COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST

COMUNICATO

Rinnovo - Elezioni del Comitato di amministrazione Comunalia di Valditacca - Decreto n. 2 del 28/10/2002

Il Presidente (omissis) decreta:                                                
Art. 1 - Per giovedi' 26 dicembre 2002 e' fissata la convocazione dei           
cittadini primi intestatari di scheda dei nuclei familiari residenti            
nella frazione di Valditacca ed iscritti alle liste elettorali del              
Comune di Monchio delle Corti per l'elezione del Comitato di                    
amministrazione della Comunalia.                                                
Art. 2 - Il Sindaco del Comune di Monchio delle Corti e' incaricato             
di procedere alla formazione delle liste elettorali della frazione,             
composta dagli intestatari dei nuclei familiari residenti nella                 
medesima frazione ed in triplice copia (una da esporre all'Albo                 
comunale, una da esporre nella frazione interessata, una da inviare             
alla Comunita' Montana, mediante stralcio da quelle elettorali del              
Comune, includendovi solamente gli intestatari dei nuclei familiari             
residenti nella circoscrizione territoriale della Comunalia alla data           
della piu' recente revisione delle liste elettorali del Comune, sulla           
base delle norme fissate dallo statuto della Comunalia stessa.                  
Art. 3 - Le liste dei candidati debbono essere presentate alla                  
Segreteria del Comune entro le ore 12 del 26 novembre 2002 e debbono            
comprendere un numero di candidati non superiore a 4 ed essere                  
sottoscritte da 7 elettori della frazione, esclusi i candidati                  
stessi. Le firme di accettazione delle candidature e quelle dei                 
presentatori delle liste debbono essere autentificate dal Sindaco o             
dal Segretario del Comune, oppure da un notaio o dal Giudice                    
conciliatore. Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro ventiquattro             
ore, copia delle liste presentate, alla Comunita' Montana. Con                  
successivo avviso saranno pubblicate le liste dei candidati presso              
l'Albo comunale e la frazione.                                                  
Art. 4 - Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere                 
approntate nel luogo della riunione reperito dal comune, apposite               
cabine e urna a cura del Comune medesimo.                                       
Art. 5 - Le operazioni di voto dovranno avere inizio alle ore 8 di              
giovedi' 26 dicembre 2002 e termineranno alle ore 17 nella stessa               
giornata. Il Comune provvedera' all'insediamento del seggi alle ore 7           
della giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei             
locali opportunatamente predisposti: le due copie delle liste                   
elettorali precedentemente esposte all'Albo comunale e nella                    
frazione, due copie del manifesto di convocazione delle elezioni, due           
copie del manifesto di pubblicazione delle liste di candidati; le               
schede elettorali e i verbali per le operazioni del seggio saranno              
approntati preventivamente a cura della Comunita' Montana.                      
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale procedera' in              
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.                                   
Al termine di queste, il Presidente del seggio provvedera'                      
all'immediata consegna di tutto il materiale elettorale al comune che           
gliene dara' ricevuta, ed entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo               
alla Comunita' Montana, trattenendo soltanto la copia delle liste,              
per consegnarla all'Amministrazione della Comunalia.                            
Art. 6 - Ogni elettore potra' votare utilizzando la scheda apposita,            
per un massimo di 4 candidati tratti dalle liste ufficiali dei                  
candidati.                                                                      
Art. 7 - Il seggio elettorale e' composto dal Presidente, nominato              
con decreto del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori           
nominati dal Sindaco, secondo le procedure dell'art. 2, lett. c)                
della L.R. 35/77, e da un Segretario scelto dal Presidente di seggio.           
E' assegnato un compenso di Euro 154,94 lorde al Presidente di seggio           
e di Euro 103,29 lorde per ogni scrutatore e segretario del seggio              
elettorale.                                                                     
Art. 8 - Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei              
risultati elettorali provvede la Comunita' Montana.                             
Art. 9 - E' ammesso ricorso sulle modalita' ed eventualmente, sui               
risultati elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I                  
ricorsi vengono esaminati, con giudizio inappellabile della                     
Commissione di cui all'art. 2, lett. e) della L.R. 35/77.                       
Art. 10 - Il Sindaco del Comune di cui all'art. 1 e' incaricato di              
pubblicare il presente decreto all'Albo del Comune e presso le                  
frazioni entro l'11 novembre 2002.                                              
IL PRESIDENTE                                                                   
Antonio Vicini                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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