LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 20
Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti
senza scopo di lucro
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza
sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della
societa' civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle
organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle
associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo
settore, di cui all'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999, e' lo
strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale
ed i soggetti di cui sopra.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di
lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della Legge n. 328 del 2000,
partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed
erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a
rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di
settore.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 6), e' il seguente:
"Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo Settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo
settore, e' istituita la Conferenza regionale del Terzo Settore con
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'
sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 328 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.