LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle
funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EECCAA
ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle
funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza
previste dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9);
b) la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per
l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle
categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli
invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate,
nonche' ai loro familiari a carico);
c) la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate o amministrate
dai disciolti Enti comunali di assistenza);
d) la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle
funzioni di assistenza sociale);
e) la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la
depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalita' giuridica
di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed
infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980,
n. 25 (Prime norme di attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in
materia di assistenza sociale);
b) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4
dell'articolo 18 e l'articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47
(Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c) l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28
della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni
di cura verso i figli);
d) e' abrogato l'articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7
(Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti
dipendenti dalla Regione);
e) l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18,
21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e
valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani
non autosufficienti);
f) l'articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517) e
successive modifiche;
g) gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in
materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle
Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h) il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2
dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15,
il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997,
nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che
svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale);
i) il comma 11 dell'articolo 36 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTE ALL'ART. 64
Comma 2
1) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. n.
25 del 1980 era il seguente:
"Art. 1 - Obiettivi
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale, in attuazione
dell'art. 3, lett. h) dello Statuto regionale, e' finalizzato:
a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di
emarginazione e di disagio sociale;
b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel
proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo
ritenuto idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.
Art. 2 - Interventi
Le finalita' di cui al precedente articolo sono realizzate mediante:
- interventi di sostegno economico;
- interventi e servizi anche domiciliari di supporto ed integrazione
del nucleo familiare, o di sostegno del singolo per qualunque ragione
non autosufficiente;
- interventi e servizi territoriali di sostituzione del nucleo
familiare.
La scelta degli interventi deve essere volta a permettere,
innanzitutto, sia al singolo, sia al nucleo familiare e parentale
tramite sussidi economici che garantiscano un sufficiente reddito, di
continuare a svolgere il proprio ruolo, realizzando, in tal modo, una
vera e propria prevenzione ai processi di disgregazione sociale;
quindi, a favorire il superamento di carenze individuali e familiari.
Comunque, tutti gli interventi sono rivolti a rimuovere ostacoli che
si frappongono al pieno utilizzo di strutture e servizi esistenti sul
territorio.
Al ricovero e mantenimento in istituti si fa ricorso soltanto nei
casi in cui si renda impossibile provvedere diversamente e
limitatamente al tempo in cui persista tale impossibilita'.
Art. 3 - Funzioni gia' svolte dalle IIPPAABB ed Enti
nazionali soppressi
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni gia' svolte dalle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza subregionali ed
interregionali, nonche' quelle gia' di competenza degli Enti
nazionali operanti in materia socio-assistenziale, e sottoposti alla
procedura di cui all'art. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n.
616, ai medesimi Enti locali attribuite a norma dell'articolo 25 del
suddetto decreto, secondo le modalita' previste dalla presente legge
e in conformita' alla legislazione nazionale e/o regionale vigente
nei singoli settori di intervento.
II trasferimento dei servizi e del personale degli Enti di cui al
precedente comma, in mancanza della legge sulla riforma
dell'assistenza pubblica, e' effettuato in base alle norme della
presente legge.
Art. 4 - Ambiti territoriali
Gli ambiti territoriali determinati dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 28,
concernono contestualmente la gestione dei servizi sociali e
sanitari.".
"Art. 16 - Attribuzione del personale
Il personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'art. 122 e seguenti del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in attesa
della definitiva destinazione di cui al primo comma dell'art. 123 del
citato decreto presidenziale, e' assegnato ai Comuni in base a
criteri preventivamente stabilili dalla Giunta regionale e volti a
favorire la mobilita' e il riequilibro territoriale dei servizi.
Detto personale e' utilizzato per le esigenze dei servizi di
assistenza sociale.
Art. 17 - Fondo regionale
Le entrate degli Enti nazionali operanti in materia
socio-assistenziale, attribuite alla Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'art. 120 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-sexies
della Legge 21 ottobre 1978, n. 641, affluiscono ad un fondo
appositamente istituito nel bilancio regionale.
Tale fondo, dall'1 gennaio 1980, e' ripartito tra i Comuni in ragione
della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT
del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, previa
applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1, rispettivamente alle
seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui territorio e' interamente classificato montano
ai sensi della L.R. 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni facenti parte del comprensorio del Basso Ferrarese a
norma della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli compresi nella
fascia a);
c) per i restanti Comuni.
Il riparto dei fondi viene annualmente stabilito dalla Giunta
regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le
quote sono erogate in rate trimestrali anticipate.
Fa eccezione ai criteri di riparto di cui al secondo comma la quota
parte del fondo da destinare alle spese di funzionamento delle
strutture residenziali gia' gestite dall'ONPI, che e' destinata
prioritariamente ai Comuni sede delle strutture residenziali
medesime.
Art. 18 - Variazione di bilancio
Sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono
inseriti, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e
della spesa, i seguenti capitoli:
Stato di previsione dell'Entrata:
Cap. 03075 - Assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 113,
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni in conseguenza
della soppressione degli Enti di cui alla Tabella "B" allegata al
decreto stesso (CNI) (Titolo II - Categoria 5)
Stanziamento di competenza p.m.
Stanziamento di cassa p.m.
Stato di previsione della Spesa:
Cap. 68160 - Riparto fra i Comuni dei fondi derivanti dalla
soppressione degli Enti di cui alla Tabella "B" allegata al DPR 24
luglio 1977, n. 616 a norma dell'art. 113 del DPR medesimo e
successive modificazioni (CNI) (Parte I - Sezione 5 - Settore 03 -
Programma 11 - Altri interventi di carattere sociale - Rubrica 1)
(Classif. ISTAT; 01 Spesa normale - 01 - Funzione propria - Titolo 1
- 08 - Classif. funz. - Classif. econ: 05 - Classif. per settori
d'intervento: 07 - Classif. econ. II grado 02).
Stanziamento di competenza p.m.
Stanziamento di cassa p.m.".
"Art. 20 - Gestione sociale dei servizi
In attuazione dell'art. 25, secondo e terzo comma del DPR 24 luglio
1977, n. 616 e fino all'entrata in funzione delle Unita' sanitarie
locali di cui alla L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni e le Province
esercitano, anche tramite i Consorzi per i servizi sanitari e
sociali, le funzioni di assistenza sociale di loro competenza.
I Consorzi articolano specifici interventi e servizi di assistenza
sociale anche in aree subconsortili, al fine di renderne piu'
funzionale l'erogazione.".
2) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, dell'art. 17-bis, del
comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 19 della L.R. n. 47 del 1988 era il
seguente:
"Art. 15 - Contributi
omissis
3. Le modalita' di presentazione delle domande per l'ammissione ai
contributi previsti dal presente articolo, e la necessaria
documentazione da produrre, sono indicate con provvedimento della
Giunta regionale.
4. L'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalita' di
finanziamento e le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi
agli interventi in conto capitale, previsti dal presente articolo,
seguono le norme di cui alla L.R. 12 dicembre 1985, n. 29,
concernente le norme generali sulle procedure di programmazione e di
finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni,
Comunita' Montane, Consorzi di Enti locali.
5. La medesima procedura, indicata dal terzo comma dell'art. 11 della
L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, e' adottata anche quando le somme
assegnate siano state utilizzate per la realizzazione di strutture,
anche se pubbliche, diverse dalle aree-sosta e dalle aree di
transito.".
"Art. 17-bis - Modifica all'art. 41 della L.R. 2 gennaio 1985, n. 2
1. Dopo il quarto alinea del terzo comma dell'art. 41 della L.R. n. 2
del 1985, e' aggiunto il seguente:
a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei
nomadi.
Art. 18 - Oneri finanziari
omissis
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 ai finanziamenti
degli interventi di cui al secondo comma che si rendessero necessari,
si provvedera' mediante specifiche autorizzazioni di spesa.
Art. 19 - Norma transitoria
1. Nel primo provvedimento che la Giunta regionale emana ai sensi del
terzo comma dell'art. 15 sono autorizzati a presentare istanza per
l'ammissione ai contributi anche i Comuni singoli o associati che
possano dimostrare di avere gia' acquistato o attrezzato aree
destinate alla sosta o al transito dei nomadi nel 1988.".
3) Il testo dell'art. 25 e delle lettere c) e g) del comma 1
dell'art. 28 della L.R. n. 27 del 1989 era il seguente:
"Art. 25 - Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia
dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche
sociali
1. Al fine di poter disporre di basi informative qualificate in
ordine alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e
socio-assistenziale, la Regione istituisce presso l'Osservatorio
epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48 una
apposita sezione famiglie-procreazione-infanzia; istituisce,
altresi', un Osservatorio per le politiche sociali, prevedendo
nell'ambito di questo una analoga sezione
famiglie-procreazione-infanzia.
2. Le attivita' delle sezioni sono finalizzate all'impostazione e
alla programmazione degli interventi di competenza regionale
attinenti alle finalita' e agli obiettivi della presente legge. A tal
fine esse promuovono e svolgono ricerche e attivita' permanenti,
coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio con
particolare riguardo agli aspetti e ai problemi sociali, etici,
economici, psicologici e sanitari. Svolgono, altresi' attivita' di
consulenza informativa per la Regione, gli Enti locali, le Unita'
sanitarie locali nonche' per soggetti non istituzionali.".
"Art. 28 - Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna provvede:
omissis
c) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla L.R. 22 dicembre
1972, n. 14 e alla L.R. 21 giugno 1978, n. 17 concernenti il concorso
nelle spese sostenute dai Comuni e loro consorzi per la realizzazione
di asili nido comunali, e successive integrazioni e modifiche, per
quanto concerne la realizzazione dei programmi previsti nell'art. 10;
omissis
g) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 7 dicembre
1978, n. 48 "Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza
sociale ôBernardino Ramazzini' e istituzione dell'Osservatorio
epidemiologico", per quanto concerne l'attivita' della sezione
speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio medesimo
previsto dall'art. 25;
omissis".
4) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 era il seguente:
"Art. 44 - Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,
i conti consuntivi ed i regolamenti.
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni che i Consigli di amministrazione delle IPAB intendano
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa
seduta.".
5) Il testo dell'art. 4, dei commi 1 e 2 dell'art. 12, degli articoli
17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. n. 5 del 1994 era il seguente:
"Art. 4 - Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e
dell'Osservatorio delle politiche sociali
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate, in relazione
alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e
socio-assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce
presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7
dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione anziani; istituisce,
altresi', analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche
sociali, di cui all'art. 25 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.
2. Nell'ambito di quanto previsto al quarto comma dell'art. 2 della
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, le sezioni promuovono e svolgono ricerche
ed attivita' permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di
analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali,
economici, psicologici e sanitari. Trasmettono altresi' alla Unita'
di valutazione geriatrica (UVG) le elaborazioni dei dati ricevuti ai
sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 17.
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali si
avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un numero non
superiore ad otto di esperti in campo gerontologico, geriatrico e
sociale. Il Comitato e' nominato dalla Giunta regionale, che provvede
altresi' a individuarne le procedure di funzionamento.
4. Ai componenti delle Sezioni e dei Comitati sono corrisposti i
compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e
successive modifiche ed integrazioni.".
"Art. 12 - Programmazione degli interventi socio-assistenziali -
Settore anziani
1. Il Consiglio regionale adotta, con cadenza almeno triennale, linee
di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e privati
convenzionati relativamente agli interventi socio-assistenziali,
anche a carattere sperimentale, a favore degli anziani.
2. Le Province, sulla base di apposita direttiva della Giunta
regionale, coordinano la predisposizione da parte dei Comuni dei
relativi piani di intervento per il perseguimento sul territorio
degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale.
omissis".
"Art. 17 - Unita' di valutazione geriatrica territoriale
1. L'Unita' di valutazione geriatrica territoriale valuta i bisogni
socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non
autosufficienza ed e' composta da:
a) un medico geriatra;
b) un infermiere professionale o un assistente sanitario;
c) un assistente sociale. Al fine di garantire il collegamento
dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verra'
preferibilmente individuato all'interno della Divisione di Geriatria,
ove esistente.
2. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il
programma assistenziale personalizzato l'Unita' di valutazione
geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona
anziana e con il responsabile del caso.
3. L'Unita' di valutazione geriatrica sulla base di protocolli
omogenei per il territorio regionale predisposti dagli Assessorati
regionali competenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge:
a) definisce per ciascun anziano il programma assistenziale
personalizzato in accordo con il medico di famiglia, sulla base di
una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona
dimessa dall'ospedale, di concerto con i responsabili delle divisioni
ospedaliere, come previsto all'art. 19;
b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari
integrati. L'Unita' di valutazione geriatrica dispone altresi'
l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi
sulla base della revisione periodica del programma assistenziale
personalizzato e tenuto conto della evoluzione del bisogno
dell'anziano;
c) provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza
della persona anziana, assumendo le funzioni gia' attribuite alle
Commissioni socio-sanitarie per la certificazione della non
autosufficienza;
d) trasmette alle sezioni degli Osservatori di cui all'art. 4 con
appositi moduli informativi le valutazioni e i dati significativi dei
singoli casi esaminati.
4. Per l'elaborazione dei protocolli di cui al comma 3 la Regione si
avvale di un gruppo tecnico in cui sono rappresentati gli organismi
delle categorie professionali di cui al comma 1 e dei medici
convenzionati per la Medicina generale.
Art. 18 - Responsabile del caso
1. Al fine di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio
di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del
necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del Servizio
assistenza anziani che compie la valutazione di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 15 assume la responsabilita' del controllo
dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale
personalizzato.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione del
singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alle sedute
dell'UVG per l'esame o la revisione del programma assistenziale
personalizzato.".
"Art. 21 - Assistenza domiciliare integrata
1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato
di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate
al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno
dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali
personalizzati indicati dall'UVG. Il relativo Servizio deve
garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale,
prestazioni con caratteristiche di globalita', adeguatezza e
continuita'.
2. L'assistenza domiciliare integrata e' tesa a garantire:
a) assistenza di medicina generale;
b) consulenza medico-specialistica;
c) assistenza infermieristica;
d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attivita'
quotidiane;
g) utilizzo del telesoccorso.
3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non
autosufficiente nel proprio contesto, nonche' di quelle di cui
all'art. 13, la Regione prevede idonea contribuzione per le attivita'
socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al DPCM 8
agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non
erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla
famiglia stessa. Criteri, modalita', procedure degli interventi,
nonche' la misura del concorso finanziario saranno determinate, in
una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva,
sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 22 - Centro diurno
1. Il centro diurno e' una struttura semiresidenziale
socio-sanitaria, di norma di ambito distrettuale, che assiste, a
sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti attuando programmi di riabilitazione e di
socializzazione.
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio-assistenziali e
garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione,
riattivazione e mantenimento delle residue capacita' dell'anziano.
3. Il centro diurno puo' essere organizzato presso case protette o
residenze sanitarie assistenziali.
Art. 23 - Casa protetta
1. La casa protetta e' una struttura a carattere residenziale volta
ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base tesi
al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata ad anziani non
assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente
autosufficienti ed a quegli anziani non auto sufficienti per i quali
l'Unita' di valutazione geriatrica non ritenga necessario
l'inserimento in Residenza sanitaria assistenziale.
2. Le case protette possono prevedere al loro interno nuclei modulari
di Residenza sanitaria assistenziale organizzati secondo gli standard
di cui al DPCM 22 dicembre 1989.
Art. 24 - Residenza sanitaria assistenziale
1. La Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e' una struttura
extraospedaliera socio-sanitaria integrata a prevalente valenza
sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al DPCM 22
dicembre 1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non
assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti
da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante che non
necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.
2. La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:
a) assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il
mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di
autonomia della persona;
b) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attivita' della
vita quotidiana;
c) attivita' sociali.
3. La Residenza sanitaria assistenziale garantisce altresi' le
prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
4. Al fine di garantire una migliore qualita' assistenziale la
Residenza sanitaria assistenziale e' organizzata per nuclei modulari,
di norma non superiori a venti posti, dotati di servizi autonomi. Di
norma la Residenza sanitaria assistenziale ha una ricettivita' non
inferiore a venti posti e non superiore a sessanta.
5. La Residenza sanitaria assistenziale puo' essere gestita da
soggetti pubblici e privati, individuati nell'ambito dell'accordo di
programma di cui all'art. 14.
6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il
dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei, di norma non
superiori ad un mese, riservati a:
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie nelle
condizioni di cui al comma 3 dell'art. 21, per motivate esigenze dei
componenti delle famiglie stesse;
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario
in attesa della predisposizione di un piu' appropriato programma
assistenziale;
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente
assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e
riabilitazione.
I ricoveri temporanei sono disposti dall'Unita' di valutazione
geriatrica sulla base di apposita regolamentazione. L'onere dei
ricoveri di cui al presente comma e' a totale carico del Fondo
sanitario regionale per un periodo non superiore al mese.
7. Al fine di dare pratica attuazione al processo di riconversione
dei presidi ospedalieri dismessi in RSA, la Giunta regionale, sulla
base dei piani attuativi di cui all'art. 9 della L.R. 9 marzo 1990,
n. 15, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento
degli interventi di riconversione.
8. Per gli interventi di cui al comma 7 sono concessi contributi
nella misura del novanta per cento della spesa prevista.
Art. 25 - Formazione
1. La Regione, al fine di ottenere modalita' operative e valutative
omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in
collaborazione con gli Enti istituzionalmente competenti, corsi di
formazione per geriatri, infermieri, assistenti sanitari ed
assistenti sociali operanti in UVG e per responsabili del caso.
2. La Regione promuove altresi' corsi di formazione per operatori dei
servizi della rete, sulla base della legislazione regionale vigente
ed in particolare della L.R. 2 novembre 1983, n. 39.".
6) Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 19 del 1994 era il seguente:
"Art. 22 - Disposizioni in materia di gestione delle attivita'
socio-assistenziali
1. Per assicurare la continuita' delle attivita' socio-assistenziali
le Aziende Unita' sanitarie locali applicano le norme di cui alla
L.R. n. 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni
precedentemente svolte negli ambiti territoriali dalle preesistenti
Unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 22 della medesima legge
regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle
preesistenti Unita' sanitarie locali e' provvisoriamente utilizzato
dall'Azienda Unita' sanitaria locale.
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda Unita' sanitaria
locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle
deleghe ai sensi di quanto previsto dall'art. 7. Entro lo stesso
termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni
interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto
dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del
decreto cessano di avere efficacia i titoli IV e V e il comma 1
dell'art. 37 della L.R. n. 2 del 1985.".
7) Il testo degli articoli 45 e 47 della L.R. n. 50 del 1994 era il
seguente:
"Art. 45 - Gestione dei servizi socio-assistenziali
1. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con
gli Enti locali, le Province, le Comunita' montane, l'Azienda allo
scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi
socio-assistenziali delegati deve stipulare con l'Ente delegante una
convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e
modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante
con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo
totale previsto dalla convenzione stessa;
c) impegni l'Ente locale delegante a definite scadenze nei
pagamenti;
d) preveda l'adeguamento dell'onere entro il 30 novembre, sulla base
dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al
termine dell'esercizio.".
"Art. 47 - Fondo socio-assistenziale
1. Il Fondo socio-assistenziale istituito con L.R. 12 gennaio 1985,
n. 2 e successive modifiche, concorre al mantenimento e al
potenziamento della rete socio-assistenziale e al conseguimento delle
finalita' di cui alla lettera c) dell'art. 2 e all'art. 7 della LR.
12 maggio 1994, n. 19.
2. Il Consiglio regionale determina con la legge finanziaria:
a) per la spesa corrente: 1) l'entita' della quota destinata a
emergenze socio-assistenziali, progetti, obiettivi e azioni
promozionali d'interesse regionale; 2) l'entita' della quota a
finalita' indistinta e di mantenimento; 3) l'entita' della quota a
destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche;
b) per la spesa di investimento: 1) l'area tematica e la finalita'
delle strutture o degli interventi oggetto di finanziamento.
Determina altresi' le modalita' di finanziamento delle opere
autorizzate ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il Consiglio regionale determina con l'atto di approvazione della
legge di bilancio l'iscrizione, in appositi capitoli di bilancio,
della quota parte del Fondo sociale per:
a) spesa corrente;
b) spesa per interventi di investimento.
4. I soggetti dei finanziamenti di cui al II e al III alinea della
lettera a) e della lettera b) del comma 2 sono i Comuni singoli o
associati, le Aziende Unita' sanitarie locali, le Province, le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e i soggetti
non istituzionali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella
legge finanziaria, determina, sentita la Commissione consiliare
"Sicurezza sociale", con propri atti deliberativi le modalita' di
concessione e di erogazione dei finanziamenti.
6. Le procedure indicate agli artt. 42 e 43 della L.R. n. 2 del 1985
e successive modifiche continuano ad applicarsi per l'erogazione dei
contributi in conto capitale di cui ai bandi pubblici prima
dell'entrata in vigore della presente legge.".
8) Il testo del comma 3 dell'art. 1, del comma 5 dell'art. 2, del
comma 2 dell'art. 3, delle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art.
15, del comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 34 del 1998 era il
seguente:
" Art. 1 - Autorizzazione
omissis
3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la Commissione
consiliare Sicurezza Sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e
specifici per l'esercizio di attivita' socio-sanitarie e
socio-assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresi' nei
termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure
concementi l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie
con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.
omissis".
"Art. 2 - Accreditamento
omissis
5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale
detta norme in materia di accreditamento delle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze
sanitarie assistenziali.".
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione
omissis
2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al
funzionamento e la vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche
avvalendosi dei servizi dell'Azienda Unita' sanitaria locale, secondo
le modalita' e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all'art. 1, comma 3. La Giunta regionale disciplina
altresi' le modalita' per la raccolta e l'aggiornamento dei dati
sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla
presente legge.
omissis".
"Art. 15 - Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
omissis
c) l'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
d) l'art. 36, lett. a) e lett. b) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,
limitatamente alle parole "delle strutture e";
e) l'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, comma 5.".
"Art. 16 - Norme transitorie
omissis
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della
deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e
le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.".
9) Il testo del comma 11 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 2) all'art. 6, era il seguente:
"Art. 36 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
omissis
11. L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
Art. 44 - Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,
i conti consuntivi ed i regolamenti.
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa
seduta.".