LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 37
Comunicazione di avvio di attivita'
1. Chiunque avvia una attivita' che comporta l'erogazione di uno o
piu' interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad
autorizzazione e' tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni
di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge
l'attivita', con le modalita' ed i termini stabiliti dalla direttiva
prevista all'articolo 35, comma 2.