REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO II                                                       
             SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI                                    
             E SERVIZI SOCIALI                                                  
                  CAPO I                                                        
     Sistema locale dei servizi sociali a rete                                  
          Art. 11                                                               
Conferenza territoriale sociale e sanitaria                                     
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12                
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario                
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza            
territoriale sociale e sanitaria.                                               
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle                   
funzioni gia' esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19             
del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di            
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi            
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per             
la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le            
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del             
DLgs n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le            
indicazioni dei Piani di zona.                                                  
CAPO III                                                                        
Disposizioni specifiche                                                         
per la realizzazione di particolari interventi                                  
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19,                      
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai           
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7                  
dicembre 1993, n. 517, e' il seguente:                                          
"Art. 11 - Conferenza sanitaria territoriale                                    
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:                  
a)  dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di               
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,                      
individuati nell'ambito dell'esecutivo;                                         
b)  dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato                 
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di            
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede                      
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la               
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed                  
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.               
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle              
funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di              
riordino, ed in particolare:                                                    
a)  partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,             
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al                
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali           
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';                               
b)  esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica                      
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e             
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A              
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad           
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;                        
c)  esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende           
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui           
relativi aggiornamenti annuali;                                                 
d)  esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di                     
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio                    
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini           
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8             
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;                               
e)  promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese             
tra i comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione            
delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle            
prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;                     
f)  formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e           
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita';                                                                    
g)  partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e                
della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando                    
indicatori omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla                  
Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.                               
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14                
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza            
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.              
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo                 
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla            
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione                  
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'              
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale                
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un                      
rappresentante per ogni distretto.                                              
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".            
2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 quater del DLgs 30 dicembre 1992,           
n. 502, concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a           
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 3 quater - Il distretto                                                   
omissis                                                                         
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi              
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo                   
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con               
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi              
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'            
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in                  
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.             
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di                  
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con                      
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria           
locale.                                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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