LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1999, n. 40
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 40
(Promozione delle citta' dei bambini e delle bambine) e' sostituito
dal seguente:
"3. La Regione persegue le finalita' di cui al presente articolo,
dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della Legge 285 del
1997, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri
soggetti pubblici ed il Terzo settore.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 40 del 1999 e' cosi'
sostituito:
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale
e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale
delle citta';
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di
vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche
ed operative e di una cultura della pianificazione e della
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attivita' di formazione ed aggiornamento del personale
degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con
il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in
ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente
legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilita' dei progetti che si
caratterizzano per la loro particolare innovativita' e
trasversalita'.".
3. L'articolo 4 della L.R. n. 40 del 1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Progetti "Citta' amiche
dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, gli
Enti locali si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle
bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di
vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle
citta'.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di
realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, ed in particolare degli interventi indicati
all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli
Enti locali sulla base dei criteri e delle modalita' definite
periodicamente dalla Giunta regionale.".
4. L'articolo 5 della L.R. n. 40 del 1999 e' cosi' sostituito:
"Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni
previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie
locali, effettua il monitoraggio delle attivita', dei progetti e dei
programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in
sintonia con quanto previsto in attuazione della Legge 28 agosto
1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione
consiliare.".
5. All'articolo 6 della L.R. n. 40 del 1999 le parole "dal comma 1
dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "dalla L.R. 15 novembre
2001, n. 40".
NOTE ALL'ART. 63
Rubrica
1) La L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 concerne Promozione delle citta'
dei bambini e delle bambine.
Comma 1
2) Il testo del comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1999, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
3. La Regione, per perseguire le finalita' della presente legge,
promuove la collaborazione con gli Enti locali, con i Provveditorati
agli studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative
sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. A
tal fine puo' stipulare apposite intese.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 40 del 1999, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 2 - Azioni della Regione
omissis
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la
possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte
dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale
e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale
delle citta';
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi
innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi
urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i Piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di
vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche
ed operative e di una cultura della pianificazione e della
progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attivita' di formazione e aggiornamento del personale
degli Enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilita' per
favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in
ambito regionale;
h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Enti locali ed ai
soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e
delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente
legge.
omissis".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 40 del 1999, citata alla nota
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 4 - Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge i Comuni
si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle bambine e
dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di vita dei
bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle citta'.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con
particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art.
2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di
realizzazione.
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed
in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed
e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni
sulla base dei criteri e delle modalita' definite periodicamente
dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50%
della spesa considerata ammissibile.
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto
pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la
particolare innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la
realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.".
Comma 4
5) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 40 del 1999, citata alla nota
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalita' e
strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.
2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita', dei
progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente
legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.".