LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 10
Integrazione socio-sanitaria
1. Le attivita' ad integrazione socio-sanitaria sono volte a
soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e
mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e
miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a
carattere prolungato.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421), le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle
connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende
unita' sanitarie locali;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. Il Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le
prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed
uniformi definiti all'articolo 6, determinando altresi' i criteri di
finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b).
4. I Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali individuano,
nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli
organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale
delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in
coerenza con le direttive di cui al comma 3.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
Il testo dell'articolo 3-septies del DLgs n. 502 del 1992 e' il
seguente:
"Art. 3-septies - Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di
salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n) della Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della Sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo
sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112. La Regione determina, sulla base dei criteri
posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il
finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla
base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di
assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo
3-quinquies, comma 1, lettera c), le Regioni disciplinano i criteri e
le modalita' mediante i quali Comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi
assistenziali sociosanitari.".