REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                TITOLO IV                                                       
          SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.                             
            SANZIONI AMMINISTRATIVE                                             
          Art. 22                                                               
Sospensione e revoca dell'autorizzazione                                        
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione                      
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per             
un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:              
a) qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle                      
autorizzate;                                                                    
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze            
a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;                          
c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero               
gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla Direttiva n.             
90/314/CEE recepita con DLgs n. 111 del 1995 e dalla Direttiva                  
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole              
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con                 
l'articolo 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per              
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia               
alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1994);                               
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito                     
cauzionale nei termini previsti;                                                
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni           
la cessazione per qualsiasi causa dell'attivita' del direttore                  
tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non            
provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il                
termine assegnato dalla Provincia;                                              
f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi              
responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta                
turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che                   
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o              
internazionale.                                                                 
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:                          
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al             
comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita'            
che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle             
disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato               
dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;                    
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle                  
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.                                      
3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della             
autorizzazione nel caso previsto dall'articolo 23, comma 2.                     
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi               
previsti dalla presente legge.                                                  
NOTE ALL'ART. 22                                                                
1) La Direttiva n. 90/314/CEE e il DLgs n. 111 del 1995 sono citati             
alla nota 1) all'art. 15.                                                       
2) Il testo dell'art. 25 della Legge n. 52 del 1996 e' il seguente:             
"Art. 25 - Attuazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio                   
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i                   
consumatori                                                                     
1. Dopo il Capo XIV del Titolo II del libro quarto del Codice civile,           
e' aggiunto il seguente:                                                        
"CAPO XIV-BIS - Dei contratti del consumatore                                   
          Art. 1469-bis - Clausole vessatorie nel contratto tra                 
professionista e consumatore                                                    
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che             
ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si              
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,                 
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei            
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.                               
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e' la           
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'                      
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il                        
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,            
che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale,            
utilizza il contratto di cui al primo comma.                                    
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno            
per oggetto o per effetto di:                                                   
 1)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in              
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un            
fatto o da un'omissione del professionista;                                     
 2)  escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei             
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di                     
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte              
del professionista;                                                             
 3)  escludere o limitare l'opponibilita' da parte del consumatore              
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con           
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;                               
 4)  prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre                     
l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad             
una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua                  
volonta';                                                                       
 5)  consentire al professionista di trattenere una somma di denaro             
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o             
ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal            
professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a           
non concludere il contratto oppure a recedere;                                  
 6)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo              
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di               
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo              
manifestamente eccessivo;                                                       
 7)  riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la           
facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al                       
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal           
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora                
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;               
 8)  consentire al professionista di recedere da contratti a tempo              
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di                
giusta causa;                                                                   
 9)  stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla               
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare            
la tacita proroga o rinnovazione;                                               
10)  prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole            
che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione           
del contratto';                                                                 
11)  consentire al professionista di modificare unilateralmente le              
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del            
servizio da fornire; senza un giustificato motivo indicato nel                  
contratto stesso;                                                               
12)  stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato             
al momento della consegna o della prestazione;                                  
13)  consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o             
del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo               
finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente              
convenuto;                                                                      
14)  riservare al professionista il potere di accertare la                      
conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello                   
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo                       
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;                            
15)  limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle               
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai                  
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al            
rispetto di particolari formalita';                                             
16) limitare o escludere l'opponibi'lita' dell'eccezione                        
d'inadempimento da parte del consumatore;                                       
17)  consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei              
rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo                  
consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei               
diritti di quest'ultimo;                                                        
18)  sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della              
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'           
giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o                 
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'                 
contrattuale nei rapporti con i terzi;                                          
19)  stabilire come sede del foro competente sulle controversie                 
localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del               
consumatore;                                                                    
20)  prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un                 
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente                
dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione              
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto             
dell'articolo 1355.                                                             
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a            
tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8) e            
11) del terzo comma:                                                            
1)  recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,           
dandone immediata comunicazione al consumatore;                                 
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni           
del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore,            
che ha diritto di recedere dal contratto.                                       
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il           
professionista puo' modificare, senza preavviso, sempre che vi sia un           
giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il           
tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla           
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata            
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal                     
contratto.                                                                      
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai                 
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed           
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni           
di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato                    
finanziario non controllato dal professionista, nonche' la                      
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia               
postali internazionali emessi in valuta estera.                                 
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di            
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione             
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.                   
          Art. 1469-ter - Accertamento della vessatorieta' delle                
clausole                                                                        
La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della                
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo                  
riferimento alle circostanza esistenti al momento della sua                     
conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un               
altro collegato o da cui dipende.                                               
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene              
alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza             
del corrispettivo dei beni e di servizi, purche' tali elementi siano            
individuati in modo chiaro e comprensibile.                                     
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge           
ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi           
contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti                 
contraenti tutti gli Stati membri dell'Unone Europea o l'Unione                 
Europea.                                                                        
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano            
stati oggetto di trattativa individuale.                                        
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari            
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti           
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le              
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo               
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica                   
trattativa con il consumatore.                                                  
          Art. 1469-quater - Forma e interpretazione                            
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole                
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono                
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.                           
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale                            
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.                               
          Art. 1469-quinquies - Inefficacia                                     
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e           
1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il             
resto.                                                                          
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,              
abbiano per oggetto o per effetto di:                                           
1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso           
di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto           
o da un'omissine del professionista;                                            
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del             
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o            
parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;                 
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che              
non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della                
conclusione del contratto.                                                      
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'                 
essere rilevata d'ufficio dal giudice.                                          
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i           
danni che ha subi'to in conseguenza della declaratoria d'inefficacia            
delle clausole dichiarate abusive.                                              
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo                        
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese                   
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della               
protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto               
presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato            
membro dell'Unione Europea.                                                     
          Art. 1469-sexies - Azione inibitoria                                  
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti            
e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,                 
possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di             
professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e                
richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni            
di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo.                   
L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di            
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del Codice di               
procedura civile.                                                               
Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o           
piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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