LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 60
Modifiche alla L.R. 28 agosto 1997, n. 29
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 28 agosto 1997, n. 29 (Norme
e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili) e' cosi' sostituito:
"1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per
l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per
la mobilita' di cittadini gravemente disabili.".
NOTE ALL'ART. 60
Rubrica
1) La L.R. 21 agosto 1997, n. 29 concerne Norme e provvedimenti per
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 29 del 1997, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 9 - Acquisto e adattamento di veicoli privati
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto
o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto
di cittadini gravemente disabili, non in possesso di patente di
guida, e per la cui mobilita' si rendono necessarie particolari
tipologie di veicoli o particolari adattamenti degli stessi.
omissis".