LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 25
Azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalita'
giuridica di diritto pubblico, e' dotata di autonomia statutaria,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di
lucro. L'Azienda svolge la propria attivita' secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti
attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli
atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento
dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani
di zona ed in sede di programmazione regionale.
4. Sono organi di governo dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza gia'
previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo
statuto e comunque provvede in materia di programmazione,
approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le
sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi
risultati, nomina il direttore.
6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attivita', la
composizione degli organi di governo, le modalita' di elezione e
durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle
funzioni e delle responsabilita' proprie, le modalita' di recepimento
dei regolamenti di organizzazione.
7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di
attivita', tale decisione dovra' essere assunta attraverso modifica
statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni
ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attivita'.
8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati
dalla Regione.
9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui
composizione numerica e' commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed
il cui Presidente, o revisore unico, e' nominato dalla Regione.
10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di
regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna
della gestione tecnica e amministrativa.
11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la
presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle
attivita' e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto
della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di
budget;
d) il bilancio consuntivo con allegato.
12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto
della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilita'
con cui si introduce la contabilita' economica e si provvede
all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneita'
nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei
valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
13. I Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le
Province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza
dell'attivita' delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i
parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende
determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo
possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.
14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo
generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le
Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o
associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e
finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli
obiettivi della programmazione regionale e locale.