REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 56                                                               
Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7                                       
1. Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7                 
(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.              
Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381) e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione                      
consiliare, definisce i criteri e le modalita' di concessione dei               
contributi di cui al presente articolo.".                                       
NOTE ALL'ART. 56                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e             
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8                
novembre 1991, n. 381.                                                          
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 7 del 1994, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 18 - Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse.                
omissis                                                                         
4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di                
credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata,                  
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso               
regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli              
istituti stessi.".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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