LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 36
Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e
le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite,
ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unita' sanitaria
locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo
tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalita' ed i
termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo
articolo.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni,
ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche
a seguito di eventuali segnalazioni.
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni
interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione
sull'attivita' di vigilanza con le caratteristiche e nei termini
stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi
delle relazioni pervenute e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.