DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2003, n. 113
Approvazione del Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 30 luglio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria";
- l'OM 2/1/1993 "Norme integrative per l'eradicazione della
tubercolosi dagli allevamenti bovini";
- il DM 10/5/1993 "Aggiornamento delle tariffe relative alle prove
diagnostiche effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali
connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi";
- il DM 27/8/1994, n. 651 "Regolamento concernente il Piano nazionale
per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";
- il DM 15/12/1995, n. 592 "Regolamento concernente il Piano
nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti
bovini e bufalini";
- il DM 2/5/1996, n. 358 "Regolamento concernente il Piano nazionale
per la eradicazione della leucosi bovina enzootica";
- il DM 12/8/1997, n. 429 "Regolamento recante modificazioni al DM
2/7/1992, n. 453, come modificato dal DM 31/5/1995, n. 292,
concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi
negli allevamenti ovini e caprini, al DM 27/8/1994, n. 651,
concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi
negli allevamenti bovini e al DM 2/5/1996, n. 358, concernente il
Piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli
allevamenti bovini e bufalini";
- il DPR 14/1/1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle
direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte";
- la circolare dell'Assessore regionale alla Sanita' 30/8/1996, n. 32
"DM 15/12/1995, n. 592. Regolamento concernente il Piano nazionale
per la eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina."
- il DPR 30/4/1996, n. 317 "Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali";
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17/7/2000 che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, che abroga il Regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;
- il DLgs 22/5/1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina.";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 878 del 29/5/2001 recante
"Istituzione della figura del Veterinario riconosciuto per le aziende
che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per
l'attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione
sanitaria delle aziende zootecniche";
- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 "Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione";
- il DM 31/1/2002 "Disposizioni in materia di funzionamento
dell'anagrafe bovina";
- il Regolamento (CE) n. 535/2002 del 21/3/2002 di modifica
dell'Allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la
decisione 2000/330/CE;
- il DM 7/6/2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe bovina";
- il Regolamento (CE) n. 1226/2002 del 8/7/2002 che modifica
l'Allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;
considerata la necessita' di:
- mantenere e, dove possibile, migliorare lo stato sanitario del
patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso
l'applicazione dei piani di eradicazione della brucellosi bovina,
della tubercolosi e della leucosi bovina enzootica adeguando il
sistema di controllo delle tre malattie alla situazione
epidemiologica attuale caratterizzata dal riscontro di bassi livelli
di positivita' agli esami diagnostici;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali impiegate per la prevenzione e la lotta alle
sopraelencate malattie, garantendo al contempo la tutela della
sanita' del patrimonio bovino regionale e la sicurezza dei prodotti
alimentari derivati, attraverso l'espletamento di attivita' di
controllo mirate piu' specificamente alle situazioni a rischio;
- adeguare il sistema di controllo delle tre malattie in questione a
quanto previsto dalla direttiva 97/12/CE recepita con DLgs 22/5/1999,
n. 196;
- superare l'attuale sistema di articolato in tre distinti piani
nazionali da attuarsi secondo una programmazione regionale delle
attivita' attraverso l'implementazione di un sistema unico di
programmazione che consenta un monitoraggio costante delle tre
malattie;
- di prevedere al termine di ogni anno solare l'effettuazione, da
parte del competente Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alla Sanita', della rendicontazione sull'attivita'
svolta;
preso atto che il piano oggetto della presente deliberazione e' stato
concordato con la Direzione generale Sanita' pubblica veterinaria
alimenti e nutrizione del Ministero della Salute e con i rispettivi
centri di referenza nazionali;
ritenuto pertanto di:
- modificare l'attuale sistema di controllo e di eradicazione della
tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica
secondo le modalita' indicate nel piano allegato al presente atto;
- stabilire che qualora in corso d'anno l'implementazione e la messa
a regime del Piano in oggetto renda necessario apportare modifiche al
modello di scheda utilizzato per l'invio dei campioni, il rilevamento
di dati per focolai e sospetti focolai e per impartire istruzioni
operative per il prelievo dei campioni (Allegati da A/1 a A/6),
provvedera' il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali con
proprie determinazioni;
- per quel che concerne le spese di esecuzione delle prove
diagnostiche previste dal piano suddetto, stabilire che tali spese
sono a carico delle Aziende Unita' sanitarie locali;
- precisare che per quanto riguarda i costi di tali prove si rinvia a
quanto previsto dall'articolo 3 del DM 10/5/1993, che ne fissa il
costo, mentre, per le prove previste dal piano e non comprese
nell'elenco di cui alla suddetta norma, l'Istituto Zooprolattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito
dell'autonomia ad esso riconosciuta dalla L.R. 3/00, ne definisce le
tariffe;
richiamati:
- il DLgs n. 165 del 30/3/2001;
- la L.R. 43/01;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001, concernente: "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001, concernente: "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente: "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente: "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della
propria delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Ivano Massirio in ordine alla
regolarita' tecnica del presente provvedimento;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita' del
presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano
regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi e della
leucosi bovina enzootica, allegato alla presente quale parte
integrante;
2) di prevedere che al termine di ogni anno solare sia effettuata, da
parte del competente Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alla Sanita', la rendicontazione sull'attivita'
svolta;
3) di stabilire che qualora in corso d'anno l'implementazione e la
messa a regime del Piano in oggetto renda necessario apportare
modifiche al modello di scheda utilizzato per l'invio dei campioni,
il rilevamento di dati per focolai e sospetti focolai e per impartire
istruzioni operative per il prelievo dei campioni (Allegati da A/1 a
A/6), provvedera' il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
con proprie determinazioni;
4) per quanto attiene alle sanzioni, per i contravventori alle
disposizioni del Piano, di rinviare alle disposizioni contenute nel
DLgs 196/99;
5) per quel che riguarda le spese sostenute dall'Istituto
Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna per
l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dal Piano suddetto, si
precisa che esse sono a carico delle Aziende Unita' sanitarie locali
della Regione, e, per cio' che attiene ai costi, si rinvia alla
regolamentazione fissata dal DM 10/5/1993 richiamato in premessa, che
fissa il costo di ciascuna prova;
6) per quanto concerne le prove diagnostiche previste dal Piano, non
rientranti nell'elenco di cui all'articolo 3 del citato DM, di
stabilire che l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia
ed Emilia-Romagna, nell'ambito dell'autonomia ad esso riconosciuta
dalla L.R. 3/00, ne definisce le tariffe;
7) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi
bovina e della leucosi bovina enzootica
1. Obiettivi del Piano di controllo
Attraverso l'esecuzione del presente Piano di sorveglianza si
vogliono ottenere i seguenti obiettivi:
1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del
patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso
l'applicazione dei Piani di eradicazione della brucellosi bovina,
della tubercolosi e della leucosi bovina enzootica;
1.2. razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali attraverso l'espletamento di attivita' di controllo
mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di
tutto il patrimonio bovino;
1.3. ottenere e mantenere i requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria per la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
2. Strutture coinvolte
Il Piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure
con compiti ben definiti.
2.1. Detentori
Ai sensi del DPR 317/96, il detentore e' una qualsiasi persona fisica
e giuridica responsabile degli animali. Ai fini del presente piano al
detentore sono assegnati i seguenti compiti:
- identificare entro 20 giorni, e in ogni caso prima che gli animali
lascino l'azienda, i capi nati in stalla e/o introdotti in azienda da
Paesi Terzi; mantenere l'identificazione degli animali presenti in
azienda;
- mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la
registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita;
- registrare, direttamente o tramite suo delegato, in banca dati i
capi nati in stalla o importati da Paesi Terzi entro 7 giorni dalla
loro marcatura;
- segnalare entro 8 giorni al Servizio Veterinario della Azienda
Unita' sanitaria locale competente l'introduzione in azienda di capi
bovini di qualsiasi eta' e provenienza. Nel caso di introduzione di
animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovra'
essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia del
modello 4 RPV e una fotocopia dei passaporti degli animali
introdotti;
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della Azienda
Unita' sanitaria locale la morte degli animali;
- richiedere al Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria
locale competente il rilascio della certificazione sanitaria di
scorta per tutti gli animali da riproduzione destinati ad altri
allevamenti o a stalle di sosta di commercianti;
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della Azienda
Unita' locale sanitaria competente tutti gli aborti e i casi di
ritenzione placentare verificatisi in azienda;
- collaborare con il Servizio Veterinario nell'esecuzione delle
indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo
di campioni per le prove di laboratorio;
- rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall'Autorita'
sanitaria competente.
2.2. Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali
Il Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale, in
qualita' di Autorita' sanitaria competente, e' responsabile della
esecuzione del Piano ed ha i seguenti compiti:
- provvedere al rilascio e alla vidimazione del passaporto entro 14
giorni dalla segnalazione del detentore, previa verifica della
registrazione del capo in banca dati nazionale;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di
identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei
movimenti degli stessi;
- eseguire l'ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati
alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali
che potrebbero essere dovute a LBE, nonche' di lesioni riferibili a
TBC;
- prelevare i campioni per le prove di laboratorio ed eseguire le
prove tubercoliniche;
- verificare l'esistenza dei requisiti per
l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende;
- effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro
di positivita' alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio;
- impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorita' sanitaria locale
nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende
infette, nonche' ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad
altri animali e all'uomo;
- elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attivita' al
Centro Epidemiologico veterinario regionale (CEREV).
2.3. Sezioni diagnostiche provinciali IZSLER
Le Sezioni Diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico
sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER)
contribuiscono al sistema attraverso le attivita' dei loro
laboratori:
- forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della
Azienda Unita' sanitaria locale nelle operazioni di prelievo dei
campioni, nonche' nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e
nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e
istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle
Aziende Unita' sanitarie locali nell'ambito del Piano;
- segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente
eventuali riscontri di positivita' per le malattie oggetto del Piano
rilevati su campioni conferiti da privati.
2.4. Centro Epidemiologico veterinario regionale
Il Centro emiliano romagnolo di Epidemiologia veterinaria (CEREV)
funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative alle attivita' svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i
seguenti compiti:
- raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dalle Sezioni Diagnostiche
provinciali IZSLER;
- produrre rapporti periodici sulle attivita' svolte e sui risultati
ottenuti e relazioni sull'andamento del Piano di sorveglianza;
- collaborare con i Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie
locali nell'espletamento delle indagini epidemiologiche;
- effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza
dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello
internazionale.
2.5. Servizio Veterinario regionale
Il Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna, infine,
effettua la programmazione delle attivita' dei Servizi Veterinari;
definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le
attivita' dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello
centrale (Ministero della Salute - Direzione gen. della Sanita'
pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione).
3. Attivita'
Le attivita' previste dal Piano sono volte alla rilevazione degli
allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di
rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del
Piano. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli
allevamenti permettera' di effettuare la verifica dei risultati delle
attivita' di sorveglianza.
3.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti bovini
3.1.1. La segnalazione al Servizio Veterinario della Azienda Unita'
sanitaria locale degli aborti e dei casi di ritenzione placentare da
parte del detentore e' obbligatoria;
3.1.2. dovranno essere attivati sistemi che incentivino l'attivita'
di segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari delle Aziende
Unita' sanitarie locali. I Servizi Veterinari delle Aziende Unita'
sanitarie locali possono attivare, in collaborazione con gli
allevatori ed i veterinari aziendali, un servizio gratuito di
raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi.
3.2. Controlli sulla movimentazione animale
3.2.1. Brucellosi e leucosi bovina enzootica
3.2.1.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati
da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che
detti animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da
brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica, e, se di eta' superiore
a 12 mesi, sono stati sottoposti ad un controllo sierologico
favorevole nei 30 giorni precedenti l'introduzione. Detti controlli
sierologici non sono necessari qualora gli animali provengano da uno
Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto
ufficialmente indenne da brucellosi e/o leucosi bovina enzootica
dalla Commissione Europea.
Il controllo sierologico di cui sopra deve comunque essere effettuato
sugli animali di eta' superiore a 12 mesi movimentati all'interno del
territorio della regione Emilia-Romagna.
3.2.1.2. Il controllo di identita' e documentale da parte del
Servizio Veterinario della Aziende Unita' sanitaria locale e'
obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli
animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento
delle seguenti attivita':
- attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori
finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio
Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento entro gli
8 giorni;
- sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo
scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente
indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria.
3.2.1.3. Il controllo sierologico per brucellosi sui capi in
compravendita viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di
prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del
complemento (FdC).
3.2.1.4. Sugli animali in compravendita di eta' superiore a 12 mesi
dovra' inoltre essere effettuato un controllo sierologico individuale
per leucosi mediante l'esecuzione di una prova di immunodiffusione in
gel di agar (AGID) o ELISA.
3.2.1.5. Gli animali risultati positivi ad una qualsiasi di queste
prove sierologiche dovranno essere immediatamente isolati e non
possono spostarsi fino a che non viene chiarito il loro stato
sanitario. Nel caso di positivita' alla FdC per brucellosi o all'AGID
(o ELISA) alla leucosi bovina enzootica, gli approfondimenti
diagnostici dovranno comprendere anche l'esecuzione di un controllo
sierologico individuale su tutti i capi di eta' superiore a 12 mesi
presenti in azienda.
3.2.1.6. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda
situata al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna o
siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario
della Azienda Unita' sanitaria locale competente provvedera' anche ad
eseguire un controllo sierologico sugli animali introdotti con le
modalita' descritte al punto 3.2.1.3. e 3.2.1.4. Tale controllo deve
essere eseguito tra i 15 e i 42 giorni dalla uscita dall'azienda di
provenienza.
3.2.1.7. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza
certificazione la qualifica sanitaria per brucellosi e leucosi viene
sospesa fino a che tutti gli animali di eta' superiore a 12 mesi non
abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche
individuali praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e
inferiore a dodici.
3.2.2. Tubercolosi bovina
3.2.2.1. Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati
da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che
detti animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da
tubercolosi bovina, e, se di eta' superiore a 42 giorni, sono stati
sottoposti ad una prova tubercolinica con esito favorevole nei 30
giorni precedenti l'introduzione. La prova tubercolinica non e'
necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da
una Regione di uno Stato Membro riconosciuto ufficialmente indenne da
tubercolosi dalla Commissione Europea.
La prova tubercolinica di cui sopra deve comunque essere effettuata
sugli animali di eta' superiore a 42 giorni movimentati all'interno
del territorio della regione Emilia-Romagna.
3.2.2.2. Gli animali risultati dubbi o positivi alla prova
tubercolinica non possono spostarsi fino a che non viene chiarito il
loro stato sanitario. Nel caso di positivita' alla prova
tubercolinica, gli approfondimenti diagnostici dovranno comprendere
anche l'esecuzione di una prova tubercolinica su tutti i capi di eta'
superiore a 42 giorni presenti in azienda.
3.2.2.3. Il controllo di identita' e documentale da parte del
Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale e'
obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli
animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento
delle seguenti attivita':
- attuazione di campagne di educazione sanitaria rivolta ai detentori
finalizzate ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio
Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento entro gli
8 giorni;
- sopralluoghi in azienda successivamente alla segnalazione, allo
scopo di verificare che tutti gli animali introdotti siano
regolarmente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente
indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria.
3.2.2.4. Qualora gli animali introdotti provengano da un'azienda
situata al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna o
siano transitati per una stalla di sosta, il Servizio Veterinario
della Azienda Unita' sanitaria locale competente provvedera' anche ad
eseguire una prova tubercolinica sugli animali introdotti. Tale prova
deve essere eseguita tra i 15 e i 45 giorni dalla uscita dall'azienda
di origine.
3.2.2.5. Nelle aziende che hanno introdotto animali senza
certificazione la qualifica sanitaria per tubercolosi viene sospesa
fino a che tutti gli animali di eta' superiore a 42 giorni non
abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche
praticate ad un intervallo superiore a quattro mesi e inferiore a
dodici.
3.3. Vigilanza sulle stalle di sosta
3.3.1. Le stalle dei commercianti, in quanto strutture nelle quali
gli animali di diverse provenienze vengono a contatto, dovranno
essere sottoposte a controlli da parte del Servizio Veterinario della
Azienda Unita' sanitaria locale competente; il DLgs 196/99, infatti,
prevede che queste strutture siano autorizzate sulla base di precisi
requisiti strutturali e operativi, registrate e sottoposte a
controlli veterinari ufficiali sistematici (art. 11).
3.3.2. Le stalle destinate ai bovini di allevamento devono infatti
essere unita' epidemiologiche nettamente separate da quelle adibite
agli animali da macello (DLgs 22/5/1999, n. 196, art. 1, punto 2,
lettera r); prima dell'attivazione del Piano quindi e' opportuno che
venga effettuata da parte del Servizio Veterinario della Azienda
Unita' sanitaria locale una revisione delle autorizzazioni in tutte
le stalle di sosta operanti.
3.3.3. I Servizi Veterinari della Azienda Unita' sanitaria locale
dovranno assicurare l'esecuzione di controlli periodici, definiti
sulla base della entita' della movimentazione operata, e comunque
almeno mensili, nelle stalle di sosta destinate a bovini da
allevamento. I controlli dovranno essere effettuati secondo una
specifica procedura operativa e dovranno sempre prevedere:
- una verifica della corretta identificazione di tutti i bovini
eventualmente presenti nella stalla di sosta e il controllo della
loro documentazione sanitaria di scorta;
- la verifica della corretta compilazione del registro di carico e
scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.
3.3.4. In caso di rinnovo delle certificazioni sanitarie di animali
introdotti senza prove perche' provenienti da uno Stato Membro o da
una Regione di uno Stato Membro riconosciuto ufficialmente indenne
dalla Commissione Europea, inoltre, si dovra' sempre provvedere agli
opportuni accertamenti diagnostici per la verifica dello stato
sanitario degli animali nei confronti della tubercolosi, della
brucellosi e della leucosi bovina enzootica.
3.3.5. Il Servizio Veterinario intraprende ogni iniziativa ritenuta
necessaria per prevenire la propagazione di malattie.
3.4. Vigilanza al macello
3.4.1. Tubercolosi bovina
3.4.1.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post
mortem da parte di un Veterinario ufficiale. L'ispezione deve
comprendere (Allegato I del DLgs 18/4/1994, n. 286), tra l'altro,
l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi,
l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali
alterazioni di consistenza e di colore. Le carni degli animali
affetti da tubercolosi generalizzata devono essere escluse dal
consumo umano (DLgs 286/94, art. 9).
3.4.1.2. I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, inoltre,
qualora riscontrino lesioni riferibili a TBC negli animali sottoposti
alla macellazione normale sono tenuti a segnalare tempestivamente il
caso al Servizio Veterinario competente, attraverso la compilazione
di un modello 10/33 (DM 592/95, art. 7). La scheda compilata dovra'
essere inviata alla Azienda Unita' sanitaria locale competente
sull'azienda di ultima provenienza, insieme con una copia del
passaporto dell'animale e una copia del modello di accompagnamento
(Mod. 4). Copia della documentazione dovra' essere inviata anche al
CEREV, al proprio Servizio Veterinario regionale e a quello della
Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza. La
Azienda Unita' sanitaria locale competente per l'azienda di ultima
provenienza effettuera' gli opportuni accertamenti ed un'indagine
epidemiologica.
3.4.1.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio
Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale del macello
provvedera' sempre anche al prelievo di idonei campioni per l'esame
batteriologico e istologico con le modalita' descritte nella
specifica istruzione operativa (Allegato 1). I risultati delle
indagini di laboratorio dovranno essere comunicati anche alla Azienda
Unita' sanitaria locale competente per l'allevamento di origine e al
CEREV.
3.4.2. Leucosi bovina enzootica
3.4.2.1. Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post
mortem da parte di un Veterinario ufficiale. L'ispezione deve
comprendere (Allegato I del DLgs 18/4/1994, n. 286), tra l'altro,
l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi,
l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali
alterazioni di consistenza e di colore. Le carni degli animali
affetti da linfoadenite generalizzata devono essere escluse dal
consumo umano (DLgs 286/94, art. 9).
3.4.2.2. I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, qualora
riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, sono
tenuti a (DM 358/96, art. 6):
a) individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
b) prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame
istologico e inviarlo all'Istituto Zooprofilattico competente;
c) segnalare il caso alla Azienda Unita' sanitaria locale competente
sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.
3.4.2.3. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio
Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale del macello
provvedera' al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se
possibile, al prelievo di un campione di sangue per l'esame
sierologico. Una volta avuta la conferma dal laboratorio di presenza
di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, lo stesso Servizio
provvedera' alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga
scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione
dell'animale (specie, sesso, razza, eta', marca auricolare),
denominazione del macello e data della macellazione, sede e
descrizione delle lesioni. La scheda compilata dovra' essere inviata
alla Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'azienda di
ultima provenienza, insieme con una copia del passaporto dell'animale
e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4).
Copia della documentazione dovra' essere inviata anche al CEREV, al
proprio Servizio Veterinario regionale e a quello della Regione di
appartenenza dell'azienda di ultima provenienza. La Azienda Unita'
sanitaria locale competente per l'azienda di ultima provenienza
effettuera' opportuni accertamenti clinici e sierologici ed
un'indagine epidemiologica.
3.5. Verifica dello stato sanitario degli allevamenti
3.5.1. Brucellosi bovina
3.5.1.1. Fino a che tutte le aziende bovine sono sottoposte al piano
di lotta contro la brucellosi e la prevalenza annua di aziende
infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato
sanitario delle aziende ufficialmente indenni e del mantenimento
della loro qualifica ogni anno devono essere effettuati tre saggi
ELISA sul latte di massa (ELISA-L) distanziati di almeno tre mesi
l'uno dall'altro. Qualora in un allevamento bovino da latte
ufficialmente indenne sia stata eseguita per qualsiasi motivo una
prova sierologica individuale con esito favorevole su tutti i capi di
eta' superiore a 12 mesi, in quell'anno solare non sara' necessario
procedere a ulteriori saggi ELISA sul latte di massa.
3.5.1.2. In quelle aziende nelle quali la prova sul latte non puo'
essere effettuata (aziende di sole manze o con meno del 30% dei capi
in lattazione, allevamenti a indirizzo linea vacca-vitello e
riproduzione razze da carne) in alternativa alle prove sul latte per
il mantenimento della qualifica dovra' essere eseguita una prova
sierologica individuale con cadenza annuale su tutti i capi di eta'
superiore a 12 mesi.
3.1.5.3. Altri eventuali motivi di impiego nelle aziende della prova
sierologica individuale per il mantenimento della qualifica verranno
valutati con il Servizio Veterinario regionale.
3.5.2. Tubercolosi bovina
3.5.2.1. Fino a che tutte le aziende bovine sono sottoposte al piano
di lotta contro la tubercolosi e la prevalenza annua di aziende
infette rimane inferiore all'1%, ai fini della verifica dello stato
sanitario delle aziende ufficialmente indenni e del mantenimento
della loro qualifica, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di
routine viene portato a 2 anni e i maschi da ingrasso di unita'
epidemiologica isolata sono esonerati dalla prova purche' provenienti
da allevamenti ufficialmente indenni e destinati direttamente alla
macellazione.
3.5.2.2. L'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine rimane
con cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di due anni e
nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi
motivo, una sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi.
3.5.2.3. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle
aziende e dei loro animali possono essere impiegate indifferentemente
la prova tubercolinica (intradermotubercolinizzazione) singola e la
prova tubercolinica comparativa. La tecnica ed i criteri di
interpretazione di tali prove sono quelle riportate sul Regolamento
CE n. 1226/2002.
3.5.3. Leucosi bovina enzootica
3.5.3.1. Sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina
enzootica le aziende in cui, in base a osservazioni cliniche e in
seguito a indagini di laboratorio, non si e' avuta conferma di alcun
caso di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni, e
tutti gli animali di eta' superiore a 24 mesi hanno subito con esito
favorevole due prove sierologiche individuali ad un intervallo di
almeno 4 mesi e inferiore a 12.
3.5.3.2. Ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende
ufficialmente indenni e del mantenimento della loro qualifica, si
dovra' procedere ogni 3 anni all'esecuzione di una prova sierologica
individuale su tutti i capi di eta' superiore a 12 mesi.
In considerazione del fatto che fino all'emanazione della presente
procedura il mantenimento della qualifica e' stato effettuato con
cadenza annuale, nelle aziende ufficialmente indenni non sara'
necessario svolgere controlli sierologici individuali nel primo anno
di esecuzione del piano, durante questo periodo verra' effettuata una
sperimentazione, in collaborazione con il Centro nazionale di
referenza per la leucosi, per la validazione di metodi diagnostici
alternativi alle prove sierologiche individuali.
3.5.3.3. Un controllo sierologico individuale su tutti i capi di eta'
superiore a 12 mesi con cadenza annuale dovra' invece essere
effettuato nelle aziende risanate da meno di due anni.
3.6. Allevamenti e capi positivi per brucellosi bovina
3.6.1. L'isolamento di brucella da aborti, latte o animali
sieropositivi causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da
brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria. Tutte le brucelle
eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro
nazionale di referenza di Teramo. Nelle aziende infette dovranno
essere presi i provvedimenti di cui al punto 3.6.6.
3.6.2. In caso di esito dubbio o positivo all'ELISA-L si procedera'
al piu' presto alla diagnosi individuale mediante sierologia
(screening con la SAR e conferma dei capi positivi alla SAR mediante
FdC) su tutti i capi della stalla di eta' superiore a 12 mesi.
3.6.3. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o
piu' capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla FDC
(SAR+/FDC-), questi dovranno essere isolati al piu' presto e
sottoposti a limitazione del movimento; su questi animali si
procedera' inoltre ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi
tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla
Sezione diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto
che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati
usando solamente la FDC.
Nel caso anche la seconda FDC risulti negativa, l'animale verra'
considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC
risulti positiva, si dovra' applicare la procedura di cui al punto
3.6.4.
In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di
brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione
della positivita' alla SAR e la comunicazione dell'esito della
seconda FDC sara' possibile vincolare al trattamento termico
risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare
ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.
3.6.4. Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano
positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml)
dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento
ufficialmente indenne sospesa.
Qualora nell'azienda non vi siano sintomi clinici di brucellosi o
isolamento di brucella e un'indagine epidemiologica condotta
nell'allevamento non rilevi l'esistenza di particolari fattori di
rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni,
contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica
sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e
per l'azienda, ecc.), la qualifica potra' essere ripristinata subito
dopo che:
a) tutti gli animali positivi alla FDC sono stati sottoposti ad un
secondo controllo sierologico a distanza di 15-30 giorni dal primo. I
campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica IZS
scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi
FDC+; il campione dovra' essere esaminato usando SAR e FDC. Nel caso
la seconda FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati,
questi verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e
reintrodotti nell'allevamento con ripristino della qualifica; oppure:
b) tutti gli animali positivi alla FDC sono stati abbattuti al piu'
presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio
condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure
definite (Allegato 2) non hanno evidenziato la presenza della
brucella. Gli animali abbattuti in tal modo possono essere
indennizzati; oppure:
c) tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati,
abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei
campioni per la diagnosi diretta di brucellosi e i restanti bovini di
eta' superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a
due prove sierologiche individuali, con le modalita' descritte al
punto 3.6.2., la prima delle quali eseguita ad almeno 30 giorni
dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo e la
seconda ad almeno 30 giorni dalla prima.
3.6.5. Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovra'
inoltre procedere a:
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione
e l'invio al CEREV della scheda RISANA 1, di cui alla nota 2.12.1997,
prot. n. 48828/VET;
- esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica (Allegato 3) e
compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo
risultato FDC+ (Allegato 4). Tutte le aziende correlate verranno
poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova
sierologica per escludere la presenza dell'infezione.
Per tutto il periodo di sospensione della qualifica, tutti i capi
presenti in azienda verranno posti sotto sequestro e verra' impedito
ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per
l'azienda.
3.6.6. La qualifica di allevamento ufficialmente Indenne e' ritirata
se, in base a prove di laboratorio (numero di capi sieropositivi;
titoli in FdC) o alle correlazioni epidemiologiche, e' confermata
nell'allevamento la presenza di brucellosi. Le aziende alle quali e'
stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate
infette da brucellosi.
Negli allevamenti dichiarati infetti si procedera' alla applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del DM 651/94. Il
focolaio sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al
CEREV di una scheda RISANA.1.
Il risanamento delle aziende infette dovra' essere effettuato con le
modalita' descritte dagli articoli 11, 12 e 13, lettera A) del DM
651/94, schematizzate in Figura 1. L'indagine epidemiologica di cui
all'art. 11 del DM 651/94 deve comprendere anche la compilazione
degli Allegati 3 e 4 del presente Piano.
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i
bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della
malattia siano stati abbattuti, oppure tutti gli animali di eta'
superiore a 12 mesi sono risultati negativi a due prove sierologiche
individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 4 mesi, la
prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento
degli animali positivi. La restituzione della qualifica deve essere
segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una scheda
RISANA.2, di cui alla nota 2/12/1997, prot. n. 48828/VET.
(segue allegato fotografato)
3.7. Allevamenti e capi positivi per tubercolosi bovina
3.7.1. La conferma della presenza di M. bovis causa l'immediata
dichiarazione di azienda infetta da tubercolosi e la revoca della
qualifica sanitaria. Nelle aziende infette dovranno essere presi i
provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.2. Il riscontro in un'azienda ufficialmente indenne di capi con
lesioni sospette evidenziate durante l'ispezione post mortem, non
accompagnate da rapporti di prove di laboratorio che indichino la
presenza della tubercolosi, causa l'avvio di una procedura volta alla
conferma della presenza dell'infezione nell'azienda:
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione
e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali
destinati all'immediata macellazione;
- esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di
eta' superiore a 42 giorni;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le
possibili modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed
a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita
dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la
qualifica dell'azienda puo' non essere sospesa in attesa degli esiti
delle prove tubercoliniche;
- qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione
negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene
esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene
immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una
scheda RISANA.2;
- qualora invece uno o piu' capi mostrino reazione dubbia alla prova
tubercolinica, si attuera' la procedura di cui al punto 3.7.3;
- qualora infine uno o piu' capi mostrino reazione positiva alla
prova tubercolinica, l'azienda dovra' essere considerata infetta e
dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 3.7.7.
3.7.3. Il riscontro di uno o piu' capi dubbi alle prove allergiche
(prova tubercolinica singola o comparativa) causa l'avvio di una
procedura volta alla conferma della presenza dell'infezione che
comprenda:
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione
e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;
- i capi risultati dubbi in attesa della ripetizione della prova
devono essere isolati al piu' presto e mantenuti separati dal resto
dell'allevamento;
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali
destinati all'immediata macellazione;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le
possibili modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed
a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita
dall'allevamento. Qualora non vengano rilevati fattori di rischio la
qualifica dell'azienda puo' non essere sospesa in attesa degli esiti
della ripetizione delle prove tubercoliniche;
- tutti i capi risultati dubbi devono essere sottoposti ad un'altra
prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di almeno 42
giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame
anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere
prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalita'
descritte nell'Allegato 1;
- qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione
negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione
viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa,
viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una
scheda RISANA.2;
- se tutti i capi risultati dubbi ad una prima prova tubercolinica
sono stati macellati e non hanno presentato lesioni macroscopiche
riferibili a tubercolosi all'ispezione post mortem, in attesa degli
esiti delle prove di laboratorio il Servizio Veterinario puo'
disporre che il latte prodotto in allevamento venga licenziato al
libero utilizzo, anche qualora la qualifica dell'azienda sia stata
sospesa. La qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene
immediatamente restituita quando le indagini di laboratorio non
abbiano rilevato la presenza di M. bovis. La restituzione della
qualifica deve essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e
l'invio di una scheda RISANA.2;
- qualora uno o piu' capi mostrino reazione non conclusiva (dubbia o
positiva) alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche
riferibili a tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovra' essere
considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di
cui al punto 3.7.7.
3.7.4. Qualora uno o piu' capi mostrino una reazione positiva alla
prova tubercolinica comparativa, l'azienda dovra' essere considerata
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto
3.7.7.
3.7.5. Qualora uno o piu' capi mostrino una reazione positiva alla
prova tubercolinica singola, l'azienda dovra' essere considerata
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto
3.7.7.
3.7.6. In deroga a quanto riportato al punto 3.7.5., in seguito al
riscontro di uno o piu' capi positivi alla prova tubercolinica
singola in un'azienda ufficialmente indenne da tubercolosi e nella
quale siano state rilevate negli anni precedenti ripetute reattivita'
alle prove tubercoliniche, senza che sia stata confermata la presenza
di M. bovis, il Servizio Veterinario puo' avviare una procedura volta
alla esclusione della presenza dell'infezione che comprenda:
- la segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la
compilazione e l'invio al CEREV di una scheda RISANA.1;
- la sospensione della qualifica sanitaria;
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino puo' entrare o
uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali
destinati all'immediata macellazione;
- i capi risultati positivi in attesa della ripetizione della prova
devono essere isolati al piu' presto e mantenuti separati dal resto
dell'allevamento;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica, che comprenda la
compilazione dell'Allegato 5, volta ad individuare le possibili
modalita' di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a
ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita
dall'allevamento;
- tutti i capi risultati positivi devono essere sottoposti ad
un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di
almeno 42 giorni, oppure abbattuti e sottoposti ad accurato esame
anatomo-patologico. Dagli animali abbattuti dovranno inoltre essere
prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalita'
descritte nell'Allegato 1;
- qualora uno o piu' capi mostrino reazione dubbia o positiva alla
seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a
tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovra' essere considerata
infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto
3.7.7.;
- la remissione del sospetto, la revoca dei provvedimenti sanitari e
la restituzione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati
quando:
A) tutti i capi dubbi o positivi abbiano mostrato una reazione
negativa alla seconda prova tubercolinica;
B) tutti i capi positivi abbattuti non hanno presentato lesioni
macroscopiche riferibili a tubercolosi all'ispezione post mortem e le
prove di laboratorio condotte non hanno rilevato la presenza di M.
bovis.
C) una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di eta'
superiore a sei settimane ad almeno 42 giorni dall'eliminazione dei
capi reattivi e/o dalla prova di cui alla lettera A), abbia mostrato
una reazione negativa per tutti i capi esaminati;
- la restituzione della qualifica deve essere segnalata al CEREV
mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.3.7.7. La
qualifica di azienda ufficialmente indenne e' ritirata se, in base
alle indagini cliniche, allergiche, epidemiologiche o di laboratorio,
e' confermata nell'allevamento la presenza di tubercolosi. Le aziende
alle quali e' stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere
dichiarate infette da tubercolosi. Negli allevamenti dichiarati
infetti si procedera' alla applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 del DM 592/95.
Il focolaio sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al
CEREV di una scheda RISANA.1.
Dovra' inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che
comprenda anche la compilazione dell'Allegato 5 del presente Piano,
volta ad individuare le possibili modalita' di ingresso dell'agente
eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in
entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate
verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad
una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.
Il risanamento delle aziende sede di focolaio deve avvenire secondo
le modalita' descritte dagli articoli 8, 10 e 11 del DM 15/12/1995,
n. 592.
La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i
bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della
malattia siano stati abbattuti, oppure tutti gli animali di eta'
superiore a 42 giorni sono risultati negativi a due prove allergiche
consecutive, la prima eseguita almeno 60 giorni dopo l'allontanamento
degli animali positivi, la seconda eseguita ad almeno 60 giorni e non
oltre 300 giorni dalla prima. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una
scheda RISANA.2
3.8. Allevamenti e capi positivi per leucosi bovina enzootica
3.8.1. Il riscontro in allevamento di uno o piu' animali positivi
alle prove sierologiche ufficiali individuali (AGID o ELISA) causa
l'immediata dichiarazione di azienda infetta da LBE. Il focolaio
sara' denunciato attraverso la compilazione e l'invio al CEREV di una
scheda RISANA.1. Nel caso di un'azienda precedentemente riconosciuta
Ufficialmente Indenne da LBE la qualifica sanitaria viene sospesa.
3.8.2. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali
ufficiali verranno abbattuti al piu' presto, e comunque entro 30
giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli
animali infetti dovranno essere rintracciati e abbattuti o, in
alternativa, destinati in vincolo sanitario all'ingrasso per la
successiva macellazione.
3.8.3. In tutte le aziende infette verra' effettuata inoltre una
accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione
dell'Allegato 6, volta ad individuare le possibili modalita' di
ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il
movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte
le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario
ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica individuale per
escludere la presenza dell'infezione.
3.8.4. Il risanamento delle aziende sede di focolaio e la
restituzione della qualifica sanitaria avverranno secondo le
modalita' descritte dagli articoli 6, 7 e 12 del DM 2/5/1996, n. 358,
schematizzate in Figura 2. La restituzione della qualifica deve
essere segnalata al CEREV mediante la compilazione e l'invio di una
scheda RISANA.2.
Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende
infette e' opportuno che i Servizi Veterinari delle Aziende Unita'
sanitarie locale eseguano i ricontrolli con le cadenze minime
previste dal Piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino
l'eta' minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi.
4. Sistema informativo
4.1. Viene istituito un sistema informativo per la raccolta
sistematica di dati che possano essere finalizzati alla verifica
delle attivita' svolte e dei risultati del Piano di controllo, in
modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente
adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema
informativo deve permettere:
a. la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con
positivita' alle prove diagnostiche, nonche' dei focolai di infezione
denunciati e confermati;
b. la verifica periodica delle attivita' di sorveglianza e dei
risultati ottenuti;
c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi
prefissati;
d. il calcolo degli indici e degli indicatori di funzionamento e di
risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria
e per valutare l'andamento del Piano.
4.2. I dati generati attraverso le attivita' connesse al Piano di
sorveglianza e la modulistica relativa a:
- notifiche ed estinzioni di focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);
- modelli 10/33;
- rapporti periodici di attivita' e relazioni;
- indagini epidemiologiche (Allegati 3, 4, 5, 6);
- resoconti finanziari
saranno inviati dai Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie
locali e raccolti dal CEREV che e' in grado di connettersi per via
telematica con l'Anagrafe bovina e le banche dati contenenti gli
esiti delle prove di laboratorio poste presso le Sezioni provinciali
dell'IZSLER.
4.3. Il CEREV elaborera' i dati raccolti e provvedera' alla redazione
di rapporti sintetici di attivita' con cadenza semestrale e di una
relazione sull'andamento del Piano di sorveglianza con cadenza
annuale.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO A/1
Piano regionale di controllo della tubercolosi - Istruzione operativa
per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi
1. Titolo: procedura operativa per il prelievo di organi per la
diagnosi di tubercolosi
2. Scopo e campo di applicazione
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per
prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento
di M. bovis campioni di organi prelevati da bovini o bufalini
ritenuti infetti o sospetti di infezione.
3. Apparecchiatura e strumentario
- coltello;
- camice e copricapo monouso;
- mascherina filtrante monouso;
- guanti in lattice (almeno 2 paia per animale);
- sacchetti in polietilene da 1 Kg. (circa 10 per ogni animale
abbattuto);
- sacchetti in polietilene da 5 Kg. (n. 2 per ogni animale
abbattuto);
- sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale
abbattuto);
- spago;
- cartellini per campioni;
- modulo per l'invio dei campioni al laboratorio;
- penna biro nera o blu indelebile;
- contenitore per rifiuti speciali;
4. Procedimento
4.1. Selezione dell'animale
opportuno che in ogni focolaio di tubercolosi vengano selezionati uno
o piu' animali positivi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare
campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione
della presenza di M. bovis.
4.2. Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti
Dopo l'abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento
dovranno essere sempre prelevati:
- tonsille;
- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi trachebronchiali;
- linfonodi mediastinici;
- linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);
- linfonodi epatici (in manze e vitelli);
- linfonodi iliaci;
- altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando
il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno
sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni
organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.
Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente
sporchi.
4.3. Confezionamento dei campioni
Ogni sacchetto dovra' essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui
verra' legato un cartellino sul quale verra' riportata la matricola
(o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione
dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini).
Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un
ulteriore sacchetto al quale verra' allegata una richiesta
veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato
1):
- Azienda Unita' sanitaria locale e Distretto competente
territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96);
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);
- macello presso cui e' stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.
4.4. Invio al laboratorio
I campioni confezionati secondo le modalita' descritte ai punti 4.2.
e 4.3. della presente procedura dovranno essere mantenuti a
temperatura di refrigerazione (+4 gradi C) ed inviati alla Sezione
provinciale dell'IZSLER al piu' presto e comunque non oltre le 24 ore
dal prelievo. Qualora cio' non sia possibile i campioni dovranno
essere congelati (-20 gradi C) e conferiti in tale stato.
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato e' opportuno
porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide
e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo
scongelamento.
5. Normativa di riferimento
DPR 8/2/1954, n. 320, DM 15/12/1995, n. 592.
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Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO A/2
Piano regionale di controllo della brucellosi - Istruzione operativa
per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi
1. Titolo: procedura operativa per il prelievo di latte e organi per
la diagnosi di brucellosi
2. Scopo e campo di applicazione
La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per
prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento
di brucella sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini,
bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.
3. Apparecchiatura e strumentario
3.1 prelievo di latte
- guanti in lattice;
- salviette di carta monouso;
- alcool denaturato;
- contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4
per animale in bovini);
- moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale);
- penna biro nera o blu indelebile.
3.2. prelievo di organi
- coltello;
- guanti in lattice (almeno 2 paia per animale);
- sacchetti in polietilene da 1 Kg. (circa 10 per ogni animale
abbattuto);
- sacchetti in polietilene da 5 Kg. (n. 2 per ogni animale
abbattuto);
- sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto
/ due per ogni feto da prelevare);
- provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia;
- spago;
- cartellini per campioni;
- modulo per l'invio dei campioni al laboratorio;
- penna biro nera o blu indelebile;
- contenitore per rifiuti speciali.
4. Procedimento
4.1 Selezione dell'animale
opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno
o piu' animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la
diagnosi diretta di brucellosi. Per il prelievo dovranno essere
scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase
subacuta di infezione).
4.2. Prelievo di latte da animali in vita
Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli
con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte
usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti
(non a terra|). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.
4.3. Prelievi di feti e invogli fetali
I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in
allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati.
Ogni feto dovra' essere posto con i propri invogli direttamente in un
sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il
sacco dovra' essere poi posto in un secondo sacco a tenuta.
Data la elevata pericolosita' delle matrici prelevate, ogni
precauzione dovra' essere utilizzata per evitare contaminazioni
ambientali e spargimenti di liquidi organici.
4.4. Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti
Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per
il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:
- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;
e, se possibile:
- sangue (una provetta per la conferma sierologica);
- mammella intera (solo in ovini e caprini);
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
- milza;
- altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.
Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando
il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare
inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in
un sacchetto in polietilene da 1 Kg.
Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente
sporchi.
4.5. Confezionamento dei campioni
Ogni sacchetto dovra' essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui
verra' legato un cartellino sul quale verra' riportata la matricola
(o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione
dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini).
Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un
ulteriore sacchetto al quale verra' allegata una richiesta
veterinaria che contenga i seguenti dati (Allegato 1):
- Azienda Unita' sanitaria locale e Distretto competente
territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96)
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);
- macello presso cui e' stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.
4.6. Invio al laboratorio
I campioni confezionati secondo le modalita' descritte ai punti 4.2.,
4.3. e 4.4. della presente procedura dovranno essere mantenuti a
temperatura di refrigerazione (+4 gradi C) ed inviati alla Sezione
provinciale dell'IZSLE al piu' presto e comunque non oltre le 24 ore
dal prelievo. Qualora cio' non sia possibile i campioni dovranno
essere congelati e conferiti in tale stato.
N.B. In caso di conferimento di materiale congelato e' opportuno
porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide
e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo
scongelamento.
5. Normativa di riferimento
- DPR 8/2/1954, n. 320;
- DM 2/7/1992, n. 453;
- DM 27/8/1994, n. 651;
- DM 31/5/1995, n. 292;
- DM 12/8/1997, n. 429;
- lettera Regione Emilia-Romagna 26/8/1996, n. 250.
6. Documenti correlati
Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio.
(segue allegato fotografato)