LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 66
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35,
comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in
attuazione della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture
residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e sociosanitarie.
2. I Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in
materia di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV,
esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse,
rispettivamente, comunale o provinciale.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla
base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non
ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa,
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti
per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla L.R.
n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di
destinazione d'uso di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente
legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
direttiva prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalita' dalla
stessa indicate.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
Legge n. 328 del 2000.
NOTE ALL'ART. 66
Comma 1
1) La L.R. n. 34 del 1998 e' citata alla nota alla rubrica dell'art.
62.
Comma 3
2) La L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concerne Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale.
Comma 5
3) La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.