LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 22
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per
un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle
autorizzate;
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze
a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero
gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla Direttiva n.
90/314/CEE recepita con DLgs n. 111 del 1995 e dalla Direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con
l'articolo 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 1994);
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito
cauzionale nei termini previsti;
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni
la cessazione per qualsiasi causa dell'attivita' del direttore
tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non
provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il
termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi
responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta
turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o
internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al
comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita'
che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle
disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato
dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della
autorizzazione nel caso previsto dall'articolo 23, comma 2.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi
previsti dalla presente legge.
NOTE ALL'ART. 22
1) La Direttiva n. 90/314/CEE e il DLgs n. 111 del 1995 sono citati
alla nota 1) all'art. 15.
2) Il testo dell'art. 25 della Legge n. 52 del 1996 e' il seguente:
"Art. 25 - Attuazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori
1. Dopo il Capo XIV del Titolo II del libro quarto del Codice civile,
e' aggiunto il seguente:
"CAPO XIV-BIS - Dei contratti del consumatore
Art. 1469-bis - Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che
ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e' la
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno
per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilita' da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad
una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volonta';
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a
non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la
facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di
giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione
del contratto';
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire; senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo
finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la
conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
16) limitare o escludere l'opponibi'lita' dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente
dalla mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a
tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8) e
11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni
del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista puo' modificare, senza preavviso, sempre che vi sia un
giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il
tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal professionista, nonche' la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.
Art. 1469-ter - Accertamento della vessatorieta' delle
clausole
La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanza esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e di servizi, purche' tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge
ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi
contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti
contraenti tutti gli Stati membri dell'Unone Europea o l'Unione
Europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano
stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
Art. 1469-quater - Forma e interpretazione
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
Art. 1469-quinquies - Inefficacia
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e
1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il
resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso
di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto
o da un'omissine del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che
non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i
danni che ha subi'to in conseguenza della declaratoria d'inefficacia
delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto
presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione Europea.
Art. 1469-sexies - Azione inibitoria
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti
e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e
richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni
di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo.
L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del Codice di
procedura civile.
Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o
piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.".