REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 61                                                               
Modifiche alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19                                        
1. All'articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia             
di riqualificazione urbana) e' aggiunto il seguente comma 5 bis:                
"5 bis. Costituisce titolo di priorita' per la concessione dei                  
contributi regionali, la previsione, nel programma di                           
riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano             
di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di                    
riqualificazione.".                                                             
NOTE ALL'ART. 61                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di                    
riqualificazione urbana.                                                        
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 19 del 1998, citata alla nota             
alla rubrica del presente articolo, cosi' come integrato dalla                  
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi                    
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,                
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un             
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le           
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito              
dai commi successivi.                                                           
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:                          
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui           
all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale                 
copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione            
del programma di riqualificazione urbana;                                       
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi              
comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.                   
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in               
conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalita'            
stabilite con appositi atti amministrativi.                                     
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono                
essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via                
indicativa, alle seguenti tipologie:                                            
a) acquisizione di immobili, di proprieta' pubblica o privata, da               
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature             
pubbliche di interesse generale, ad altre finalita' di interesse                
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;                              
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di                   
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche             
di interesse generale;                                                          
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento               
tecnologico;                                                                    
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica               
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;           
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;                  
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e               
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di                     
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non                    
residenziali;                                                                   
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.                    
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla                
Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione               
degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il             
finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruita' della                
delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente            
legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal                  
bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a                    
concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di            
intesa.                                                                         
5 bis. Costituisce titolo di priorita' per la concessione dei                   
contributi regionali, la previsione, nel programma di                           
riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano             
di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di                    
riqualificazione.                                                               
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la                 
Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da             
non piu' di sette dipendenti regionali.                                         
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati,                
secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la                   
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I                    
contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le               
modalita' previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.".               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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