REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IX                                                     
           DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE                                    
          Art. 53                                                               
Modifiche alla L.R. 23 novembre 1988, n. 47                                     
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47                
(Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e' cosi'                      
sostituito:                                                                     
"4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona             
omogenea D o F, ai sensi del DM 2 aprile 1968, ovvero essere                    
ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo             
A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n.             
20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).                   
L'Amministrazione comunale potra' disciplinare, anche in aumento, gli           
spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi,               
ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con                
diversa classificazione dovra' approvare apposita motivata variante             
allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della L.R.           
7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive               
modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.".            
NOTE ALL'ART. 53                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 23 novembre 1988, n. 47 concerne Norme per le minoranze              
nomadi in Emilia-Romagna.                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 47 del 1988, citata           
alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente:                  
"Art. 4 - Aree - sosta                                                          
omissis                                                                         
4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona              
omogenea D ai sensi degli articoli 13 e 39 della Legge regionale 7              
dicembre 1978, n. 47 (concernente tutela ed uso del territorio) e               
successive modifiche. L'Amministrazione comunale potra' disciplinare,           
anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in                 
generale, ai parcheggi ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree           
di sosta, aree con diversa classificazione dovra' approvare apposita            
motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi                 
dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 e successive modifiche con il            
rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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