LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 7
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete.
Istituzione degli sportelli sociali
1. L'accesso al sistema locale e' garantito da sportelli sociali
attivati dai Comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 16,
in raccordo con le Aziende unita' sanitarie locali, anche avvalendosi
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali
forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le
opportunita' sociali, sui servizi e gli interventi del sistema
locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I Comuni
organizzano l'attivita' degli sportelli sociali con modalita'
adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficolta'
personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
2. Agli operatori degli sportelli sociali e' garantita una uniforme
ed adeguata formazione.
3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi
servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti
tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione
del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto
individuale per le persone disabili ed il progetto educativo
individuale per i minori in difficolta'.
4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi
previsti dai programmi assistenziali individualizzati e' indicato il
responsabile del caso.
5. La Giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione
degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e
controllo dei programmi assistenziali e le modalita' di
individuazione del responsabile del caso.