LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 2
Principi della legge
1. La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione
degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme
dei diritti e delle opportunita' volte allo sviluppo ed al benessere
dei singoli e delle comunita', nonche' assicurano il sostegno ai
progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno
e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da
condizione di non autosufficienza, da difficolta' economiche, la
Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di
interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della
cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e
del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle
Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5 della Legge n. 328 del 2000.
3. Il sistema integrato ha carattere di universalita', si fonda sui
principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed
opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno
della responsabilita' delle persone, delle famiglie e delle
formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la
Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini singoli o associati, sulla base del principio di
sussidiarieta', ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa.
4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:
a) la centralita' delle comunita' locali, intese come sistema di
relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le
organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e
responsabilita', per promuovere il miglioramento della qualita' della
vita e delle relazioni tra le persone;
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni
significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona,
attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilita'
tra donne e uomini;
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di
rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di
relazione con le organizzazioni sindacali;
d) le iniziative di reciprocita' e di auto aiuto delle persone e
delle famiglie che svolgono compiti di cura;
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al
sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone
in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico-fisico
dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte
che li riguardano.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo degli articoli 3, 38 e 120 della della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".
"Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi,
adeguati alle loro esigere di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera.".
"Art. 120
La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del terrirorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione.".
Comma 2
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 2000,
n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e' il seguente:
"Art. 1 - Principi generali e finalita'
omissis
4. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale,
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 2 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.".
4) Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta'.".