LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 12
Assegni di cura
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere
economico finalizzati a favorire le opportunita' di vita indipendente
delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo
il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali
riconoscono altresi' benefici di carattere economico per sostenere
l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1
della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia).
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di
cura, sono previsti a favore di:
a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di
procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio-sanitarie
previste dal programma assistenziale individualizzato di cui
all'articolo 7, comma 3;
b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste
dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la
permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento
familiare, secondo quanto previsto dalla Legge n. 184 del 1983.
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b)
le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non
autosufficienza. Possono altresi' ottenere l'assegno di cura i
congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di
parentela, purche' abbiano relazioni significative con la persona da
assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi
e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e
socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale
individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unita'
sanitarie locali.
5. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le
condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entita',
le procedure di concessione e le modalita' di controllo
dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma
assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento
familiare, del progetto educativo individuale. Con la medesima
direttiva il Consiglio definisce inoltre l'indicatore della
situazione economica per accedere agli assegni, secondo i principi
del DLgs 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 184 del 1983 e' il
seguente:
"Art. 2
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con
figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di
cui egli ha bisogno.
omissis".
Comma 2
2) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 concerne Diritto del minore ad una
famiglia.