LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 57
Modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19
1. L'articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517) e
successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attivita'
socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attivita'
sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unita'
sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali
individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione
socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa
regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive
regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie,
i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive
competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono
delegare la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali alle
Aziende unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in
ambito distrettuale, con bilanci e contabilita' separate, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del DLgs n. 502
del 1992.
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare, al fine di
migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire
semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attivita' e
servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto
previsto dal testo unico di cui al DLgs n. 267 del 2000. Per le
partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo
51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende
unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere).".
2. La rubrica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'
sostituita dalla seguente: "Conferenza territoriale sociale e
sanitaria".
3. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'
cosi' sostituito:
"1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria
composta:".
4. L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 e'
sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di
servizi sociali.".
5. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del
1994 e' sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale;".
6. Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della
L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione "Conferenze
sanitarie territoriali" e' sostituita da "Conferenze territoriali
sociali e sanitarie".
NOTE ALL'ART. 57
Rubrica
1) La L.R. n. 19 del 1994 e' citata alla nota 1) all'art. 11.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota
1) all'art. 11, era il seguente:
"Art. 7 - Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e
sanitarie.
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in
ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di
competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base
degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti
locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie
stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi
rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e
professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono
delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende
Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito
distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le
modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e
coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva
competenza, ancorche' non delegate dai Comuni, da realizzare, di
norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad
organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai
sensi della Legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di
integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare
semplificazioni gestionali.".
Comma 2
3) La rubrica dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla
nota 1) all'art. 11, e' riportata alla stessa nota.
Comma 3
4) Il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del
1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.
Comma 4
5) Il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del
1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.
Comma 5
6) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n.
19 del 1994, citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla
stessa nota.
Comma 6
7) Il testo del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994,
citata alla nota 1) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.
8) Il testo del comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994,
citato alla nota 1) all'art. 11, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 19 - Ambito territoriale della provincia di Forli'-Cesena
omissis
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze terriroriali
sociali e sanitarie svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra
loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e)
del comma 2 dell'art. 11.".