REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 39                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura                     
socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui               
all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al           
funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.000           
ad Euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la               
gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o              
l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza              
l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento,                  
comportano inoltre la chiusura dell'attivita' disposta con                      
provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie            
per tutelare gli utenti.                                                        
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al                
funzionamento, supera la capacita' ricettiva massima autorizzata, e'            
punito con la sanzione amministrativa di Euro 2.000 per ogni posto              
che supera la capacita' ricettiva autorizzata. In caso di violazione            
della capacita' ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a                
rientrare nei limiti entro un termine fissato.                                  
3. Il Comune puo' inoltre disporre la revoca o la sospensione                   
dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravita'                
della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che            
hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o                  
sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la               
documentazione da produrre per riprendere l'attivita'.                          
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attivita'            
autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente                  
comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di             
inosservanza si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.000 ad             
Euro 3.000.                                                                     
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di                 
attivita' previsto all'articolo 37 si applica la sanzione                       
amministrativa da Euro 300 ad Euro 1.300.                                       
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal                
presente articolo si osservano le procedure previste dalla L.R. 28              
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni                 
amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la                     
contestazione e la notifica della violazione, nonche' l'introito dei            
proventi, sono di competenza del Comune.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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