LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VII
RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalita' della presente legge, istituisce un fondo denominato
Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entita' del Fondo sociale regionale
concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali previsto dalla Legge n. 328 del
2000;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con
legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione Europea per
iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.
NOTA ALL'ART. 46
Comma 2
La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.