LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 39
Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura
socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui
all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al
funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.000
ad Euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la
gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o
l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza
l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento,
comportano inoltre la chiusura dell'attivita' disposta con
provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie
per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al
funzionamento, supera la capacita' ricettiva massima autorizzata, e'
punito con la sanzione amministrativa di Euro 2.000 per ogni posto
che supera la capacita' ricettiva autorizzata. In caso di violazione
della capacita' ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a
rientrare nei limiti entro un termine fissato.
3. Il Comune puo' inoltre disporre la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravita'
della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che
hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o
sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la
documentazione da produrre per riprendere l'attivita'.
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attivita'
autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente
comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di
inosservanza si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.000 ad
Euro 3.000.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di
attivita' previsto all'articolo 37 si applica la sanzione
amministrativa da Euro 300 ad Euro 1.300.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo si osservano le procedure previste dalla L.R. 28
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la
contestazione e la notifica della violazione, nonche' l'introito dei
proventi, sono di competenza del Comune.