LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unita' previsionali di
base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 marzo 2003 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2621 del 26 novembre 2001;
oggetto consiliare n. 2319 (VII legislatura);
- del consigliere Varani, presentato in data 17 maggio 2002; oggetto
consiliare n. 2924 (VII legislatura); con richiesta di dichiarazione
dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29
maggio 2002;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 141 in data 13 dicembre 2001, e sul
n. 172 in data 30 maggio 2002;
- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali", in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 4
febbraio 2003, con relazione scritta del consigliere Del Rio;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6
marzo 2003, atto n. 97/2003.