LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 24
Istituzioni gia' amministrate
dai disciolti Enti comunali di assistenza
1. Le Istituzioni, gia' amministrate dai disciolti Enti comunali di
assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35
(Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza gia' concentrate o amministrate dai disciolti Enti
comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti
per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con
altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita', sono
estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte e' trasferito al Comune
sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del
patrimonio al raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali
dell'Istituzione stessa.