LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 30
Interventi sociali per lo sviluppo
e la riqualificazione urbana
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla
L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione
urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle
zone montane, di cui alla L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento
delle Comunita' Montane e disposizioni a favore della montagna), sono
individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena
efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.
2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito
del Piano di zona.