REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO III                                                    
          SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO                                        
          DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                       
          Art. 15                                                               
Comuni                                                                          
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti           
di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale             
dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle                 
prestazioni sociali, nonche' delle altre funzioni e compiti loro                
conferiti dalla legislazione statale e regionale.                               
2. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1,              
assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore,           
dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle                 
Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25,               
alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi               
sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul            
territorio.                                                                     
3. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di             
programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in                
coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi                  
sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.                         
4. Per la gestione dei servizi e delle attivita' previsti dalla                 
presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di           
servizi alla persona.                                                           
5. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:                
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con                      
l'autorita' giudiziaria competente;                                             
b) assistenza sociale, gia' di competenza delle Province, secondo               
quanto previsto dal DL 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in           
materia sanitaria e socio-assistenziale, convertito, con                        
modificazioni, in Legge 18 marzo 1993, n. 67);                                  
c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi                            
socio-assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli              
articoli 35, 36 e 37;                                                           
d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e                  
socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;                         
e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi                
civili, di cui all'articolo 130 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112                  
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle             
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59), secondo quanto previsto dalla normativa statale e           
regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;                    
f) emergenza sociale di cui all'articolo 5, comma 5.                            
6. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni             
per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'articolo 2,             
comma 3 della Legge n. 328 del 2000, sulla base dei criteri generali            
stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.           
7. I Comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9, agevolazioni           
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche                       
responsabilita' di cura.                                                        
8. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilita' delle               
persone anziane, disabili o in condizioni di inabilita'.                        
9. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel              
rispetto dei principi e delle modalita' di cui all'articolo 6, comma            
3 della Legge n. 328 del 2000, ed in particolare favoriscono                    
l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema               
locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli               
sociali.                                                                        
10. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le                    
modalita' previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi           
sociali di cui all'articolo 27.                                                 
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998 e' il seguente:              
"Art. 130 - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili           
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in               
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di           
pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente                
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo             
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza              
sociale (INPS).                                                                 
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a                 
favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che,                 
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse              
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a            
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio               
nazionale.                                                                      
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase                    
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici             
economici, di cui all'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993, n.              
537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla               
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal           
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione              
passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le             
provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri               
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al             
termine di cui al medesimo comma 1.                                             
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso                  
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di              
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al           
giudice ordinario.".                                                            
Comma 6                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 328 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                 
"Art. 2 - Diritto alle prestazioni                                              
omissis                                                                         
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con            
incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per           
inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di                      
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,                 
nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita'                    
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono            
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema              
integrato di interventi e servizi sociali.                                      
omissis".                                                                       
Comma 9                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge n. 328 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                 
"Art. 6 - Funzioni dei Comuni                                                   
omissis                                                                         
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni                 
provvedono a:                                                                   
a)  promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a            
rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di            
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per                
favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita                   
comunitaria;                                                                    
b)  coordinare programmi e attivita' degli enti che operano                     
nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla                   
Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano            
attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende               
unita' sanitarie locali per le attivita' sociosanitarie e per i piani           
di zona;                                                                        
c)  adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il           
controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i            
risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al              
comma 2, lettera a);                                                            
d)  effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui                       
all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia             
dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei              
programmi;                                                                      
e)  garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo             
di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti            
comunali.                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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