LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 35
Autorizzazione di strutture
e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e
semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attivita'
socio-assistenziali e socio-sanitarie e' subordinato al rilascio di
specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria
funzionalita' e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e
regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e
salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria
direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione
e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attivita'.
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito
il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti
minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e
dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la
Solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 8 novembre 2000,
n. 328"), nonche' le modalita' di comunicazione di avvio di attivita'
per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al
funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono
stabilite le modalita' per rilasciare autorizzazioni per la gestione
di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni,
in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di
progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia
e l'efficienza della gestione dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure
concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei
servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' sanitarie, nonche' le modalita' di raccolta ed
aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma
1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al
funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni
che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unita'
sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico
la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con
la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza
azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare
servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi
vengono erogati, oppure nel quale la struttura e' ubicata. Il modello
di domanda e' stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare:
il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua
denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacita'
ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al
comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che
l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.