LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Modifiche alla L.R. 25 giugno 1996, n. 21
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 25 giugno
1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai
giovani) e' cosi' sostituita:
"b) propone i criteri e le modalita' di accesso ai contributi di cui
all'articolo 4;".
2. L'articolo 4 della L.R. n. 21 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica
di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme
proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalita' di
accesso ai contributi di cui al comma 1.".
3. Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21 del 1996 e' cosi'
sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'
dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'articolo 37 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante
l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sara'
dotato della necessaria disponibilita' a norma dell'art. 40 della
L.R. n. 40 del 2001.".
NOTE ALL'ART. 59
Rubrica
1) La L.R. 25 giugno 1996, n. 21 concerne Promozione e coordinamento
delle politiche rivolte ai giovani.
Comma 1
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 21
del 1996, citata alla note alla rubrica del presente articolo, era il
seguente:
"Art. 3 - Comitato regionale per le politiche giovanili
omissis
2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta
ha le seguenti funzioni:
omissis
b) promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4;
omissis".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 21 del 1996, citato alla nota
alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 4 - Progetti pilota
1. Costituiscono progetto pilota le iniziative rivolte ai giovani che
si caratterizzano prevalentemente per la loro natura di innovazione o
di intersettorialita'.
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione
sostiene:
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per
acquisizione di beni, servizi e attrezzature;
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle strutture necessarie.".
Comma 3
4) Il testo del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 21 del 1996,
citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 10 - Norme finanziarie
omissis
2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che prevedono
interventi di carattere innovativo o intersettoriale e che si
sostanziano nella realizzazione dei progetti pilota di cui all'art.
4, la Regione fa fronte:
a) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.
4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio
bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche
ed integrazioni;
b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.
4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio
bilancio, che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma
dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche ed integrazioni.".