REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2003, n. 242

Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di persone disabili e pensionati al minimo INPS per l'anno 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare per l'anno 2003 le tariffe agevolate di trasporto,              
gli aventi diritto e le relative modalita' di accesso e fruizione               
cosi' come indicate nell'Allegato A, parte integrante della presente            
deliberazione;                                                                  
2) di stabilire che i titoli di viaggio con le tariffe agevolate di             
cui al presente atto deliberativo, possono essere rilasciate fino al            
30 settembre 2003 e sono valide fino al 31 dicembre 2003;                       
3) di dare atto che la spesa complessiva riferita all'integrazione              
finanziaria regionale da erogarsi alle aziende ed imprese di                    
trasporto concessionarie e da quantificare in relazione alle tariffe            
agevolate di trasporto per l'anno 2003, trovera' copertura                      
nell'ambito del Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto              
per l'emissione di abbonamenti a tariffa speciale a favore di                   
mutilati, invalidi e pensionati al minimo INPS (art. 1, comma 3,                
Legge 5 maggio 1989, n. 160; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e successive            
modifiche abrogata; art. 39, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" afferente             
alla UPB 1.4.3.1.15000 "Agevolazioni nel Servizio di Trasporto                  
pubblico" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio                  
finanziario 2003;                                                               
4) di dare atto che il Dirigente competente per materia provvedera',            
nel rispetto della normativa regionale, all'assegnazione e                      
concessione delle somme spettanti per l'anno 2003 agli aventi diritto           
e al conseguente impegno di spesa sulla base degli abbonamenti                  
annuali extraurbani e cumulativi rilasciati, nonche' ricorrendo le              
condizioni previste dall'art. 51 della L.R. 40/01, alla contestuale             
liquidazione delle somme dovute, in unica soluzione a presentazione             
di regolare fattura che rilevi in dettaglio i dati di vendita degli             
abbonamenti oggetto di integrazione;                                            
5) la presente deliberazione verra' pubblicata, per estratto, nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto            
a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS per               
l'anno 2003                                                                     
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 2003:                              
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per un percorso, anche di              
linee conseguenti, extraurbano o suburbano, anche se di concessione             
comunale, senza limitazioni di corse: 115,69 Euro.                              
2) Tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete               
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in             
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza            
limitazione di corse: 115,69 Euro minimo, fermo restando quanto                 
previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge 160/89 richiamata in                   
premessa.                                                                       
3) Tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo per un percorso,            
anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano piu' la rete                
urbana della citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente,              
per un percorso, anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano            
piu' la rete urbana della citta' di residenza: 172,50 Euro.                     
4) Per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate:                               
- uso strettamente personale;                                                   
- rilascio per una relazione con determinazione di una zona di                  
origine e una di destinazione;                                                  
- libera circolazione nelle zone di origine e di destinazione;                  
- numero di viaggi illimitato;                                                  
- obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso           
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola;                                                  
a) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano: 205,55           
Euro;                                                                           
b) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine            
zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: 190,57           
Euro;                                                                           
c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 167,33            
Euro;                                                                           
d) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 190,57                
Euro.                                                                           
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse                   
correlate alle zone di utilizzo purche' adottate dagli Enti locali              
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
B) Aventi diritto:                                                              
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera            
A) i cittadini residenti nei comuni della regione Emilia-Romagna                
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto                   
riportate:                                                                      
1) Mutilati ed invalidi                                                         
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;                            
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V               
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;                     
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
i) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di             
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di Igiene mentale ed Assistenza psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali.                                      
2) Pensionati                                                                   
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo                   
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione                
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato           
nel seguente importo mensile: 541,10 Euro.                                      
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria                  
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e           
anni 63 per gli uomini.                                                         
3) Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in               
guerra                                                                          
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e            
vedove di caduti in guerra, titolari di redditi annui compresi nelle            
fasce indicate fino a 13.116,04 Euro.                                           
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche                             
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente               
lettera A) vengono rilasciati previa presentazione di idonea                    
documentazione attestante lo stato di avente diritto.                           
E' consentita la fruizione di una sola delle suddette agevolazioni.             
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente                
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il            
viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.                         
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla                  
lettera A) relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui            
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4), la Regione              
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del            
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie:                          
2.1) reddito fino a 6.895,22 Euro: - abbonamento annuale di linea               
extraurbana - integrazione regionale pari a 89,86 Euro;  -                      
abbonamento cumulativo - integrazione regionale pari a 126,02 Euro;             
2.2) reddito da oltre 6.895,22 Euro fino a 8.868,02 Euro: -                     
abbonamento annuale di linea extraurbana - integrazione regionale               
pari a 58,88 Euro;  - abbonamento annuale cumulativo - integrazione             
regionale pari a 98,13 Euro. Per gli aventi diritto titolari di                 
pensione previdenziale obbligatoria che vivono soli il limite di                
reddito e' aumentato a 9.919,03 Euro;                                           
2.3) per gli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati            
e invalidi e assimilati con redditi da oltre 8.868,02 Euro fino a               
13.116,04 Euro: - abbonamento annuale di linea extraurbana -                    
integrazione regionale pari a 30,99 Euro;  - abbonamento annuale                
cumulativo - integrazione regionale pari a 46,48 Euro;                          
2.4) agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei mutilati e             
invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un importo                  
superiore a 13.116,04 Euro, nonche' agli invalidi cui sia                       
riconosciuto il diritto all'accompagnamento e ai ciechi con residuo             
visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi raggiungibile con            
la correzione di lenti, anche se titolari di reddito da lavoro, si              
applicano le tariffe agevolate, cosi' come definite alla precedente             
lettera A).                                                                     
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva            
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo           
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della             
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete               
urbana.                                                                         
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti            
precedenti e' subordinato alla presentazione di auto certificazione             
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.                 
Ai fini della auto certificazione di cui sopra vanno considerati                
tutti i redditi con la sola esclusione, per tutti, del:                         
- reddito della casa di abitazione;                                             
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare;                        
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non                          
continuativamente;                                                              
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori              
socialmente utili.                                                              
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono             
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale.                                                
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente             
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido           
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,             
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di                  
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'                    
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso            
del mezzo pubblico.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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