LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VII
RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 45
Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento
degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui
funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei
soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso
i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al
fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalita' da
parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti
privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il
rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al
consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di formazione di cui
all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti
disponibili a valere sulla L.R. n. 19 del 1979, nonche' da
finanziamenti provenienti dall'Unione Europea per iniziative ed
interventi in materia di politiche formative.
NOTA ALL'ART. 45
Comma 4
La L.R. n. 19 del 1979 e' citata alla nota 1) all'art. 34.