LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 9
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono
possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.