LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 15
Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti
di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali, nonche' delle altre funzioni e compiti loro
conferiti dalla legislazione statale e regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1,
assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore,
dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25,
alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul
territorio.
3. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di
programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in
coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
4. Per la gestione dei servizi e delle attivita' previsti dalla
presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona.
5. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con
l'autorita' giudiziaria competente;
b) assistenza sociale, gia' di competenza delle Province, secondo
quanto previsto dal DL 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale, convertito, con
modificazioni, in Legge 18 marzo 1993, n. 67);
c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli
articoli 35, 36 e 37;
d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;
e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi
civili, di cui all'articolo 130 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59), secondo quanto previsto dalla normativa statale e
regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;
f) emergenza sociale di cui all'articolo 5, comma 5.
6. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni
per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'articolo 2,
comma 3 della Legge n. 328 del 2000, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
7. I Comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9, agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilita' di cura.
8. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilita' delle
persone anziane, disabili o in condizioni di inabilita'.
9. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel
rispetto dei principi e delle modalita' di cui all'articolo 6, comma
3 della Legge n. 328 del 2000, ed in particolare favoriscono
l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema
locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli
sociali.
10. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le
modalita' previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 27.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 5
1) Il testo dell'art. 130 del DLgs n. 112 del 1998 e' il seguente:
"Art. 130 - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di
pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che,
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, di cui all'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione
passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.".
Comma 6
2) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 328 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 2 - Diritto alle prestazioni
omissis
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con
incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
omissis".
Comma 9
3) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge n. 328 del 2000,
citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 6 - Funzioni dei Comuni
omissis
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni
provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a
rete, risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per
favorire la reciprocita' tra cittadini nell'ambito della vita
comunitaria;
b) coordinare programmi e attivita' degli enti che operano
nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla
Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attivita' volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende
unita' sanitarie locali per le attivita' sociosanitarie e per i piani
di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i
risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al
comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualita' e l'efficacia
dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei
programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo
di qualita' dei servizi, secondo le modalita' previste dagli statuti
comunali.
omissis".