REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 57                                                               
Modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19                                       
1. L'articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il                  
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517) e           
successive modifiche, e' sostituito dal seguente:                               
"Art. 7                                                                         
Integrazione delle attivita'                                                    
socio-assistenziali e sanitarie                                                 
1. La Regione promuove l'integrazione delle attivita'                           
socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attivita'                   
sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unita'                  
sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali                 
individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione                
socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa             
regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive           
regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei            
Ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie,            
i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati              
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive                
competenze.                                                                     
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono                 
delegare la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali alle            
Aziende unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in                
ambito distrettuale, con bilanci e contabilita' separate, tenuto                
conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del DLgs n. 502            
del 1992.                                                                       
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare, al fine di           
migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire                  
semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attivita' e                  
servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto             
previsto dal testo unico di cui al DLgs n. 267 del 2000. Per le                 
partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo             
51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di                      
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende               
unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere).".                         
2. La rubrica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'                     
sostituita dalla seguente: "Conferenza territoriale sociale e                   
sanitaria".                                                                     
3. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'           
cosi' sostituito:                                                               
"1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria                 
composta:".                                                                     
4. L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti           
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto                 
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di               
servizi sociali.".                                                              
5. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del              
1994 e' sostituita dalla seguente:                                              
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di                  
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi            
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la            
salute previsti dal Piano sanitario regionale;".                                
6. Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della             
L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione "Conferenze           
sanitarie territoriali" e' sostituita da "Conferenze territoriali               
sociali e sanitarie".                                                           
NOTE ALL'ART. 57                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 11.                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota             
1) all'art. 11, era il seguente:                                                
"Art. 7 - Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e                    
sanitarie.                                                                      
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in                 
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di                     
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base            
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti                  
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie                   
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno                
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi             
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e                  
professionale delle rispettive competenze.                                      
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono                 
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende               
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito                  
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei                
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto                   
legislativo di riordino.                                                        
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le                 
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e                   
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva                    
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di                
norma, a livello distrettuale.                                                  
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad                    
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai           
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di            
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare            
semplificazioni gestionali.".                                                   
Comma 2                                                                         
3) La rubrica dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla               
nota 1) all'art. 11, e' riportata alla stessa nota.                             
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del           
1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.           
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del           
1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.           
Comma 5                                                                         
6) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n.             
19 del 1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla                 
stessa nota.                                                                    
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994,                 
citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.                 
8) Il testo del comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994,                 
citato alla nota 1) all'art. 11, cosi' come modificato dalla presente           
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 19 - Ambito territoriale della provincia di Forli'-Cesena                 
omissis                                                                         
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze terriroriali                 
sociali e sanitarie svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra              
loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e)             
del comma 2 dell'art. 11.".                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina