LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VIII
SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art. 51
Monitoraggio ed analisi d'impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una
relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la
realizzazione del sistema integrato;
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalita' di finanziamento della legge, entita', fonti e criteri
delle ripartizioni dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti
coinvolti nell'attuazione della legge.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta
regionale presenta al Consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si
concentra su:
a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il
grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonche' il livello
di qualita' dei servizi resi e degli interventi attuati;
b) gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione
della legge, con riferimento alla capacita' degli stessi di fare
fronte ai compiti assegnati;
c) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai
servizi resi ed agli interventi attuati.