LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 17
Deleghe alle Aziende unita' sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni
possono delegare la gestione di attivita' o servizi
socio-assistenziali alle Aziende unita' sanitarie locali, in ambito
di norma distrettuale, con bilanci e contabilita' separate, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del DLgs n. 502 del
1992. L'Azienda unita' sanitaria locale assume la gestione di
attivita' o servizi delegati che presentino omogeneita' per area di
intervento ed ambito territoriale.
2. Per la gestione delle attivita' e dei servizi socio-assistenziali
delegati, l'Azienda unita' sanitaria locale ed il Comune stipulano
apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione
dei compiti e degli interventi connessi alle attivita' ed ai servizi
delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attivita' e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie
necessarie per la gestione delle attivita' e dei servizi delegati, la
loro entita', nonche' le modalita' per il loro trasferimento
all'Azienda unita' sanitaria locale;
d) la periodicita' ed i contenuti delle informazioni da fornire ai
Comuni, con particolare riguardo alle attivita' svolte, alle
prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
3. Le Aziende unita' sanitarie locali possono partecipare a forme di
gestione di attivita' e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti
locali come previsto dal Testo unico emanato con DLgs n. 267 del
2000, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi
e favorire semplificazioni gestionali.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 3 del DLgs n. 502 del 1992, citato
alla nota 2) all'art. 11, e' il seguente:
"Art. 3 - Organizzazione delle Unita' sanitarie locali
omissis
3. L'Unita' Sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unita' Sanitaria
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
omissis".
Comma 3
2) Il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali.