REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IV                                                     
        RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                    
         DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.                                           
          AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA                             
          Art. 22                                                               
Principi e criteri per il riordino del sistema                                  
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza                         
e la costituzione di Aziende pubbliche                                          
di servizi alla persona                                                         
1. La Regione, ispirandosi ai principi della Legge n. 328 del 2000 e            
del DLgs 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni           
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della           
Legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle Istituzioni              
pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato                    
Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di                   
servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione                
valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel               
sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda              
l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:                                 
a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto            
pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri                   
indicati all'articolo 23;                                                       
b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della              
Fondazione lo strumento di disciplina delle finalita', delle                    
modalita' organizzative e gestionali, di elezione degli organi di               
governo, dell'ambito territoriale di attivita';                                 
c) prevede che l'ambito territoriale di attivita' dell'Azienda sia di           
norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa                  
erogare servizi anche in piu' settori assistenziali;                            
d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria,                 
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle            
norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;                
e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi           
sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione            
regionale e locale, anche tramite le loro associazioni piu'                     
rappresentative;                                                                
f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti                      
territoriali di attivita', svolgano funzioni di indirizzo, controllo            
e vigilanza sull'attivita' delle Aziende, anche coordinandosi con le            
Province, per maggiore uniformita';                                             
g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in                 
particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e              
per la trasformazione in Aziende;                                               
h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o                 
Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti           
privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli              
statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;            
i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende,                
promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalita' di                   
gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditivita', la           
trasparenza della gestione, nonche' la promozione storico-artistica.            
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
La Legge n. 328 del 2000 e' citata alla nota 2) all'art. 2.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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