LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61
Modifiche alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19
1. All'articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia
di riqualificazione urbana) e' aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. Costituisce titolo di priorita' per la concessione dei
contributi regionali, la previsione, nel programma di
riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano
di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di
riqualificazione.".
NOTE ALL'ART. 61
Rubrica
1) La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 19 del 1998, citata alla nota
alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito
dai commi successivi.
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui
all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale
copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione
del programma di riqualificazione urbana;
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi
comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in
conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalita'
stabilite con appositi atti amministrativi.
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono
essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via
indicativa, alle seguenti tipologie:
a) acquisizione di immobili, di proprieta' pubblica o privata, da
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature
pubbliche di interesse generale, ad altre finalita' di interesse
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche
di interesse generale;
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento
tecnologico;
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non
residenziali;
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla
Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione
degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il
finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruita' della
delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente
legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal
bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a
concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di
intesa.
5 bis. Costituisce titolo di priorita' per la concessione dei
contributi regionali, la previsione, nel programma di
riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano
di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di
riqualificazione.
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la
Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da
non piu' di sette dipendenti regionali.
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati,
secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I
contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le
modalita' previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.".