LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 11
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza
territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle
funzioni gia' esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19
del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per
la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del
DLgs n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le
indicazioni dei Piani di zona.
CAPO III
Disposizioni specifiche
per la realizzazione di particolari interventi
NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19,
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7
dicembre 1993, n. 517, e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,
individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di
riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui
relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese
tra i comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle
prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e
Universita';
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e
della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando
indicatori omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla
Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un
rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 quater del DLgs 30 dicembre 1992,
n. 502, concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il
seguente:
"Art. 3 quater - Il distretto
omissis
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
omissis".