LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 68
Pareri obbligatori
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, e' prevista
l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta,
in sede di proposta, e' tenuta ad assumere il parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, e' prevista
l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa
provvede, assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali
e sentita la competente Commissione consiliare.