LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 31
Programmi speciali di intervento sociale
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento
sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree
territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali,
favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici
e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato
delle risorse finanziarie.
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione,
cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i
soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro
realizzazione.
3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale,
indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalita',
la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun
aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione
sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del
programma.