REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO III                                                    
          SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO                                        
          DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                       
          Art. 17                                                               
Deleghe alle Aziende unita' sanitarie locali                                    
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni               
possono delegare la gestione di attivita' o servizi                             
socio-assistenziali alle Aziende unita' sanitarie locali, in ambito             
di norma distrettuale, con bilanci e contabilita' separate, tenuto              
conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del DLgs n. 502 del           
1992. L'Azienda unita' sanitaria locale assume la gestione di                   
attivita' o servizi delegati che presentino omogeneita' per area di             
intervento ed ambito territoriale.                                              
2. Per la gestione delle attivita' e dei servizi socio-assistenziali            
delegati, l'Azienda unita' sanitaria locale ed il Comune stipulano              
apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:                  
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione              
dei compiti e degli interventi connessi alle attivita' ed ai servizi            
delegati;                                                                       
b) le caratteristiche ed i volumi di attivita' e di prestazioni;                
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie                   
necessarie per la gestione delle attivita' e dei servizi delegati, la           
loro entita', nonche' le modalita' per il loro trasferimento                    
all'Azienda unita' sanitaria locale;                                            
d) la periodicita' ed i contenuti delle informazioni da fornire ai              
Comuni, con particolare riguardo alle attivita' svolte, alle                    
prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.                               
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare a forme di            
gestione di attivita' e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti           
locali come previsto dal Testo unico emanato con DLgs n. 267 del                
2000, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi            
e favorire semplificazioni gestionali.                                          
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 3 del DLgs n. 502 del 1992, citato            
alla nota 2) all'art. 11, e' il seguente:                                       
"Art. 3 - Organizzazione delle Unita' sanitarie locali                          
omissis                                                                         
3. L'Unita' Sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o           
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con               
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al             
personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unita' Sanitaria                
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione               
delle necessarie disponibilita' finanziarie.                                    
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo Unico delle leggi              
sull'ordinamento degli Enti locali.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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