglio, del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione;
- e come "custode" delle parole chiave e dei codici identificativi
personali assegnati a ciascun incaricato del trattamento dei dati
personali il soggetto preposto alla loro custodia.
Infatti per tali compiti e' stato designato il Dirigente assegnato al
settore informatico del Consiglio, a cui pertanto, in un'ottica di
maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa,
vengono attribuite le mansioni spettanti al "Responsabile della
sicurezza".
L'attuazione delle direttive del "Responsabile della sicurezza"
coinvolge in ogni caso il Direttore generale, che sara' quindi
chiamato a cooperare con esso ai fini dell'applicazione del DPR
318/99 e dei successivi atti emanati in materia.
La sua posizione, nell'ambito dei trattamenti dei dati, non si
troverebbe in posizione gerarchica rispetto a quella degli altri
responsabili bensi' in posizione funzionale nel senso che le sue
attribuzioni differiscono (e non si sovrappongono) a quelle gia'
affidate al Direttore generale.
Al "Responsabile della sicurezza", pertanto, vengono attribuite le
seguenti funzioni:
a) individuare e adottare, coordinandosi con i "Responsabili del
trattamento", le misure di sicurezza minime ed idonee da osservare
nell'esecuzione dei trattamenti di dati elettronici e non;
b) aggiornare periodicamente le misure di sicurezza gia' individuate
in relazione all'evoluzione della tecnica, della normativa e
dell'esperienza;
c) valutare, con riferimento alla particolarita' di ciascun
trattamento di dati, le diverse misure di sicurezza da adottare;
d) istruire e formare, anche su richiesta, i "Responsabili del
trattamento" e gli "incaricati" sulle modalita' di trattamento con
riferimento all'adozione e all'osservanza delle singole misure di
sicurezza;
e) individuare, anche su suggerimento del "Responsabile del diritto
di accesso", e adottare ogni misura ritenuta opportuna atta ad
agevolare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge
675/96, anche mediante software che consentano il facile, agevole e
approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma
elettronica nell'ambito del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma
9, lett. a), DPR 501/98;
f) proporre l'adozione di ogni altro provvedimento in applicazione
dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 della Legge 675/96.
5.6) Funzioni e compiti del "Responsabile del diritto di accesso" ex
art. 13, Legge 675/96
La normativa nazionale in materia di trattamento dei dati attribuisce
agli interessati il potere di esercitare, sui loro dati personali,
vari diritti di accesso (conoscenza) e di intervento (ad es., di
integrazione o cancellazione) e prevede l'individuazione del
"Responsabile del diritto di accesso", il quale sia in grado di
svolgere una funzione consultiva sia nei confronti del pubblico sia
nei confronti degli uffici regionali e che, ricevute le istanze del
cittadino, sia in grado di smistarle verso le strutture competenti.
Al "Responsabile del diritto di accesso" sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) promuovere la sensibilizzazione dei "Responsabili e degli
incaricati del trattamento dei dati", sia in via generale e
preventiva sia su singola richiesta, sui diritti di cui all'art. 13
della Legge 675/96, sul loro contenuto, sulla loro applicazione e
sulle modalita' di ottemperanza alle richieste del cittadino;
b) collaborare con i singoli interessati, anche istruendoli sul
contenuto dei singoli diritti e sulla procedura per il loro
esercizio, alla redazione e compilazione delle istanze per
l'esercizio dei diritti medesimi;
c) smistare le singole istanze verso i "Responsabili del trattamento
dei dati" competenti ad ottemperare alle medesime;
d) individuare le singole misure ritenute opportune per agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, coordinandosi
con i "Responsabili del trattamento dei dati" e il "Responsabile
della sicurezza";
e) individuare e proporre le misure opportune per semplificare le
modalita' di accesso e per ridurre i tempi di attesa, indicandole,
laddove necessario, ai "Responsabile del trattamento dei dati" e al
"Responsabile della sicurezza";
f)