REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 9                                                                
Requisiti strutturali                                                           
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono              
possedere i seguenti requisiti strutturali:                                     
a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';                           
b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;                                
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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