LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VII
RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 49
Compartecipazione al costo delle prestazioni
1. Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri
per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di
progressivita' in ragione della capacita' economica dei soggetti e
nel rispetto dei principi di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109.
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.