LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 40
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali
previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati
di cui all'articolo 7, comma 3, anche mediante la concessione ai
destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla
partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei
servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi
e delle modalita' di fruizione.
2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di
esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 38,
comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le
prestazioni definiti. I Comuni tenuti all'assistenza determinano le
tariffe e le modalita' di rimborso delle prestazioni totalmente o
parzialmente esenti.
3. Il Piano regionale disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che
possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonche' le
relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i
diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi
erogati unicamente attraverso i titoli.