LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56
Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7
(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381) e' sostituito dal
seguente:
"4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce i criteri e le modalita' di concessione dei
contributi di cui al presente articolo.".
NOTE ALL'ART. 56
Rubrica
1) La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381.
Comma 1
2) Il testo del comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 7 del 1994, citata
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:
"Art. 18 - Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse.
omissis
4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di
credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata,
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli
istituti stessi.".