DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 261
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto "Ripascimento della spiaggia di Casalborsetti" presentato dal Comune di Ravenna (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli impatti ambientali negativi
attesi in relazione ai benefici ambientali ed economici conseguiti,
il progetto per il "Ripascimento della spiaggia di Casalborsetti", in
comune di Ravenna, presentato dal Comune di Ravenna - Area
Infrastrutture civili - Servizio Geologico - Protezione civile dalla
ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni, individuate al punto
7) e di seguito riportate:
1) le operazioni di ripascimento dell'arenile di Casalborsetti
possono essere espletate utilizzando solamente i materiali giacenti
sotto i 50 cm. circa dall'area di escavo dell'avanporto nord di
Ravenna, convogliando gli altri materiali in adeguata destinazione
finale;
2) e' necessario che le attivita' di cantiere e di realizzazione
dell'intervento in esame siano effettuate in un periodo temporale
lontano dal periodo di nidificazione e riproduzione delle specie
avicole presenti nell'area e nel territorio circostante;
3) in considerazione dei possibili effetti negativi sia sugli
ambienti naturali sia sulle attivita' turistiche, le attivita' di
realizzazione del progetto in esame devono essere effettuate nel
periodo autunnale-invernale e devono comunque essere concluse o
sospese prima dell'inizio della stagione primaverile e della stagione
balneare;
4) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla I classe (aree
particolarmente protette) con limite diurno pari a 50 dB(A) e limite
notturno pari a 40 dB(A);
5) al fine di limitare disagi delle eventuali attivita' di trasporto
via terra dei materiali per il ripascimento, le modalita' di tale
trasporto e la viabilita' da esso impegnata deve essere
esclusivamente quella preventivamente concordata con le
Amministrazioni comunali interessate;
6) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario per l'eventuale trasporto degli
inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Comune di
Ravenna - Area Infrastrutture civili - Servizio Geologico -
Protezione civile, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna,
al Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli, all'ARPA Sezione
provinciale di Ravenna;c) di pubblicare, per estratto, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione,
nel Bollettino Ufficiale della Regione.