LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VII
RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a
sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, per quota
parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla
predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla
implementazione del sistema informativo regionale dei servizi
sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per
l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla
presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso
alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad
individuare nuove modalita' organizzative e gestionali, alla
realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34,
comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonche' al sostegno dei
programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di
interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo
16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per
la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al
sostegno economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili
o inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui
all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attivita'
di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del
sistema informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione
dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative e'
destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui
all'articolo 16, alle Aziende unita' sanitarie locali, alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo
di lucro per:
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione
sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le
strutture;
b) il sostegno delle attivita' a favore dell'infanzia,
dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla Legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con Legge
31 dicembre 1998, n. 476, dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta') e dalle Leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27
(Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle
scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e 28
dicembre 1999, n. 40 (Promozione della citta' dei bambini e delle
bambine);
c) il sostegno delle attivita' sociali in materia di dipendenze
patologiche previste dal Testo unico emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla Legge 18
febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le tossicodipendenze);
d) il sostegno delle attivita' in materia di immigrazione previste
dal DLgs n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;
e) il sostegno delle attivita' a favore dei cittadini disabili
previste dalla Legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n.
29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita
autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il sostegno delle attivita' a favore delle minoranze nomadi di cui
alla legislazione regionale vigente;
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui
all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano
regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali
di ripartizione delle risorse relative alle attivita' di cui al comma
1, lettere b) e c), ed al comma 2.
NOTE ALL'ART. 47
Comma 2
1) La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 concerne Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.
Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri.
2) Il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 concerne Testo Unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
3) Il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 concerne Testo Unico delle
disposizioni concerenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
4) E' da intendersi la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handiccapate.