LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 19
Regione
1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione,
con il concorso degli Enti locali e dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, definisce politiche integrate tra i diversi settori della
vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali,
sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche
ed abitative. A tal fine gli atti di programmazione regionale di
settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della
programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente piu'
deboli.
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento
ed indirizzo in materia di servizi sociali, nonche' le altre funzioni
previste dalla Legge n. 328 del 2000, ed in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
e promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi
innovativi e di tutela dei diritti sociali;
b) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione
di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici
e privati, nonche' le modalita' ed i criteri per l'esercizio della
vigilanza di cui agli articoli 35, 36 e 37;
c) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei
soggetti gestori delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui
all'articolo 38;
d) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso
degli utenti al costo delle prestazioni, secondo quanto previsto
all'articolo 49;
e) ripartisce, con le modalita' di cui agli articoli 47 e seguenti,
il Fondo sociale regionale;
f) esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi
alla persona e di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, secondo la disciplina prevista agli
articoli 22 e seguenti;
g) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei
titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'articolo 40;
h) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema
informativo dei servizi sociali;
i) verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete;
j) promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai
soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali,
per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative
comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione Europea;
k) promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il
controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la
valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante
l'utilizzo dei dati del sistema informativo;
l) promuove e realizza attivita' di studio e ricerca a sostegno delle
attivita' previste al presente comma, ed in particolare per la
predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali e per l'avvio e l'attuazione della riforma di cui alla
presente legge.
3. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la
semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di
invalidita' civile e di concessione dei trattamenti economici.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti
locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15,
comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), con le modalita'
previste all'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1999, nonche' il potere
sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 2
1) La Legge n. 328 del 2000 e' riportata alla nota 2) all'art. 2
Comma 4
2) Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.".