LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 23
Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese
le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda,
sulla base dei seguenti elementi:
a) il territorio servito dall'Azienda;
b) la tipologia dei servizi;
c) la complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte;
d) il numero e la tipologia degli utenti;
e) il volume di bilancio;
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto
della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione
un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al
fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una
proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla
nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di
diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine
definito al comma 3.
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge direttamente attivita' socio-assistenziale o
socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi
economici;
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed
infraregionale);
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche
con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento
che puo' prevedere fusioni.
6. L'Istituzione puo' trasformarsi in Associazione o Fondazione
quando:
a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990;
b) svolge attivita' socio-assistenziali ed educative, ma non possiede
le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge prioritariamente attivita' socio-assistenziali ed
educative rispetto ad altre attivita'.
7. L'Istituzione e' estinta quando non rientra nei casi di cui al
comma 5 e:
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda
oppure in Associazione o Fondazione;
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini
stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte
viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non
prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede
l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,
con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle
finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della Legge 17
luglio 1890 n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la
trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volonta'
dei fondatori.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 6
1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
febbraio 1990 concerne Direttiva alla Regione in materia di
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere
regionale ed infraregionale.
Comma 9
2) Il testo dell'art. 61 della Legge n. 6972 del 1890 e' il seguente:
"Art. 61.
Le istituzioni pubbliche di beneficienza concentrate nella
congregazione di carita', o riunite in gruppi a norma dei precedenti
articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le
rendite in conformita' dei ripettivi statuti, a vantaggio degli
abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a
beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale
erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.".