COMUNE DI CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Decreto per l'occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un'area di parcheggio in localita' Passo del Soldato

Il Responsabile del II Servizio (omissis) decreta:                              
Art. 1 - E' disposta a favore del Comune di Castel di Casio                     
l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel comune censuario e              
amministrativo di Castel di Casio e identificati come nell'elenco               
appresso riportato, estratto dal piano particellare, corrispondente             
ai dati catastali delle proprieta', allegato al progetto e approvato            
unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di                    
costruzione di un'area di parcheggio in localita' Passo del Soldato.            
Proprietari:                                                                    
- Ferrovie dello Stato                                                          
foglio 11, mappali: 7, qualita' ente urbano, superficie da occupare             
420; 76, superficie da occupare 43;                                             
- Italia Nord Srl                                                               
foglio 11, mappali: 86, qualita' seminativo classe 2, superficie da             
occupare 54; 122, qualita' pascolo cespug., superfice da occupare               
2.761; 125, qualita' bosco ceduto 1, superficie da occupare 82;                 
- Morozzi Pier Antonio e Zagnoni Mirella                                        
foglio 11, mappali: 124, qualita' pascolo cespug., superficie da                
occupare 1.169; 127, qualita' bosco ceduto 1, superficie da occupare            
193; 128, qualita' bosco ceduto 1, superficie da occupare 137; 78,              
superficie da occupare 122;                                                     
- Morotti Laura e Zagnoni Oriano                                                
foglio 11, mappali: 126, qualita' bosco ceduto 1, superficie da                 
occupare 163; 123, qualita' pascolo cespug., superficie da occupare             
1.010;                                                                          
- Castelli Alessandro, Angela, Annarita e Guido                                 
foglio 11, mappali: 8, qualita' ente urbano, superficie da occupare             
14; 77, superficie da occupare 95.                                              
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui all'art.            
1 puo' essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel            
possesso come risultera' dall'apposito verbale.                                 
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente             
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di                 
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto                
verbale sara' redatto in contraddittorio con il proprietario o i                
proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di                
sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano                 
dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al                   
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o             
il compartecipante.                                                             
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di               
consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno            
e l'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno venti giorni            
prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo               
all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.                  
Art. 5 - L'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari            
delle aree suddette, sara' determinata con successivo provvedimento             
in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di                  
immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile a norma           
delle vigenti disposizioni di Legge.                                            
Art. 6 - L'Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvedera'           
alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e           
di immissione in possesso.                                                      
Art. 7 - Il presente decreto perdera' ogni efficacia ove                        
l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla            
data della sua esecutivita'.                                                    
Art. 8 - Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto               
1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della                
Costituzione e dell'articolo 34 del DLgs 31 marzo 1998, n. 80, contro           
il presente decreto puo' essere presentato ricorso al TAR                       
Emilia-Romagna entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalita' di             
cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo           
19 DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla Legge           
23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello              
Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.                                   
IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO                                                 
Stefano Vitali                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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