LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei
servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto
dall'articolo 21 della Legge n. 328 del 2000.
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la
disponibilita' dei dati significativi relativi allo stato dei servizi
ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo e' finalizzato
alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo
delle risorse, nonche' alla promozione ed attivazione di progetti
europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e
con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel
rispetto delle previsioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province
i dati necessari al sistema.
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto
dalla Legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e
diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti
pubblici e privati.
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li
trasmettono alla Regione secondo modalita' stabilite dalla Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21 della Legge n. 328 del 2000, citata alla
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali
1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un
sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di
dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei
esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo
informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine
ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare
attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei
servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti
della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
Amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con le Regioni e gli enti
locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15,
comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Le Regioni, le Province e i Comuni individuano
le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per
l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi
sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse
destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi
sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.".
Comma 4
2) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.