DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2003, n. 224
Avviso pubblico per la designazione di componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di emettere l'allegato pubblico avviso, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione di
disponibilita' per la designazione dei componenti dei Collegi
sindacali delle Aziende sanitarie regionali, di competenza regionale;
2) di precisare che l'accertamento dei requisiti soggettivi per
l'ammissione alla selezione verra' svolto dalla Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali, tramite i propri Servizi, mentre
l'ammissione o l'esclusione dei candidati, nonche' la designazione
dei Sindaci-Revisori competono alla Giunta regionale;
3) di pubblicare l'allegato avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi del I comma dell'art. 6 della L.R.
24/94.
Avviso pubblico per la designazione dei componenti dei Collegi
sindacali delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
indetto pubblico avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la
designazione di componenti dei Collegi sindacali delle Aziende
Sanitarie regionali.
1) I componenti dei Collegi sindacali saranno scelti tra coloro che,
essendo in possesso dei requisiti stabiliti al successivo art. 2,
avranno presentato apposita domanda in conformita' al presente avviso
pubblico.
1) I candidati devono:
- essere iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del DLgs 27
gennaio 1992, n. 88 e devono possedere i requisiti di onorabilita' di
cui all'art. 3 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24;
- avere svolto per almeno un triennio l'attivita' di Sindaco-Revisore
presso enti pubblici e/o societa'.
1) Qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino, puo' presentare
proposte di candidatura redatte in carta bollata.
2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la domanda va
sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero va
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
3) Le domande devono essere indirizzate alla Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali - Servizio Giuridico Amministrativo e
Sviluppo delle Risorse umane - della Regione Emilia-Romagna, Viale A.
Moro n. 21 - 40127 Bologna e devono pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 14 del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora il termine dovesse cadere in giornata
di sabato o festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore
14 del primo giorno feriale successivo. Il termine suddetto e'
perentorio.
4) Le domande possono essere consegnate direttamente a mano. Possono
essere altresi' spedite per mezzo del Servizio postale, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso si considerera'
valida la data in cui la domanda sara' effettivamente pervenuta e non
quella di spedizione.
5) La domanda deve indicare:
- nome e cognome del candidato;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- indirizzo al quale si richiede che vengano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
- dichiarazione di essere iscritto nel Registro previsto dall'art. 1
del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88;
- dichiarazione di avere esercitato per almeno un triennio attivita'
di Sindaco-Revisore presso enti pubblici e/o societa';
- dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' di cui
all'art. 3 della L.R. 24/94;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all'art. 4, comma 2 della L.R. 24/94.
6) Non possono essere designati Sindaci-Revisori di Azienda
sanitaria:
a) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
fino al secondo grado, che coprano nell'Azienda sanitaria l'Ufficio
di Direttore generale, di Direttore sanitario e di Direttore
amministrativo;
b) coloro che svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di
credito Tesoriere dell'Azienda sanitaria;
c) i membri del Comitato regionale di controllo;
d) i dipendenti dell'Azienda sanitaria stessa;
e) i fornitori dell'Azienda sanitaria medesima;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi
titolo, svolga in modo continuativo un'attivita' retribuita presso
istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti
convenzionali con l'Azienda sanitaria;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti
all'attivita' dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente
costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, oppure
si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7) La carica di componente del Collegio sindacale delle Aziende
sanitarie e' incompatibile con quella di Direttore generale,
Direttore sanitario, Direttore amministrativo.
8) L'Ufficio di Sindaco-Revisore non puo' essere ricoperto in piu' di
una Azienda sanitaria.
9) Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il
curriculum del candidato, con riferimento, in particolare, agli
incarichi di Sindaco-Revisore.
10) Entro 20 giorni dalla avvenuta comunicazione della designazione,
il candidato deve dichiarare l'accettazione dell'incarico e
confermare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' previste dal presente articolo.
1) Ai componenti dei Collegi dei sindaci compete una indennita' annua
lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore generale
dell'Azienda sanitaria.
2) Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione del 20 per
cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti.
3) Ai Revisori compete, altresi', il rimborso delle spese indicate
all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno 31 ottobre 2001 o,
in alternativa, una indennita' di missione, stabilita nei termini e
con le modalita' previste dall'art. 26, secondo e terzo comma della
Legge 836/73 e successive modificazioni ed integrazioni.
1) Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso
in occasione di questa procedura saranno trattati nel rispetto della
Legge 675/96 e successive modificazioni.