LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 43
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali
indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi
interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui
all'articolo 20.
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui
all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle
problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di
rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonche' i
cittadini interessati.
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei
soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti
d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono,
in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano
disponibilita' a collaborare, le forme e le modalita' della
collaborazione.