LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 22
Principi e criteri per il riordino del sistema
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
e la costituzione di Aziende pubbliche
di servizi alla persona
1. La Regione, ispirandosi ai principi della Legge n. 328 del 2000 e
del DLgs 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della
Legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato
Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di
servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione
valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel
sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda
l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto
pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri
indicati all'articolo 23;
b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della
Fondazione lo strumento di disciplina delle finalita', delle
modalita' organizzative e gestionali, di elezione degli organi di
governo, dell'ambito territoriale di attivita';
c) prevede che l'ambito territoriale di attivita' dell'Azienda sia di
norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa
erogare servizi anche in piu' settori assistenziali;
d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle
norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione
regionale e locale, anche tramite le loro associazioni piu'
rappresentative;
f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti
territoriali di attivita', svolgano funzioni di indirizzo, controllo
e vigilanza sull'attivita' delle Aziende, anche coordinandosi con le
Province, per maggiore uniformita';
g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in
particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e
per la trasformazione in Aziende;
h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o
Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti
privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli
statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende,
promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalita' di
gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditivita', la
trasparenza della gestione, nonche' la promozione storico-artistica.
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.