REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 marzo 2003, n. 45

Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali (proposta 45)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, concernente "Testo unico in              
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                 
Emilia-Romagna";                                                                
richiamato il Titolo V - Capo II della citata L.R. 43/01, "Funzioni             
dirigenziali" e in particolare gli artt. 37 e 38, che dettano norma             
in ordine all'esercizio di funzioni dirigenziali, prevedendo:                   
- all'art. 37 - comma 5 - che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del           
Consiglio individuano, ciascuno per il rispettivo organico, le                  
funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari direttivi di elevata             
responsabilita';                                                                
- all'art. 38 - comma 2 - che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del           
Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano             
disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e             
funzionali tra le strutture regionali;                                          
ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui ai su richiamati           
articoli, approvando l'allegato tecnico "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", parte integrante e                 
sostanziale del presente atto;                                                  
dato atto, che la Giunta regionale adottera' analogo provvedimento              
sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, fatte salve le              
specificita' del Consiglio regionale;                                           
dato atto, inoltre, del rispetto della vigente normativa in materia             
di relazioni sindacali;                                                         
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del               
12/12/2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei                
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr.            
Pietro Curzio - in merito alla legittimita' del presente atto;                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Gestione e Sviluppo, in merito, regolarita' tecnica del                
presente atto;                                                                  
a voti unanimi                                                                  
delibera:                                                                       
a) di approvare le disposizioni di indirizzo, in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture del Consiglio             
regionale, di cui all'allegato tecnico "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", parte integrante e                 
sostanziale del presente atto.                                                  
ALLEGATO TECNICO                                                                
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le            
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali                          
INDICE                                                                          
Premessa                                                                        
1) Indirizzi generali                                                           
1.1) Rapporti tra direzione politica e dirigenza                                
1.2) Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa             
1.3) Vantazione dell'attivita' amministrativa e di gestione                     
2) Relazioni funzionali tra la Direzione generale e i vari Servizi              
3) L'istituzione di gruppi di lavoro                                            
4) Le attribuzioni della dirigenza                                              
4.1) Attivita' di amministrazione e gestione                                    
4.2) Attribuzioni e funzioni del Direttore generale                             
4.3) Attribuzione e funzioni dei dirigenti: Servizi e Professional              
5) L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile           
6) Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative                          
6.1) Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di              
elevata responsabilita'                                                         
Allegato 1 - Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita'               
contrattuale                                                                    
Allegato 2 - Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di            
entrata                                                                         
Allegato 3 - Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di            
spesa                                                                           
Allegato 4 - Responsabilita' dirigenziali in materia di processi                
organizzativi, gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di           
lavoro                                                                          
Allegato 5 - Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento             
dei dati personali                                                              
Premessa                                                                        
L'approvazione della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e dei successivi              
atti di ridefinizione della struttura organizzativa della Regione               
rappresenta uno dei tasselli del processo di innovazione della                  
Regione.                                                                        
E' inoltre portata a compimento la ormai acquisita                              
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego con la                    
conseguente disapplicazione delle norme di legge regionale che                  
disciplinavano profili sia del rapporto di lavoro, sia di carattere             
organizzativo, norme ora espressamente abrogate dalla L.R. 43/01 (di            
seguito indicata come legge regionale).                                         
La ridefinizione delle funzioni della direzione politica e della                
dirigenza, effettuata dalla legge regionale in coerenza con i                   
principi della legislazione statale, consente poi di articolare con             
maggiore chiarezza le responsabilita' nella attuazione delle                    
politiche regionali e nella gestione, con una distinzione tra i                 
diversi ruoli che postula necessariamente la collaborazione tra gli             
stessi.                                                                         
Il contesto nel quale ci si colloca e' dunque caratterizzato da                 
un'accresciuta valorizzazione dei profili di flessibilita'                      
organizzativa e degli strumenti di governo di tale flessibilita'                
collocati a diversi livelli di responsabilita' - della direzione                
politica e della dirigenza - e con diverse modalita' - atti                     
dell'Ufficio di Presidenza, della dirigenza ovvero nella                        
contrattazione collettiva.                                                      
L'Ufficio di Presidenza deve ora regolare, nel rispetto delle                   
specifiche procedure previste dalla legge regionale, le modalita' e             
le competenze per l'espressione dei pareri di regolarita'                       
amministrativa e contabile (art. 37, comma 4 della legge regionale)             
nonche' individuare le funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari           
direttivi di elevata responsabilita' (art. 37, comma 5 della legge              
regionale).                                                                     
Con il presente atto si intende definire nel complesso il sistema               
delle relazioni fra direzione politica e dirigenza, nonche' il                  
sistema delle responsabilita' dirigenziali e di funzionari direttivi            
di elevata responsabilita', dando attuazione alle previsioni della              
legge regionale sopra richiamate.                                               
1. Indirizzi generali                                                           
1.1) Rapporti tra direzione politica e dirigenza                                
Secondo i principi stabiliti dalla legge regionale, gli organi                  
politici esercitano la funzione di indirizzo politico-amministrativo            
"fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da                
realizzare nonche' adottando gli altri atti rientranti nello                    
svolgimento di tali funzioni; verificano altresi' la rispondenza dei            
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli                   
indirizzi impartiti" (art. 33 comma 1).                                         
Alla dirigenza sono attribuite, prevalentemente, funzioni di supporto           
e assistenza tecnico-procedimentale agli Organi consiliari, nonche'             
funzioni organizzative con la gestione di risorse umane, tecniche,              
finanziarie e competenze amministrative per la realizzazione degli              
obiettivi e dei programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza, ivi             
compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano                
l'Amministrazione verso l'esterno.                                              
Tale distinzione di funzioni e competenze, mantiene in capo agli                
organi di governo la titolarita' delle scelte politiche.                        
I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attivita' di              
supporto diretta agli organi politici nell'espletamento delle                   
funzioni di propria competenza, dell'attivita' amministrativa,                  
dell'organizzazione e dei relativi risultati.                                   
Per mantenere distinte le sfere riservate alla direzione politica e             
alla dirigenza ed i connessi ambiti di responsabilita', gli organi              
politici devono operare in modo da fornire le coordinate necessarie e           
sufficienti ad indirizzare l'azione autonoma dei dirigenti.                     
L'attivita' di indirizzo della direzione politica si esplica                    
attraverso gli atti di programmazione, di pianificazione, di                    
determinazione degli obiettivi dell'azione amministrativa.                      
1.2) Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa             
Gli atti assunti dai dirigenti sono definitivi secondo l'espressa               
previsione dell'art. 41, comma 1 della legge regionale.                         
Al fine di assicurare all'Ufficio di Presidenza la conoscenza degli             
atti adottati dai dirigenti, a norma del comma 2 dell'art. 41 della             
legge regionale, il Servizio Segreteria senerale predispone, di norma           
mensilmente, un elenco degli atti adottati dai dirigenti per la                 
relativa presa d'atto da parte dell'UP.                                         
Il definitivo superamento di un rapporto gerarchico tra direzione               
politica e dirigenza, verso un rapporto fondato sulla distinzione dei           
ruoli e sulla collaborazione, rende ragione del divieto espresso di             
avocazione da parte degli organi politici di atti di competenza                 
dirigenziale.                                                                   
1.3) Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione                    
La legge regionale appronta diversi strumenti per valutare, in senso            
lato, l'attivita' amministrativa, di organizzazione e di supporto               
agli Organi collegiali. Si tratta di strumenti e metodologie ciascuna           
con specifici contenuti ed orientate a finalita' distinte, ma che               
concorrono, unitariamente considerate, a porre in essere un sistema             
integrato di verifica/controllo/riorientamento a supporto sia delle             
decisioni di indirizzo politico - amministrativo, sia dell'attivita'            
amministrativa e di gestione.                                                   
Si tratta di attivita' che prendono in considerazione l'azione                  
dell'Amministrazione sotto diversi profili, non solo di regolarita'             
amministrativa e contabile, ma che tendono a valutare anche il                  
raggiungimento degli obiettivi prefissati (il controllo strategico),            
l'efficacia e l'efficienza della gestione (il controllo di gestione),           
l'attivita' dei dirigenti (la valutazione della dirigenza).                     
II Titolo VI della legge regionale prevede e disciplina, in via                 
generale, tali strumenti che trovano attuazione sia nel Regolamento             
interno del Consiglio per la contabilita' e l'amministrazione (art.             
98), sia in successivi ed appositi atti dell'Ufficio di Presidenza,             
per quanto di competenza e secondo modalita' stabilite dai contratti            
di lavoro per la valutazione della dirigenza.                                   
2. Relazioni funzionali tra la Direzione generale e i vari Servizi              
L'integrazione nell'organizzazione nel suo complesso delle attivita'            
di tutti i Servizi, comprese le Strutture di supporto agli Organi di            
garanzia, costituisce una ordinaria modalita' di lavoro, cui devono             
ricorrere la Direzione generale e i dirigenti. E' a costoro infatti             
che spetta individuare, in relazione agli obiettivi assegnati, ai               
programmi di lavoro e agli indirizzi sulla gestione e                           
sull'amministrazione definiti dagli organi politici, le forme piu'              
idonee di collaborazione e integrazione.                                        
3. L'istituzione di gruppi di lavoro                                            
Con il presente atto si forniscono gli indirizzi organizzativi                  
relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro, previsti dalla lett.           
m) del comma 1 dell'art. 40 della L.R. 43/01.                                   
Il Direttore generale puo' costituire, di concerto con i responsabili           
di Servizio, con proprio atto, gruppi di lavoro nell'ambito della               
Direzione, per lo svolgimento coordinato di azioni, progetti,                   
attivita' istruttorie che comportano il concorso di competenze                  
diversificate e/o specialistiche, che superino lo svolgimento di                
competenze ordinarie.                                                           
Il provvedimento di istituzione del gruppo, oltre ad individuarne i             
componenti e il referente, stabilisce obiettivi, oggetto dei lavori             
del gruppo, risultati da ottenere e tempi da rispettare.                        
4. Le attribuzioni della dirigenza                                              
4.1) Attivita' di amministrazione e gestione                                    
Nell'esercizio delle funzioni di gestione, proprie della dirigenza,             
il Direttore generale deve assicurare il rispetto del principio della           
piena collaborazione tra la direzione politica e la direzione                   
amministrativa. Tale principio fondamentale deve essere applicato in            
modo flessibile in relazione al concreto atteggiarsi delle                      
situazioni. In particolare, nel compiere le valutazioni che rientrano           
nella sfera delle proprie attribuzioni, il direttore deve investire             
la direzione politica delle valutazioni necessarie per l'adozione               
degli atti quando la specificita' delle situazioni lo richieda, e la            
decisione da assumere presenti una particolare rilevanza politica.              
Spetta al Direttore generale valutare la situazione concreta ed                 
individuare i casi in cui, per la stessa efficiente gestione                    
dell'attivita' amministrativa, risulta opportuno coinvolgere l'organo           
politico in determinate valutazioni che presentano profili di                   
particolare delicatezza. E' altresi', tenuto ad informare l'Ufficio             
di Presidenza sull'esito delle iniziative piu' significative.                   
Al fine di garantire l'unitarieta' e la coerenza dell'attivita' dei             
singoli settori il Direttore generale e i responsabili di servizio,             
ispirano la propria attivita' al metodo della collegialita' e della             
condivisione delle scelte.                                                      
Il Direttore generale, i dirigenti in relazione alle funzioni                   
assegnate ai Servizi, ovvero altri funzionari delegati appositamente,           
partecipano alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni                     
consiliari, secondo le modalita' previste dal regolamento del                   
Consiglio; essi supportano, altresi', gli Organi consiliari nella               
redazione di testi normativi.                                                   
4.2 Attribuzioni e funzioni del Direttore generale                              
Al Direttore generale sono demandate le funzioni indicate nell'art.             
40 della legge regionale. E' responsabilita' del Direttore generale             
l'attivita' di indirizzo, regolazione e controllo dell'attivita'                
amministrativo-gestionale svolta dalle strutture organizzative                  
facenti capo alla direzione e dal personale direttamente assegnato.             
In particolare il Direttore generale, nella predisposizione del                 
programma di lavoro della direzione, valorizza l'apporto dei                    
dirigenti. Inoltre il Direttore generale nella predisposizione dei              
programmi annuali di attivita' della Direzione si avvale della                  
collaborazione propositiva dei dirigenti di Servizio e dei dirigenti            
Professional, prima dell'adozione dei relativi atti attuativi, al               
fine di assicurare il coordinamento generale tra i Servizi della                
direzione e la coerenza con il programma generale di lavoro,                    
prevedendo anche modalita' di verifica periodica e di informazione              
reciproca.                                                                      
Nell'ambito delle funzioni di controllo dell'attivita' della                    
Direzione, l'art. 40 della legge regionale (precisamente la lettera h           
del comma 1) prevede in capo al Direttore generale un potere di                 
sostituzione del dirigente in caso di inerzia.                                  
Pertanto, in caso di inerzia di un dirigente responsabile di servizio           
o di un dirigente professional, il Direttore generale puo' fissare              
con apposita determina un termine perentorio per l'adozione                     
dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione alla                     
complessita' dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse                  
pubblico che motivano la necessita' della sua adozione. Qualora                 
l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il Direttore                   
generale puo' adottare l'atto in sostituzione del dirigente                     
ordinariamente competente. Qualora l'atto sia di competenza di un               
dirigente professional non alle dirette dipendenze della Direzione,             
il Direttore generale provvede su proposta del Responsabile di                  
Servizio.                                                                       
La sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o                     
impedimento e' disciplinata dal comma 1 dell'art. 46 della legge                
regionale. Nel caso previsto dalla seconda parte di tale comma                  
(assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese per                   
attivita' di ordinaria amministrazione), il Direttore generale                  
individua, con apposita nota, il dirigente responsabile di Servizio             
assegnato alla Direzione quale proprio sostituto.                               
Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili            
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli             
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,                
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, lavori e opere              
pubbliche, trattamento dei dati personali. Negli stessi allegati sono           
anche indicate le funzioni e gli atti di competenza del Direttore               
generale delegabili a dirigenti responsabili di servizio o titolari             
di posizioni professional alle dirette dipendenze della Direzione. La           
delega attiene alla responsabilita' ed alle scelte complessive di               
carattere organizzativo proprie del Direttore generale; nel caso in             
cui venga effettuata, tenendo conto delle funzioni e dei compiti                
attribuiti alla struttura o posizione dirigenziale destinataria della           
delega, deve risultare da apposita determina e riguardare una                   
funzione e/o l'adozione di atti o provvedimenti di una determinata              
tipologia.                                                                      
4.3 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: Servizi e "Professional"             
Alle posizioni dirigenziali con responsabilita' di Servizio sono                
demandate le responsabilita' indicate nell'art. 39 della legge, in              
relazione alle attribuzione proprie del servizio come sinteticamente            
indicate nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130 del              
21/12/2000, di riorganizzazione delle strutture del Consiglio, come             
modificata ed integrata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza            
n. 192 del 12 dicembre 2001.                                                    
Alle posizioni dirigenziali professional, con riguardo agli ambiti di           
attivita' definiti negli atti di organizzazione, sono demandate le              
responsabilita' dei procedimenti/processi/progetti assegnati in sede            
di pianificazione annuale delle attivita', avuto a riferimento anche            
quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 32/93, in                   
un'ottica di valorizzazione degli stessi nell'attivita' della                   
Direzione generale e dei Servizi cui sono assegnati.                            
In detto ambito i dirigenti professional hanno responsabilita'                  
tecnica propria delle relative risultanze, siano esse direttamente              
prodotte quale apporto tecnico-professionale, sia frutto del                    
coordinamento di gruppi di lavoro e adottano tutti i necessari atti             
di tipo endoprocedimentale, anche a rilevanza esterna, ad esclusione            
del provvedimento finale, che, salva espressa delega, permane nella             
responsabilita' del dirigente preposto alla struttura cui fa capo la            
funzione. Relativamente a detti provvedimenti, il dirigente                     
professional cura la notifica e le necessarie comunicazioni.                    
Sia i responsabili di Servizio che i dirigenti "Professional",                  
partecipano con piena capacita' propositiva alla redazione dei                  
programmi annuali di tutta l'attivita' ed a loro volta, sono tenuti a           
coinvolgere, sia nella fase propositiva che in quella attuativa,                
tutto il personale del proprio Servizio e segnatamente i titolari di            
posizione organizzativa.                                                        
Negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili            
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli             
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,                
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, di trattamento              
dei dati personali. Negli stessi allegati sono anche indicate le                
funzioni e gli atti di competenza del dirigente responsabile di                 
servizio delegabili a dirigenti titolari di posizioni professional              
assegnati al Servizio. La delega attiene alla responsabilita' ed alle           
scelte di carattere organizzativo proprie del responsabile di                   
servizio; nel caso in cui venga effettuata, tenendo conto delle                 
funzioni e dei compiti attribuiti alla struttura o posizione                    
dirigenziale destinataria della delega, deve risultare da apposita              
determina e riguardare una funzione e/o l'adozione di atti o                    
provvedimenti di una determinata tipologia.                                     
5. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile           
L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile e'           
prevista in relazione ai provvedimenti di competenza degli organi               
politici, secondo la seguente ripartizione:                                     
1) al Direttore generale spetta l'espressione del parere preventivo             
di regolarita' amministrativa;                                                  
2) ai Responsabili di Servizio, ciascuno per il proprio ambito,                 
compete l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile            
sui provvedimenti che comportano impegno di spesa ai sensi dell'art.            
32 del Regolamento interno del Consiglio regionale per                          
l'amministrazione e la contabilita' approvato con deliberazione                 
consiliare n. 393 del 30/7/2002.                                                
6. Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative                          
Ai titolari delle posizioni organizzative e' conferibile la                     
responsabilita' dei procedimenti, progetti ed attivita' assegnati in            
sede di pianificazione annuale, avuto a riferimento le finalita' e le           
disposizioni di cui alla L.R. 32/93, artt. 11, 12 e 13, relativamente           
ai processi, progetti ed attivita' tecnico-specialistiche oggetto               
delle posizioni organizzative, cosi' come individuate nelle schede              
descrittive.                                                                    
Agli stessi e' altresi' richiesta una capacita' propositiva, con                
riferimento agli ambiti di competenza, sia in relazione alla                    
predisposizione dei programmi annuali, sia in relazione alla loro               
attuazione. In detto ambito i titolari di posizione organizzativa               
hanno responsabilita' tecnico-professionale propria, relativamente              
alle risultanze delle istruttorie tecniche a rilevanza interna loro             
affidate.                                                                       
I titolari di posizione organizzativa, in particolare, possono                  
effettuare le seguenti attivita' a rilevanza interna:                           
- istruttorie tecniche preliminari all'assunzione, da parte del                 
dirigente preposto, di atti o iniziative;                                       
- rilasciare certificazioni attestanti stati di fatto desumibili                
dagli atti d'ufficio;                                                           
- effettuare ricognizioni di ordine tecnico preliminari                         
all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi                 
ecc..                                                                           
6.1) Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di              
elevata responsabilita'                                                         
In attuazione di quanto disposto dalla L R. 43/01, all'art. 37, commi           
5 e 6, i funzionari direttivi di elevata responsabilita' cui possono            
essere delegate funzioni dirigenziali sono individuati nei titolari             
di incarico di posizione organizzativa.                                         
Ai medesimi sono delegabili, relativamente alle attivita' di                    
competenza, le responsabilita' dirigenziali di gestione                         
endoprocedimentale quali:                                                       
- comunicazione di avvio e conclusione di procedimenti, di progetti             
ovvero richieste di precisazioni e documentazione ecc.;                         
- adozione degli eventuali provvedimenti a rilevanza interna (quali             
ad esempio pareri);                                                             
- comunicazione o notifica di provvedimenti adottati dal dirigente              
preposto alla struttura di appartenenza della posizione                         
organizzativa.                                                                  
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 43/01, puo'                 
essere oggetto di delega di funzioni dirigenziali, in relazione alle            
attivita' di competenza, l'adozione degli eventuali atti                        
amministrativi, anche a rilevanza esterna, quali:                               
- attestazioni, certificazioni e simili rientranti nella categoria              
delle dichiarazioni di scienza;                                                 
- singoli ordinativi per servizi e/o forniture in esecuzione del                
contratto stipulato dal dirigente competente.                                   
La delega di funzioni non puo', in ogni caso, costituire attivita'              
prevalente del titolare di posizione organizzativa.                             
ALLEGATO 1                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita' contrattuale               
1. Attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (di              
cui al Titolo III Regolamento interno del Consiglio per                         
l'amministrazione e la contabilita').                                           
Al Direttore generale competono le funzioni di programmazione e                 
coordinamento dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni            
e servizi, ai fini della approvazione da parte dell'Ufficio di                  
Presidenza degli atti annuali di programmazione previsti dall'art. 22           
e successivi del Regolamento interno del Consiglio regionale per                
l'amministrazione e la contabilita'.                                            
E' riservata in via generale al Direttore generale la facolta' di               
effettuare controlli, anche mediante richiesta di dettagliata                   
relazione, in merito alle attivita' connesse alla fornitura di beni e           
servizi.                                                                        
E' inoltre riservata al Direttore generale:                                     
a) la nomina delle commissioni di esame e valutazione delle offerte,            
nel caso di gare pubbliche od ufficiose con aggiudicazione                      
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa (artt. 58 - 61                      
Regolamento interno);                                                           
b) la designazione dell'ufficiale rogante per i contratti stipulati             
in forma pubblica amministrativa (art 63 Regolamento interno);                  
c) l'avvio della procedura, su proposta del dirigente del settore               
interessato, qualora sia necessario procedere ad acquisizioni non               
programmate ma urgenti (art. 23, comma 2, Regolamento interno).                 
1.1) Competenze dirigenziali nelle procedure di gara                            
Sono attribuite al Responsabile del Servizio competente in materia di           
contratti, sulla base dei provvedimenti normativi e amministrativi in           
materia di organizzazione, le seguenti competenze:                              
1.1.1) con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e                 
servizi espletate mediante gara ad evidenza pubblica:                           
a) adozione del provvedimento di indizione della gara, approvazione             
della documentazione di gara (art. 53, art. 56, comma 1 lettera a,              
del Regolamento interno per l'amministrazione e la contabilita');               
b) pubblicazione del bando di gara;                                             
c) ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si                  
procede tramite licitazione privata, appalto concorso, trattativa               
privata con pubblicazione di un bando;                                          
d) approvazione dell'esito della gara e dello schema di contratto da            
stipulare con l'aggiudicatario; contestuale impegno della spesa (art.           
33, comma 8, Regolamento interno);                                              
1.1.2) con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e                 
servizi espletate mediante trattativa privata previa gara ufficiosa             
(procedure negoziate):                                                          
a) espletamento della gara ufficiosa, mediante formazione e invio               
della lettera invito a ditte normalmente iscritte nell'elenco                   
fornitori del Consiglio (art. 56, comma 1, lettera a), art. 61                  
Regolamento intemo);                                                            
b) approvazione dei risultati della gara e dell'eventuale schema di             
contratto da stipulare con l'affidatario; contestuale impegno della             
spesa (art. 33, comma 8, Regolamento interno).                                  
Per particolari oggetti contrattuali, individuati in sede di                    
formazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 22 del                    
Regolamento interno, le predette competenze possono essere assunte,             
anche parzialmente, dal Direttore generale (art. 56, comma 3,                   
Regolamento interno).                                                           
Sono attribuite al Responsabile del Servizio nella cui competenza               
ricade per materia l'oggetto del contratto (sulla base dei                      
provvedimenti normativi e amministrativi in materia di                          
organizzazione), le seguenti competenze:                                        
a) richiesta di attivazione della procedura di gara al Responsabile             
del Servizio competente in materia di contratti, secondo quanto                 
previsto all'art. 56, comma 5, del Regolamento intemo;                          
b) presidenza delle sedute pubbliche di gara, in qualita' di                    
Autorita' di gara (art. 57, Regolamento interno);                               
c) stipulazione del contratto o emissione dell'ordine formale, per              
contratti stipulati ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere c) e d),            
Regolamento interno e ogniqualvolta sia necessario precisare                    
condizioni e termini del contratto stipulato;                                   
d) assunzione degli atti necessari quando si procede ad affidamenti             
diretti, rinnovi e proroghe contrattuali, ai sensi della vigente                
normativa (art. 56, comma 6, art. 66, Regolamento interno).                     
Le funzioni di cui alle lettere b) e c) possono essere attribuite dal           
Direttore generale ad altro dirigente Responsabile di Servizio o                
"Professional", d'intesa con il Responsabile del Servizio nella cui             
competenza ricade per materia l'oggetto del contratto (art. 57                  
Regolamento interno).                                                           
II Responsabile del Servizio competente in materia di contratti ed il           
Responsabile del Servizio nella cui competenza ricade per materia               
l'oggetto del contratto svolgono congiuntamente le seguenti                     
attivita':                                                                      
a) ricognizione delle offerte pervenute a seguito di gara ufficiosa;            
la funzione puo' essere delegata a dirigenti "Professional" o                   
funzionari titolari di posizioni organizzative dei rispettivi Servizi           
competenti per materia (art. 61, comma 6, Regolamento interno);                 
b) istruttoria relativa all'esame delle eventuali offerte con                   
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, individuate             
come prescritto dalla vigente normativa, con l'assistenza dei                   
dirigenti professional o funzionari dei rispettivi Servizi competenti           
per materia.                                                                    
1.1.3) Procedure in economia per acquisto di beni e servizi                     
II Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo, con riferimento               
alle competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                 
amministrativi in materia di organizzazione, provvede, secondo le               
disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio per                
l'amministrazione e la contabilita', come segue:                                
- ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli                     
affidamenti con procedura in economia (artt. 69 - 72 del Regolamento            
interno).                                                                       
II Dirigente responsabile della struttura competente per materia                
(sulla base dei provvedimenti normativi e amministrativi in materia             
di organizzazione) provvede come segue:                                         
- ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli                     
affidamenti con procedura in economia per le spese individuate agli             
artt. 42 - comma 5 e 43 del Regolamento interno.                                
Il Responsabile dei Servizio nella cui competenza ricade per materia            
l'oggetto del contratto (sulla base dei provvedimenti normativi e               
amministrativi in materia di organizzazione) provvede come segue:               
- richiesta di attivazione della procedura al Responsabile del                  
Servizio Gestione e Sviluppo (art. 70 del Regolamento interno).                 
Tali funzioni possono essere delegate al Dirigente Professional                 
assegnato al servizio/struttura nella cui competenza ricade la                  
materia.                                                                        
ALLEGATO 2                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di entrata                 
2.1) Accertamento delle entrate                                                 
II Responsabile del Servizio competente in materia di bilancio, nel             
rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento interno del            
Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilita', procede            
d'ufficio all'accertamento delle entrate.<%2>Laddove non ricorrano i            
presupposti previsti dall'art. 26, il Responsabile del Servizio                 
competente in materia di bilancio, procede all'accertamento delle               
entrate sulla base di provvedimenti adottati dall'Ufficio di                    
Presidenza, o dal Direttore generale o dai Responsabili di Servizio             
competenti per materia.                                                         
2.2) Riscossione e versamento delle entrate                                     
Spetta al Responsabile del Servizio competente in materia di                    
bilancio, la riscossione delle entrate mediante ordinativi d'incasso            
(art. 27, Regolamento di contabilita').                                         
II Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un           
dirigente Responsabile di Servizio o dirigente "professional",                  
assegnato al Servizio, l'esercizio della funzione di emissione e                
firma degli ordinativi d'incasso.                                               
ALLEGATO 3                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di spesa                   
3.1) Procedure di spesa                                                         
In via ordinaria le competenze in materia di procedura di spesa sono            
attribuite ai Responsabili di Servizio ed ai dirigenti Professional,            
per l'attuazione dei programmi deliberati dall'Ufficio di Presidenza,           
sulla base delle assegnazioni di funzioni da parte del Direttore                
generale.                                                                       
Agli stessi competono l'adozione dei provvedimenti di liquidazione              
che ne conseguono, nonche' la richiesta di emissione dei titoli di              
pagamento (artt. 32, 35 e 36 del Regolamento di contabilita').                  
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un           
Dirigente Professional, assegnato al Servizio, l'esercizio di                   
funzioni assegnate. Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti            
di impegno e liquidazione che ne conseguono, nonche' la richiesta di            
emissione dei titoli di pagamento.                                              
Restano in capo al Direttore generale, le competenze in materia di              
procedura di spesa per l'attuazione dei programmi della Direzione               
generale.                                                                       
Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti di liquidazione che            
ne conseguono, nonche' la richiesta di emissione dei titoli di                  
pagamento (artt. 32, 35 e 36 del Regolamento di contabilita').                  
Il Direttore generale puo', con propria determina, delegare un                  
Dirigente Professional, assegnato alla Direzione, l'esercizio di                
funzioni proprie. Allo stesso compete l'adozione dei provvedimenti di           
impegno e liquidazione che ne conseguono, nonche' la richiesta di               
emissione dei titoli di pagamento.                                              
3.2) Ordinazione dei titoli di spesa                                            
Spetta al Responsabile del Servizio competente in materia di                    
bilancio, o ad un dirigente delegato, l'ordinazione dei titoli di               
spesa.                                                                          
ALLEGATO 4                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di processi organizzativi,              
gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro                   
4.1) Indirizzi generali                                                         
A differenza di altri settori di attivita' dell'Ente le                         
responsabilita' in materia di gestione dei processi organizzativi,              
delle risorse umane e della sicurezza nei luoghi di lavoro spesso non           
richiedono, per essere esercitate, l'adozione di atti amministrativi;           
tale fatto distintivo non deve tuttavia porre in ombra la forte                 
responsabilita' connessa alla gestione di fattori dai quali dipende             
il successo di grande parte dell'attivita' dell'Ente e che                      
costituisce uno dei filoni di responsabilita' tipicamente                       
dirigenziale; in questo ambito, quindi, l'articolazione delle                   
responsabilita', di seguito indicata, tiene conto di questa                     
peculiarita', richiamando i ruoli dirigenziali che rispondono di                
processi o fasi rilevanti degli stessi.                                         
I dirigenti preposti (Direttore generale e Responsabili di Servizio),           
nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, promuovono il               
concorso dei dirigenti professional e dei titolari di posizione                 
organizzativa all'esercizio delle responsabilita' ai medesimi                   
conferite, per quanto di rispettiva competenza.                                 
II Direttore generale ed i Responsabili di Servizio assumono i                  
provvedimenti connessi all'esercizio delle responsabilita' loro                 
conferite dall'Ufficio di Presidenza; il Direttore generale individua           
e disciplina, con propri atti, le eventuali ulteriori responsabilita'           
delegate ai Responsabili di Servizio.                                           
Non sono delegabili a responsabili di posizione dirigenziale                    
professionali e ai titolari di posizione organizzativa, l'adozione di           
provvedimenti finali inerenti l'organizzazione, la gestione, la                 
valutazione e lo sviluppo del personale.                                        
4.2) Responsabilita' del Direttore generale                                     
E' responsabilita' del Direttore generale l'attivita' di normazione,            
indirizzo, regolazione e controllo per quanto riguarda                          
l'organizzazione della Direzione generale, delle risorse umane e                
della sicurezza nell'ambito della struttura; in particolare e'                  
responsabilita' del Direttore generale: l'organizzazione ed il                  
funzionamento generale della Direzione (art. 40, lettere c), d), f),            
g), h) ed i) della legge regionale) e precisamente:                             
- la specificazione delle funzioni demandate ai Servizi;                        
- l'istituzione delle posizioni dirigenziali ed organizzative;                  
- il conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilita' di                
posizione organizzativa;                                                        
- l'adozione di progetti di innovazione organizzativa, tecnologica,             
di telelavoro ecc.;                                                             
- la pianificazione del budget determinato dall'Ufficio di Presidenza           
per la gestione del personale e formulazione dei relativi indirizzi             
per i dirigenti di servizio;                                                    
- l'analisi in ordine alle proposte dei dirigenti responsabili di               
servizio relativamente ai fabbisogni ordinari e straordinari di                 
personale;                                                                      
- l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale assegnato alla                   
direzione, anche tramite l'attuazione di processi di mobilita'                  
interna;                                                                        
- l'acquisizione di personale attraverso processi selettivi o                   
proveniente da altre Direzioni o Enti, anche esterni;                           
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo               
parziale e viceversa;                                                           
- l'individuazione degli esperti da inserire nelle commissioni                  
esaminatrici dei concorsi, dei processi selettivi interni o per la              
elaborazione di graduatorie per l'assunzione di personale con                   
contratto a tempo determinato o con contratto di formazione - lavoro            
ecc.;                                                                           
- l'accensione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo;                  
- la formulazione delle proposte da inserire nel programma degli                
incarichi professionali (art. 12 della legge regionale);                        
- il conferimento degli incarichi di prestazione professionale e di             
collaborazione coordinata e continuativa;                                       
- la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per la                  
formazione del personale e verifica di coerenza delle azioni attuate;           
formulazione di indirizzi ai dirigenti di servizio per la                       
segnalazione di fabbisogni formativi di natura intersettoriale e per            
la partecipazione alle iniziative trasversali del personale assegnato           
ai singoli servizi;                                                             
- la valutazione dei dirigenti di servizio e professional                       
direttamente dipendenti;                                                        
- la valutatone dei responsabili di posizione organizzativa e del               
personale direttamente dipendenti;                                              
- la verifica sulla omogeneita' e coerenza applicativa dei criteri              
stabiliti per la valutazione, da parte dei dirigenti di servizio;               
- il monitoraggio e controllo successivo sull'esercizio delle                   
responsabilita' dei dirigenti di servizio e delle altre                         
responsabilita' direttamente dipendenti;                                        
- l'autorizzazione o il diniego relativamente all'assunzione di                 
incarichi esterni da parte del personale del Consiglio;                         
- la contestazione degli addebiti e la irrogazione di sanzioni                  
disciplinari, nei confronti dei dirigenti e del personale                       
funzionalmente dipendente;                                                      
- l'adozione degli atti propri dei dirigenti in materia di sicurezza            
nei luoghi di lavoro (es: designazione addetti gestione emergenze e             
primo soccorso) e comunicazioni al datore di lavoro ex DLgs 626/94,             
relativamente ai pericoli esistenti presso la struttura di                      
competenza.                                                                     
Le attivita' di istruttoria, coordinamento e raccordo con la                    
Direzione generale, necessarie all'esercizio delle responsabilita'              
sopraprecisate, vengono svolte con la collaborazione del Responsabile           
del Servizio competente in materia di personale e risorse umane, nel            
cui ambito potranno anche essere delegate.                                      
Tali attivita' possono, altresi', essere conferite ad altre posizioni           
dirigenziali - di struttura o professional - e/o a funzionari                   
Responsabili di posizione organizzativa.                                        
Il Direttore generale puo' delegare ai dirigenti Responsabili di                
Servizio il conferimento degli incarichi di responsabilita' delle               
posizioni organizzative istituite presso i rispettivi Servizi.                  
4.3) Responsabilita' dei dirigenti Responsabili di Servizio                     
E' responsabilita' dei Responsabili di Servizio, nell'ambito degli              
indirizzi stabiliti dai relativi Direttori generali ai sensi                    
dell'art. 40, lettere c), g) ed i) della legge regionale:                       
- la pianificazione annuale delle attivita' assegnate e                         
dell'organizzazione del lavoro all'interno del Servizio;                        
- la specificazione annuale dei procedimenti/progetti assegnati ai              
dirigenti professional ed ai responsabili di posizione organizzativa,           
afferenti il servizio e relativa definizione del personale e delle              
risorse di cui gli stessi si avvalgono per l'attuazione delle                   
attivita';                                                                      
- la proposta, al relativo Direttore generale per quanto riguarda:              
a) i fabbisogni professionali ordinari e straordinari;                          
b) la valutazione di preliminare congruenza relativamente al                    
personale previsto in ingresso nel servizio a vario titolo e la                 
eventuale dichiarazione di non avvenuto superamento del periodo di              
prova, per quanto riguarda i neoassunti;                                        
c) la proposta di piani di sviluppo del personale e delle conseguenti           
azioni; individuazione partecipanti ai percorsi di formazione                   
trasversale;                                                                    
- la valutazione dei risultati e del personale assegnato al servizio;           
- la gestione amministrativa dei personale assegnato:                           
concessione/diniego autorizzazione ferie, missioni e relativa                   
liquidazione delle parcelle, ecc..;                                             
- la valutazione di compatibilita' organizzativa rispetto alle                  
richieste di: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a            
tempo parziale e viceversa, di assunzione di incarichi esterni,                 
attuazione di progetti di telelavoro, ecc..;                                    
- la contestazione di addebiti e l'irrogazione di sanzioni                      
disciplinari nei confronti del personale assegnato;                             
- il presidio organizzativo della sicurezza nei luoghi di lavoro con            
particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria, ai dispositivi             
di protezione individuale, all'applicazione delle procedure di                  
sicurezza ed alla gestione emergenze, relativamente al personale                
assegnato al Servizio. Detta responsabilita' comporta relazioni                 
costanti con la Direzione generale ed il controllo del rispetto delle           
prescrizioni.                                                                   
responsabilita' del Responsabile del Servizio competente in materia             
di personale e risorse umane:                                                   
- la predisposizione degli atti di concessione/diniego di istituti              
normativi quali aspettative e congedi senza assegni, permessi per               
studio ecc., previo parere dei Responsabili di Servizio cui risulta             
assegnato il dipendente richiedente;                                            
- la rilevazione informatizzata dei dati di presenza/assenza e del              
trattamento economico di missione dei dipendenti del Consiglio e la             
verifica del rispetto della normativa vigente in materia;                       
- la gestione amministrativa del salario accessorio.                            
ALLEGATO 5                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento dei dati                 
personali                                                                       
5.1) Indirizzi generali                                                         
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, come e' noto, ha dettato una                 
complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione             
dei dati personali a tutela dei diritti fondamentali della                      
personalita' connessi all'utilizzo delle informazioni di carattere              
personale ed ha previsto diversi adempimenti ed obblighi a carico dei           
soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le Amministrazioni           
pubbliche.                                                                      
Dopo l'entrata in vigore della Legge 675/96, il Consiglio ha                    
individuato il "Titolare del trattamento dei dati personali"                    
(deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre 2000)           
e ha definito criteri uniformi di applicazione della Legge statale              
con atto del Direttore generale n. 111 del 19 marzo 1998.                       
Con la presente deliberazione si intende definire l'articolazione               
delle responsabilita' in capo alla dirigenza del Consiglio in ordine            
al trattamento dei dati personali con riguardo specifico al complesso           
degli obblighi previsti dalla citata Legge 675/96, aggiornando                  
limitatamente a tale aspetto la preesistente disciplina.                        
A tal fine nel fare rinvio alle definizioni contenute nella Legge               
675/96, appare opportuno fare alcune premesse di ordine generale.               
In primo luogo ed in linea generale, ai sensi dell'art. 27 della                
Legge 675/96 il Consiglio puo' trattare dati personali unicamente per           
lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti              
dalla legge o dai regolamenti.                                                  
In secondo luogo "titolare" del trattamento e' il Consiglio, inteso             
come struttura nel suo complesso, ai cui organi spetta, nel rispetto            
delle relative competenze, l'adozione degli atti contenenti le scelte           
di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati.                          
Al Consiglio in quanto "Titolare del trattamento dei dati personali"            
spetta:                                                                         
a) approvare le indicazioni applicative circa i trattamenti                     
effettuati dal Consiglio in considerazione delle proprie funzioni               
istituzionali;                                                                  
b) fornire le indicazioni applicative circa i limiti stabiliti dalla            
legge e dagli eventuali regolamenti regionali vigenti per                       
l'esecuzione dei trattamenti nonche' vigilare, anche con verifiche              
periodiche, sull'attuazione delle istruzioni impartite;                         
c) designare il/i "Responsabile/i per il trattamento dei dati                   
personali", con specificazione analitica per iscritto dei compiti; il           
"Responsabile della sicurezza", su proposta del Direttore generale;             
il "Responsabile del diritto di accesso" ai sensi dell'art. 13, Legge           
675/96;                                                                         
d) predisporre le misure minime di sicurezza previste dalla Sezione             
II della Legge 675/96, dal DPR 318/99 e dagli eventuali decreti che             
saranno successivamente emanati in materia;                                     
e) individuare con apposito regolamento i tipi di dati e di                     
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle                
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale                         
identificazione periodicamente, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis              
della Legge 675/96.                                                             
I compiti indicati alle precedenti lettere b), c) e d) sono                     
delegabili all'Ufficio di Presidenza.                                           
Al Presidente del Consiglio spetta la sottoscrizione degli atti di              
notifica, delle comunicazioni e delle richieste al Garante per la               
protezione dei dati personali (di seguito indicato come Garante),               
fatta salva la possibilita' di delegare, con apposito atto, tale                
funzione al Direttore generale.                                                 
II "Responsabile del trattamento dei dati personali" e', invece, quel           
soggetto che 'gestisce' e, comunque, opera nel trattamento dei dati             
in luogo del titolare e, quindi, ha il potere-dovere di porre in                
essere tutte le azioni e adottare tutti gli atti non riservati agli             
organi politici.                                                                
Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre           
2000:                                                                           
- il Direttore generale, e' stato designato, ai sensi della Legge               
675/96 ed in particolare dell'art. 8, quale soggetto "Responsabile di           
primo livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio              
regionale;                                                                      
- i dirigenti Responsabili di Servizio, sono stati designati, ai                
sensi della Legge 675/96 ed in particolare dell'art. 8, quali                   
soggetti "Responsabili di secondo livello del trattamento dei dati              
personali" per il Consiglio regionale. Tale "responsabilita' di                 
secondo livello" e' in capo anche al Direttore generale,                        
limitatamente pero' al trattamento dei dati di competenza della                 
struttura a supporto della Direzione generale.                                  
5.2) Funzioni e compiti del Direttore generale                                  
Le funzioni e i compiti del Direttore generale, quale "Responsabile             
di primo livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio           
regionale, sono individuati primariamente in compiti di                         
coordinamento, raccordo e supervisione sull'attivita' dei                       
"Responsabili di secondo livello" per quanto riguarda l'applicazione            
uniforme e di controllo sulla piena attuazione degli adempimenti                
previsti dalla Legge 675/96 e successive modificazioni ed                       
integrazioni.                                                                   
Tali funzioni e compiti possono essere cosi' esemplificate:                     
a) verificare il rispetto della normativa in materia di trattamento             
dei dati, in particolare mediante l'attuazione e il mantenimento                
della liceita' e legittimita' dei trattamenti alle vigenti                      
disposizioni di legge e regolamentari;                                          
b) istituire e aggiornare periodicamente l'elenco delle banche dati,            
informatizzate e non, costituite nell'ambito della Direzione;                   
c) elaborare periodicamente l'elenco aggiornato delle banche di dati,           
informatizzate e fornire periodicamente al Consiglio i trattamenti              
dei dati ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/96, affinche' siano              
individuate con provvedimento;                                                  
d) disporre le modifiche al trattamento dei dati, affinche' sia                 
congruo rispetto alla normativa vigente;                                        
e) disporre la cessazione di qualsiasi trattamento dei dati non                 
effettuato in ragione delle funzioni istituzionali svolte dall'Ente e           
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;                             
f) predisporre e curare l'informativa di cui all'art. 10 della Legge            
675/96, eventualmente anche coordinandosi con gli altri "Responsabili           
del trattamento dei dati";                                                      
g) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario affinche'              
sia assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti di cui                  
all'art. 13 della Legge 675/96;                                                 
h) disporre e adottare gli atti necessari affinche' sia assicurato              
agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della               
Legge 675/96 e, comunque, provvedere sulle istanze degli interessati;           
i) disporre l'adozione dei provvedimenti (blocco, cancellazione,                
rettificazione etc.) imposti dal Garante quale misura conseguente               
all'accoglimento delle richieste degli interessati;                             
j)  predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante           
nei casi e nei modi previsti dalla legge;                                       
k) collaborare con il "Responsabile della sicurezza" per quanto                 
concerne l'attuazione del DPR 318/99, cosi' come degli eventuali                
decreti che saranno successivamente emanati in materia;                         
l)  procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di             
gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi           
periodicamente.                                                                 
Al Direttore generale compete inoltre:                                          
a) la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici necessari              
per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di cui                  
all'art. 13 della Legge 675/96;                                                 
b) proporre al Consiglio la designazione del "Responsabile della                
sicurezza".                                                                     
5.3) Funzioni e compiti delegabili ai dirigenti Responsabili di                 
Servizio                                                                        
La individuazione dei compiti del Direttori generali effettuata nel             
paragrafo 5.2), in ossequio al dettato della legge statale, contiene            
sia compiti ascrivibili a funzioni di direzione e coordinamento                 
generale sia compiti che ben possono rientrare negli ambiti di                  
competenza dei servizi.                                                         
In un ottica di gestione razionale e' pertanto opportuno articolare             
tali funzioni e compiti nell'ambito della Direzione attraverso                  
l'utilizzo della "delega", quale istituto compatibile con le                    
previsioni della Legge 675/96.                                                  
Pertanto, fermo restando in capo al Direttore generale le funzioni di           
coordinamento e controllo, sono delegabili ai dirigenti responsabili            
di Servizio (ovvero ad un dirigente professional assegnato alla                 
Direzione) tutte le funzioni e i compiti indicati nel paragrafo 5.2),           
ad eccezione di quelle di cui alle lettere c), h), i) e j).                     
Il Direttore generale puo' delegare a dirigenti Responsabili di                 
Servizio la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici                  
necessari per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di            
cui all'art. 13 della Legge 675/96.                                             
5.4) Funzioni e compiti dei dirigenti Responsabili di Servizio                  
I dirigenti Responsabili di Servizio quali "Responsabili di secondo             
livello del trattamento dei dati personali" per il Consiglio                    
regionale, oltre alle funzioni a loro delegate dal Direttore                    
generale, esercitano le seguenti funzioni:                                      
a) collaborano con il Direttore generale per l'esplicazione delle               
funzioni di sua competenza;                                                     
b) forniscono periodicamente al Direttore generale l'elenco                     
aggiornato delle banche dati, informatizzate e non, affinche' siano             
individuate con atto del Consiglio regionale;                                   
c) indicano al Direttore generale i casi nei quali il trattamento               
delle banche dati censite necessita dell'adozione di apposita                   
disciplina.                                                                     
A dette funzioni si sommano i compiti, che sono stati riassunti in              
forma schematizzata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale             
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 13 novembre            
2000, valevoli naturalmente all'interno della struttura di                      
competenza:                                                                     
 1) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del                      
trattamento, impartendo loro, ancora per iscritto, le idonee                    
istruzioni relative alle operazioni da compiere (a tal fine si                  
precisa che l'incaricato del trattamento dei dati e' la persona                 
fisica incaricata per iscritto di compiere le operazioni di                     
trattamento dal titolare o dal responsabile;                                    
 2) assegnare agli incaricati una specifica autorizzazione per il               
trattamento dei dati sensibili;                                                 
 3) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;           
 4) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e                     
predisposte dal "Titolare del trattamento";                                     
 5) vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei             
soggetti nominati incaricati;                                                   
 6) verificare periodicamente lo stato di applicazione della Legge              
675/96, nonche' il buon funzionamento, la corretta applicazione e la            
conformita' alle indicazioni dell'Autorita' Garante dei sistemi e               
delle misure di sicurezza adottate;                                             
 7) comunicare immediatamente al "Titolare" gli eventuali nuovi                 
trattamenti da intraprendere nel proprio servizio di competenza,                
provvedendo alle necessarie formalita' di legge;                                
 8) individuare, per il servizio di competenza, i trattamenti di dati           
sensibili, di cui all'art. 22, comma 3, il cui trattamento sia                  
previsto da espressa disposizione di legge, identificare oltre ai               
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le                 
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite;                           
 9) predisporre le soluzioni organizzative e procedurali volte a                
consentire la massima diffusione, in relazione all'attivita'                    
amministrativa, delle informazioni ex art. 10 della Legge 675/96;               
10) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali                  
reclami degli interessati;                                                      
11) operare al fine di facilitare l'interessato nell'esercizio dei              
suoi diritti ex art. 13 della Legge 675/96.                                     
5.5) Funzioni e compiti del "Responsabile della sicurezza"                      
L'art. 8, Legge 675/96 consente al titolare del trattamento dei dati            
di designare diversi responsabili del trattamento, attribuendo a                
ciascuno compiti differenti.                                                    
In considerazione dell'estrema complessita' delle misure di sicurezza           
idonee e di quelle previste dal DPR 318/99, nonche' delle competenze            
necessarie per lo svolgimento del compito ed al fine di assicurare              
l'omogeneita' delle modalita' dei trattamenti elettronici dei dati e            
delle relative misure di sicurezza, si ritiene necessario designare             
un unico Responsabile della sicurezza.                                          
L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno (con deliberazione n.             
95 del 13 novembre 2000), dovendo adempiere alle disposizioni di cui            
agli artt. 2 e 4 del sopra citato DPR, individuare:                             
- come "amministratore di sistema" il soggetto avente compiti di                
sovrintendere alle risorse del sistema operativo dell'elaboratore del           
Consiglio, del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione;           
- e come "custode" delle parole chiave e dei codici identificativi              
personali assegnati a ciascun incaricato del trattamento dei dati               
personali il soggetto preposto alla loro custodia.                              
Infatti per tali compiti e' stato designato il Dirigente assegnato al           
settore informatico del Consiglio, a cui pertanto, in un'ottica di              
maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa,             
vengono attribuite le mansioni spettanti al "Responsabile della                 
sicurezza".                                                                     
L'attuazione delle direttive del "Responsabile della sicurezza"                 
coinvolge in ogni caso il Direttore generale, che sara' quindi                  
chiamato a cooperare con esso ai fini dell'applicazione del DPR                 
318/99 e dei successivi atti emanati in materia.                                
La sua posizione, nell'ambito dei trattamenti dei dati, non si                  
troverebbe in posizione gerarchica rispetto a quella degli altri                
responsabili bensi' in posizione funzionale nel senso che le sue                
attribuzioni differiscono (e non si sovrappongono) a quelle gia'                
affidate al Direttore generale.                                                 
Al "Responsabile della sicurezza", pertanto, vengono attribuite le              
seguenti funzioni:                                                              
a) individuare e adottare, coordinandosi con i "Responsabili del                
trattamento", le misure di sicurezza minime ed idonee da osservare              
nell'esecuzione dei trattamenti di dati elettronici e non;                      
b) aggiornare periodicamente le misure di sicurezza gia' individuate            
in relazione all'evoluzione della tecnica, della normativa e                    
dell'esperienza;                                                                
c) valutare, con riferimento alla particolarita' di ciascun                     
trattamento di dati, le diverse misure di sicurezza da adottare;                
d) istruire e formare, anche su richiesta, i "Responsabili del                  
trattamento" e gli "incaricati" sulle modalita' di trattamento con              
riferimento all'adozione e all'osservanza delle singole misure di               
sicurezza;                                                                      
e) individuare, anche su suggerimento del "Responsabile del diritto             
di accesso", e adottare ogni misura ritenuta opportuna atta ad                  
agevolare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge                
675/96, anche mediante software che consentano il facile, agevole e             
approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma            
elettronica nell'ambito del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma             
9, lett. a), DPR 501/98;                                                        
f) proporre l'adozione di ogni altro provvedimento in applicazione              
dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 della Legge 675/96.                                
5.6) Funzioni e compiti del "Responsabile del diritto di accesso" ex            
art. 13, Legge 675/96                                                           
La normativa nazionale in materia di trattamento dei dati attribuisce           
agli interessati il potere di esercitare, sui loro dati personali,              
vari diritti di accesso (conoscenza) e di intervento (ad es., di                
integrazione o cancellazione) e prevede l'individuazione del                    
"Responsabile del diritto di accesso", il quale sia in grado di                 
svolgere una funzione consultiva sia nei confronti del pubblico sia             
nei confronti degli uffici regionali e che, ricevute le istanze del             
cittadino, sia in grado di smistarle verso le strutture competenti.             
Al "Responsabile del diritto di accesso" sono attribuite le seguenti            
funzioni:                                                                       
a) promuovere la sensibilizzazione dei "Responsabili e degli                    
incaricati del trattamento dei dati", sia in via generale e                     
preventiva sia su singola richiesta, sui diritti di cui all'art. 13             
della Legge 675/96, sul loro contenuto, sulla loro applicazione e               
sulle modalita' di ottemperanza alle richieste del cittadino;                   
b) collaborare con i singoli interessati, anche istruendoli sul                 
contenuto dei singoli diritti e sulla procedura per il loro                     
esercizio, alla redazione e compilazione delle istanze per                      
l'esercizio dei diritti medesimi;                                               
c) smistare le singole istanze verso i "Responsabili del trattamento            
dei dati" competenti ad ottemperare alle medesime;                              
d) individuare le singole misure ritenute opportune per agevolare               
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, coordinandosi            
con i "Responsabili del trattamento dei dati" e il "Responsabile                
della sicurezza";                                                               
e) individuare e proporre le misure opportune per semplificare le               
modalita' di accesso e per ridurre i tempi di attesa, indicandole,              
laddove necessario, ai "Responsabile del trattamento dei dati" e al             
"Responsabile della sicurezza";                                                 
f)                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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