LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 42
Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme
di garanzia in materia di
affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono nell'apporto
professionale degli operatori un fattore determinante per la qualita'
dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto
delle norme in materia di tutela, liberta' e dignita' dei lavoratori
e di quelle di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della
legislazione in materia cooperativistica), con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni
volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le
iniziative formative di cui all'articolo 34.
2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni
garantiscono il rispetto della dignita' e della qualita' del lavoro,
nonche' il rispetto delle norme in materia di previdenza ed
assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla
Legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e
della sicurezza nelle gare di appalto).